Rilevazione per monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni sul rientro in presenza del personale delle PA

E’ on line la rilevazione avviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA per monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni normative emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione con il Decreto dell’8 ottobre 2021 sul rientro in presenza del personale delle PA. L’invito a compilare il questionario on line è rivolto a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1 , comma 2 , del d.lgs 165/2001.

Per accedere al questionario è necessario registrarsi al Portale, seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita area di Registrazione.

La rilevazione si concluderà il 5 novembre 2021

Per ogni esigenza di assistenza e informazione è disponibile il servizio di help desk all’indirizzo lavoropubblico@formez.it.

Documenti di consultazione:

Consiglio di Stato, nessun rimborso delle opere a scomputo in eccesso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7083/2021 del 21 ottobre 2021, ha ribadito che il titolare di una concessione di costruzione che, con atto d’obbligo, abbia limitato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione alle sole opere di urbanizzazione primaria non può successivamente, alterando ingiustificatamente, mediante l’iniziativa unilaterale, le basi stesse del consenso, chiedere di non essere assoggettato ad alcun onere di urbanizzazione perché il valore delle opere eseguite ha ecceduto quello cumulato degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) precedentemente determinati dal Comune.
Nel caso di specie, è emerso che la società aveva ottenuto dal Comune la concessione edilizia per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato di sua proprietà. In correlazione a tale intervento edilizio, la società ha, altresì, ottenuto due ulteriori titoli edilizi per la realizzazione di opere urbanistiche, da effettuarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione: la concessione relativa alla realizzazione di marciapiede antistante il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio e la concessione edilizia relativa allo spostamento di tratto di fognatura urbana. Ultimati i lavori, la società richiedeva al Comune il rimborso di € 35.784,25, quali spese sostenute, in favore dei gestori dei servizi idrico, elettrico e gas, onde effettuare i relativi allacciamenti ritenendo che il costo per tali reti di servizi, avendo caratteristiche di infrastrutture pubbliche, fosse a carico del Comune. Stante l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. il quale, con sentenza n. 1718 del 12 dicembre 2013, lo ha respinto sulla base di due assorbenti considerazioni: la prima è che la possibilità di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi, è sempre condizionata al preventivo assenso comunale, che nel caso di specie era mancato; la seconda è che le opere per le quali i costi, dei quali si è chiesto il rimborso, sono stati sostenuti apparivano interventi legati all’edificio realizzato dalla ricorrente più che a infrastrutture pubbliche.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare la richiesta di rimborso, ha evidenziato come tutte le attività costruttive relative all’immobile de quo, ivi comprese quelle resesi necessarie a lavori in corso, siano state oggetto di convenzione e di accordi con l’amministrazione comunale, ivi comprese le richieste di scomputo e di rimborso degli oneri di urbanizzazione. Soltanto la richiesta di rimborso per cui è causa è stata inoltrata all’amministrazione senza essere preceduta da alcun accordo. Il fatto non contestato che non vi sia stato consenso del Comune in ordine alla realizzazione delle opere a scomputo, seppur esclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il relativo onere economico, non preclude comunque al titolare della concessione la possibilità di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi ove possa dimostrare che si trattasse, effettivamente, di costi per opere di urbanizzazione e che da ciò il Comune abbia tratto un indebito vantaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Rinvio sanzione per mancata certificazione Fondo covid

L’articolo 13, comma 2-ter del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, dispone il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, del termine a partire dal quale si applica la sanzione finanziaria prevista per gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 che non abbiano trasmesso la certificazione attestante la effettiva perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

La sanzione in questione consiste in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) ovvero del fondo di solidarietà comunale, in misura percentuale alle risorse attribuite all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022 – ora 2023. La percentuale di riduzione nel triennio delle risorse attribuite è commisurata al ritardo con cui gli enti hanno prodotto la certificazione rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2021:
• riduzione dell’80 per cento delle risorse attribuite, in caso di trasmissione tardiva ma entro il 30 giugno 2021;
• del 90 per cento, in caso di trasmissione della certificazione nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021;
• del 100 per cento delle risorse attribuite, in caso di mancata trasmissione della certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispongono il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Infrastrutture, proroghe in materia di investimenti per efficientamento energetico e messa in sicurezza

L’articolo 13, comma 2 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

Il successivo comma 2-bis del medesimo art. 13 differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse per l’anno 2022. Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Fondo per la progettazione territoriale e investimenti

L’articolo 12 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, modificato in sede referente – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione, elevata nel corso dell’esame in sede referente, di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

La finalità del Fondo, secondo quanto espresso nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, recuperare il divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli.

Al Fondo accedono:
− tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Umbria, Marche (inserite nel corso dell’esame in sede referente), Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
− i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nella mappatura aree interne18 del Paese;
− le città metropolitane e le province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Per quanto riguarda i comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’accesso al fondo è sulla base delle classi demografiche e  secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, introdotta dalla lettera b) dell’articolo in esame in allegato al D.L. 91/2017, modificata in sede referente, laddove sono indicati gli importi complessivi del Fondo assegnati per classe demografica dei comuni, da ripartire tra gli enti beneficiari. Alle province sono assegnati 19 milioni e alle città metropolitane 7 milioni  di euro. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari con D.P.C.M. su proposta dell’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021, assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di comuni.

Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Si dispone altresì che il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto medesimo.

Responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale, la quale assicura ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo, e provvede al monitoraggio ai fini della verifica di coerenza delle proposte con gli obiettivi del PNRR e della programmazione del FSC e dei Fondi strutturali 2021/2027.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Fondo per le reti ciclabili urbane

Il comma 6-bis dell’articolo 1 del DL Infrastrutture, amplia gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di comuni ed unioni di comuni. In particolare, si modifica la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha istituito il Fondo per lo
sviluppo delle reti ciclabili urbane, prevedendo che il Fondo finanzi altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni ed unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, ivi comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili, di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 12 bis) e 12 ter) del Codice della Strada.

Si ricorda che i commi da 47 a 50 della legge di bilancio 2020 hanno istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. In particolare il comma 48 prevede che il Fondo finanzi il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

DL Infrastrutture, le principali novità al codice della strada

Nella seduta di giovedì 28 ottobre la Camera, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278-A​). Il provvedimento passa all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge.

L’articolo 1, modificato in sede referente, contiene numerose novelle al codice della strada e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di trasporto stradale. Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale.

In attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.

All’art. 142, relativo alle sanzioni per l’eccesso di velocità, è aggiunta la previsione per cui gli enti locali (non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi ma) devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre a proposito della destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale aveva ampliato – fino a tutto il 2022 – le finalità d’uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).

In materia di misura cautelare del sequestro dei veicoli, si modifica l’articolo 213 del CdS stabilendo che qualora l’autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (anziché di trasmissione) del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede inoltre che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. Inoltre, nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto convenzionato (di cui all’articolo 214-bis) mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti convenzionati, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

Viene estesa la platea di destinatari della misura dei c.d. buoni taxi, prevista nell’art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), per alcune categorie fragili – vale a dire donne in gravidanza, ovvero persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo altresì le facoltà di spesa degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IFEL, Contributi ristorativi disposti per i Comuni – aggiornamento

IFEL ha pubblicato un riepilogo degli ultimi contributi assegnati ai Comuni con recenti provvedimenti emanati o formalmente comunicati attraverso il sito del Ministero dell’Interno:

– Contributo per il ristoro ai Comuni per la riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali
– Contributo anno 2021 per la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell’anno 2020
– Contributo parziale per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dall’IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto una convalida di
sfratto per morosità
– Ristoro parziale del Fondo per mancato introito del Canone Unico relativo al periodo 1° aprile-30 giugno 2021 e al periodo 1° luglio-30 settembre 2021;
– Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del
20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2021.

Ministro per la PA, le novità contenute nel DDL Bilancio 2022

La legge di bilancio 2022 stanzia le risorse necessarie per dare concreta attuazione alle innovazioni in cantiere nella Pubblica amministrazione con i rinnovi contrattuali e per rafforzare la capacità amministrativa: salario accessorio, nuovo ordinamento professionale e carriere, formazione, adeguamento delle indennità di sindaci e assessori. Si tratta di stanziamenti importanti, pari a più di 650 milioni per il 2022 e a 1,8 miliardi sul triennio 2022-2024″.
È quanto ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri della manovra per il 2022.
La riforma della Pa disegnata nel Pnrr, e in gran parte già tradotta in norme, può essere letta come un enorme investimento sul capitale umano pubblico. Il decreto legge n. 80/2021 sul reclutamento e sulla costruzione di capacità amministrativa – uno dei due decreti abilitanti per il Pnrr, insieme alle semplificazioni – aveva già posto le premesse normative per una riforma del lavoro pubblico improntata ai principi di efficienza, produttività, competenza. Ora, grazie alle risorse stanziate, la cassetta degli attrezzi è definita: la nuova Pubblica amministrazione può sostenere la ripresa e migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese”.

Ecco le principali novità.

Salario accessorio
La legge di bilancio prevede, a decorrere dal 2022, l’aumento fino a 200 milioni di euro annui dei fondi destinati alla contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, da stabilire in misura percentuale rispetto al monte salari 2018. Allo stesso fine, i contratti collettivi nazionali relativi ad amministrazioni, istituzioni ed enti diversi da quelli statali potranno aumentare secondo gli stessi criteri i fondi per la contrattazione integrativa. È una spinta decisa al salario di produttività.

Ordinamento professionale e carriere
Per definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti dalla contrattazione 2019-2021, inclusi i percorsi di carriera, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale di 200 milioni di euro dal 2022. Le amministrazioni diverse da quelle statali integrano le risorse relative ai contratti 2019-2021 sulla base dei criteri previsti dalle amministrazioni statali.

Fondo per la formazione
Per centrare l’obiettivo di una formazione dei dipendenti pubblici adeguata alle tre transizioni che l’Italia deve affrontare – digitale, ecologica e amministrativa – si istituisce un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2022. Queste risorse si aggiungono agli oltre 900 milioni previsti dal Pnrr e dai fondi strutturali per gli interventi di formazione e sviluppo organizzativo delle amministrazioni pubbliche: un imponente stanziamento di risorse per aggiornare e riqualificare il lavoro pubblico. Va in questa direzione il protocollo d’intesa già siglato con la ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, che ha spianato la strada a convenzioni con gli atenei per offrire ai dipendenti pubblici corsi di laurea e master a condizioni agevolate. Un accordo è già stato firmato con la Sapienza Università di Roma.

Aumento dell’indennità dei sindaci e degli amministratori locali
Per supportare e rafforzare la continuità dell’azione dei sindaci, anche in relazione all’impegno aggiuntivo richiesto dall’attuazione del Pnrr, si aumenta l’indennità di funzione spettante ai primi cittadini. In totale, per finanziare la misura, sono disponibili 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023, 220 milioni a decorrere dal 2024.

Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato
È istituito un fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie con dotazione iniziale di 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni a decorrere dal 2024.