Partenariato pubblico-privato, Anac aggiorna le Linee guida. Aperta la consultazione online

Nei contratti di partenariato pubblico-privato le stazioni appaltanti utilizzano in maniera ancora troppo limitata la matrice dei rischi. Tale mancato utilizzo si rileva in particolare per gli affidamenti di importo inferiore a un milione di euro, forse per la difficoltà a gestire uno strumento complesso come il partenariato.
E’ quanto emerge da un’indagine promossa da Anac, in vista dell’aggiornamento delle Linee guida riguardanti proprio il partenariato pubblico-privato. Per gli affidamenti sopra soglia, ove la matrice dei rischi è largamente utilizzata, secondo Anac occorre verificare la qualità della matrice utilizzata. Per questo l’Autorità intende avviare un’indagine statistica per capire come effettivamente è stata utilizzata la matrice dei rischi, avendo rilevato come l’utilizzo della matrice dei rischi sembri rappresentare un modo per stimolare un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del contratto e giungere a una migliore allocazione dei rischi. L’obiettivo finale è infatti quello di monitorare le amministrazioni aggiudicatrici nei contratti di partenariato pubblico-privato allo scopo di verificare l’attività dell’operatore privato, e accertare che da parte del pubblico ci sia una equilibrata ripartizione del rischio.
A tal fine Anac ha deliberato nella seduta del consiglio del 20 ottobre scorso, di procedere con l’aggiornamento, sottoponendo il documento delle Linee guida a consultazione aperta al pubblico.

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Certificazione Covid in Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata, in seduta straordinaria, per martedì 26 ottobre 2021, alle ore 16.30 per l’esame del seguente ordine del giorno.

1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di erogazione da parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche. (INTERNO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Parere ai sensi dell’articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2) Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente il modello e le modalità di invio della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3) Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per l’anno 2020, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all’articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Periodo 1° luglio – 30 settembre 2021. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

5) Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. (CULTURA)
Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.

Condizioni per l’ammissibilità del congedo per paternità in caso di affido di minore

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con atto DFP-0066566-P-07/10/2021, in risposta ad una richiesta di parere riguardo la concessione del congedo di paternità a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all’istituto del congedo di maternità, ha ricordato che come previsto dall’art. 28 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per:
a) morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
b) abbandono da parte della madre;
c) affidamento esclusivo del bambino al padre.
Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Nel caso, invece, di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico n. 151 del 2001. In particolare, il comma 1 dell’articolo 31 prevede che il congedo di paternità, di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore. Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01).
Quindi, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Avanzamento verticale anche in caso di un solo dipendente

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato a pronunciarsi sulla portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021, con specifico riguardo alla parte riguardante la disciplina della progressione tra le aree, ha evidenziato che la norma consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno. In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.
Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.
Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.
La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale prete-derminazione dei criteri di valutazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Annullamento delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione

In caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione dello strumento contabile. È questo il parere del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere nella quale viene rappresentato l’avvenuto annullamento, disposto dal Tar Campania, della delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020.
Il Ministero ricorda che l’art. 141 del TUEL riconosce al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio dell’Ente, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile. La stessa giurisprudenza ha chiarito che “tutta la procedura prevista nell’ art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l’ulteriore termine appositamente assegnato dall’autorità prefettizia, l’organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito. La procedura sollecitatoria di cui al richiamato comma 2, per la sua complessità, è diretta infatti a limitare al minimo l’intrusione dell’Autorità governativa, in un’ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari. Nella fattispecie in esame non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2020 che rimane, tuttavia, un atto obbligatorio per l’ente.
Pertanto, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio di Stato, in caso di ricorso da parte dell’amministrazione avverso la sentenza del TAR, il consiglio comunale potrà nuovamente pronunciarsi sull’argomento, sanando i vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento degli atti deliberativi impugnati. Solo in caso di inerzia del consiglio comunale, quindi, dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dal citato art. 141, comma 2, del TUOEL.