Audizione sul federalismo fiscale della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in relazione allo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Per dare nuovo impulso al percorso del federalismo fiscale è necessario procedere con l’attuazione della legge delega del 2009, che resta in gran parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008”. E’ quanto si legge nel testo dell’Audizione della Corte. Di fatto, l’emergenza economico-finanziaria e la conseguente necessità del consolidamento dei conti pubblici si sono sovrapposte al processo di riforma in atto, condizionando e limitando l’autonomia fiscale locale che può considerarsi attuata solo parzialmente, residuando ancora ampi margini di miglioramento delle entrate proprie. D’altra parte, la mancata determinazione di tutti i livelli essenziali delle prestazioni ha ostacolato il compimento del principio del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali assegnate a ciascun livello di governo.

Per quanto concerne gli enti locali, hanno costituito fattori frenanti l’assegnazione allo Stato di parte del gettito dei tributi locali, la sostituzione del minor gettito di tributi propri (IMU e TASI sull’abitazione principale) con contributi compensativi e il blocco delle aliquote degli enti territoriali, protratto sino al 2018. Tuttavia, si registrano segnali di ripresa del processo autonomistico. Dal 2015, infatti, con la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, si è dato avvio al riparto della componente orizzontale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), ossia della quota alimentata dagli enti con risorse proprie. Tale modalità è destinata a consolidarsi progressivamente7, in quanto è previsto un graduale incremento sino al 100% della percentuale di risorse oggetto di perequazione, nell’arco temporale 2020-20308, nonché della quota complessiva delle risorse sulle quali opera la perequazione (il c.d. “target perequativo”), portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, ciò attraverso incrementi annuali del 5% fino al 2029. La legge di bilancio n. 178/2020 (comma 794) ha provveduto a ridefinire, a decorrere dal 2021,
la dotazione a regime del Fondo incrementandolo significativamente. Resta ancora da completare, rafforzando gli interventi sopra ricordati, il processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e da attivare adeguate risorse statali per rendere possibile la perequazione. Tali azioni sono propedeutiche a una distribuzione delle risorse basata sui fabbisogni standard.

Il superamento della situazione di impasse passa attraverso la realizzazione di due obiettivi di fondo. Il primo riguarda lo sviluppo del sistema economico locale in maniera da generare crescita e conseguente ampliamento delle basi imponibili, in tale direzione si muovono le politiche di rilancio degli investimenti a partire dal 2017, focalizzate su importanti obiettivi come quelli della rigenerazione del territorio, della riqualificazione delle periferie, del risanamento del territorio interessato dal dissesto idrogeologico, dagli interventi nel settore dell’edilizia scolastica, che costituiscono anche obiettivi specifici del piano di ripresa e resilienza. L’altro obiettivo riguarda la realizzazione di un sistema di perequazione sorretto dall’intervento verticale che serva a colmare i gap di capacità fiscali.

La magistratura contabile ha, inoltre, ricordato che il completamento del federalismo fiscale, specie per la componente regionale, è incluso nel PNRR tra le “riforme abilitanti”, i relativi interventi normativi dovrebbero essere realizzati entro il primo semestre del 2026. Le questioni che sino ad ora hanno reso difficile questo percorso risiedono in gran parte nelle condizioni propedeutiche e in particolare nella definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (LEP) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni comunali e regionali extra-sanitarie e la connessa determinazione dei fabbisogni standard che sono a fondamento del sistema di perequazione, che a sua volta costituisce un importante riferimento nell’ambito all’attuazione del PNRR”.

Cassazione, paga l’IMU il proprietario dell’immobile occupato abusivamente da altri soggetti

Con Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29868, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’IMU deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. Ai fini della debenza di tale tributo, ha sostenuto la Corte, rileva  il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. Su tali presupposti è stato così affermato che “in tema di ICI, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile, atteso che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorchè vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio”.
Tali principi, d’altra parte, trovano conferma in altro indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell’IMU, allorché si è ritenuto che in tema di “leasing”, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata – cfr. Cass. n. 25249/2019.

Incentivi tecnici, possibile adottare, ex post, un regolamento con efficacia retroattiva

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima di interesse generale posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 170/2021/QMIG), ha enunciato il seguente principio di diritto: ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità’ dello ius superveniens. Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum.

Soggetti aggregatori, il vademecum di ANAC

Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori, Anac ha predisposto un Vademecum sui Soggetti aggregatori. Si tratta di un agile strumento di lavoro, che raccoglie i riferimenti normativi esistenti al riguardo, delibere e segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni.
In esso sono spiegati in sintesi i concetti fondamentali da conoscere per le stazioni appaltanti. Come noto, i soggetti aggregatori rappresentano lo strumento ottimale per centralizzare gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche, vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo, razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità.

Per centrale di committenza»,si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie

Secondo l’art.. 3, co,1, lett l) del dlgs 50/2016, le «attivita’ di centralizzazione delle committenze», sono le attività svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

La nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’ANAC e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono. (Determinazione. ANAC n.3/2015).

Appalti digitali, pubblicato il Regolamento su principi e caratteristiche tecniche

È stato pubblicato in G.U. n. 256 del 26-10-2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148/2021, recante “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il decreto definisce i principi per la digitalizzazione dei processi di procurement delle pubbliche amministrazioni e indica le caratteristiche tecniche generali che dovranno avere i sistemi telematici per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici. Le piattaforme digitali per l’e-procurement, in uso alle stazioni appaltanti, dovranno rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici. Questa “uniformazione tecnologica” favorirà l’interconnessione e l’interoperabilità dei dati tra le piattaforme di e-procurement esistenti e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo.

Un grande vantaggio sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, in quanto gli appalti elettronici contribuiscono a migliorare l’efficienza amministrativa complessiva, diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara, riducendo la durata del ciclo dell’appalto e gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L’Agenzia per l’Italia Digitale definirà, con l’emanazione di apposite Linee guida – ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) -, le regole tecniche per la realizzazione – o l’adeguamento – di tali piattaforme, necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, secondo gli standard tecnici di interoperabilità definiti a livello europeo e nazionale.

Le Linee guida di AgID chiariranno i principi generali esposti nel decreto, descrivendo per ciascuna fase del processo di e-procurement e per ciascun ambito di applicazione (appalti per beni, servizi e lavori, sotto o sopra le soglie di rilevanza comunitaria) il processo di funzionamento, i flussi scambiati, gli schemi dei dati e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure definendo inoltre le migliori pratiche nazionali ed europee.

Parte il 23 novembre 2021 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con Decreto del 26 ottobre 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come previsto dal Dm n. 106/2020, secondo il quale il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al Runts va determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento della direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese.

Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l’Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere,

L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION