Fondo per la progettazione, l’elenco degli enti ammessi al finanziamento

Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha emanato il decreto direttoriale n. 13175 del 21 ottobre 2021, inerente al Fondo per la progettazione degli Enti Locali – Art. 1, comma 1079, L. n. 205 del 27 dicembre 2017 – Decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46.
Sono ammesse a cofinanziamento statale le progettazioni dei Comuni della graduatoria generale per il triennio 2018-2020, approvata con decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019, successivamente modificata con decreto direttoriale n. 1659 dell’11 febbraio 2020, decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020 e decreto direttoriale n.10999 del 27 agosto 2020, dalla posizione 1612 alla 1677, di cui all’allegato 1 che è parte integrante del provvedimento. Le progettazioni sono cofinanziate nei limiti dei relativi importi massimi indicati nella graduatoria e nei limiti delle sole spese coerenti con le finalità del Fondo. I Comuni ammessi al finanziamento dovranno richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione; i CIG e gli SMARTCIG richiesti devono essere collegati al CUP sempre attraverso il SIMOG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica congruità manodopera appalti e subappalti, dal 1° novembre 2021 la nuova procedura

Dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021, attuativo dell’art. 8 comma 10-bis del DL Semplificazioni 2020 (DL n. 76/2020), con il quale viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Il provvedimento punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
La verifica della congruità si applica nell’ambito dei lavori pubblici e nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION