Trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 734 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che il contributo erogato, a titolo di conguaglio, al gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana dall’ATO, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto dai Comuni al soggetto affidatario del servizio e come tale concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione del servizio, laddove direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio medesimo.
A tal proposito, l’Agenzia osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
A tal proposito, si osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nella Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, stabilendo che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 – che nell’ordinamento domestico trova corrispondenza nel predetto articolo 13 – prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
Ai fini dell’inclusione nella base imponibile IVA della sovvenzione, in linea con l’orientamento espresso dai giudici comunitari, occorre, quindi, riscontrare l’ulteriore condizione che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. In altri termini, ai fini dell’assoggettamento ad IVA della sovvenzione, come statuito dai giudici di legittimità, in recepimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE, si deve dunque verificare “se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione”. Pertanto, ne consegue che il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, essendo direttamente connesso con il prezzo praticato dal predetto prestatore del servizio, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Fisco, Agenzia Riscossione: Le Faq su rottamazione, pagamenti e rate

Sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in
materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.
In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis. Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

CINQUE MESI PER PAGARE LE CARTELLE. Il DL n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.

ROTTAMAZIONE, NUOVA CHANCE FINO AL 30 NOVEMBRE. Il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazioneter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

DILAZIONI, DECADENZA ESTESA A 18 RATE. Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

Consulta il Vademecum
Leggi le Faq

Corte dei conti, necessaria la verifica delle poste debitorie e creditorie tra l’Unione e il Comune

Al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche».
In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).
Va osservato peraltro che l’art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali; va sottolineato che l’Unione non ricade peraltro in queste categorie e non soggiace quindi agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal citato art. 11 (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE); purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio infatti che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio. L’Ente dovrà, quindi, assumere tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l’Unione. La verifica necessita di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 215/2021/PRSE, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, esaminando la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 di un Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La spesa per il personale di segreteria, ex art. 97 TUEL, è soggetta ai limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, l. n. 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 243/2021, si è pronunciata nel senso che la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere nell’ipotesi in cui le risorse a disposizione per assunzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 siano esaurite e/o non sufficienti, si possa derogare ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557 quater della L. 296/2006, al fine di poter richiedere l’utilizzo di una figura professionale di altra Amministrazione (in possesso del /ei requisiti per lo svolgimento dell’incarico ex art. 16 ter, commi 9 e 10, D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28.02.2020) al di fuori dell’orario di servizio che codesta svolge presso la propria Amministrazione, assicurando in tal modo lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, come quella della Segreteria comunale.
La Sezione ricorda che il menzionato vincolo della spesa di personale non risulta superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che – come noto – hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. La coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge.
L’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019 richiamato dal comune, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006. Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, Decreto fiscale: ok a mobilità anche nei piccoli Comuni

Il Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n. 252 del 21-10-2021, accoglie la richiesta dell’ANCI di fare chiarezza sui processi di mobilità nei piccoli comuni e sul mantenimento per questi nulla-osta preventivo dei sindaci (vedi notizia del 17 ottobre 2021)
Il D.L. n. 80/2021 ha riscritto la disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni, eliminando il previo assenso degli enti di appartenenza. L’ANCI ha subito segnalato l’esigenza di mantenere il nulla osta preventivo per i Comuni, che sono a rischio di uno svuotamento degli uffici in considerazione della maggiore attrattività delle altre amministrazioni pubbliche, ed ottenuto utili modifiche in sede di conversione.
Tuttavia, la formulazione finale della norma ha fatto sorgere il dubbio interpretativo che per gli Enti locali con organici fino a cento dipendenti i processi di mobilità volontaria del personale siano in ogni caso preclusi, sia in entrata che in uscita, laddove la ratio originaria della norma intendeva invece escludere, per i Comuni più piccoli, solo la mobilità in uscita senza il previo assenso datore di lavoro.
Il Decreto fiscale, recependo la formulazione dell’emendamento ANCI, chiarisce in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.
Si tratta di un “risultato estremamente importante per Anci e Comuni italiani per due ordini di motivi”, sottolinea Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e delegato Anci a Personale e relazioni sindacali. “Da un lato perché il contratto degli enti locali è meno attrattivo di quello di altri comparti e nel momento in cui i dipendenti sanno di non essere subordinati ad un nullaosta da parte dell’ente di appartenenza si rischierebbe un’emorragia in Comuni e province a vantaggio del comparto regionale. Dall’altro perché l’arrivo delle risorse del PNRR – osserva il delegato Anci – ci fa entrare in una fase delicatissima in cui i Comuni saranno coinvolti maggiormente nella sua attuazione: trovarsi in una fase così delicata senza strumenti di governo dei propri dipendenti rischierebbe di far perdere le opportunità di spesa che l’Europa ha voluto aprire” (fonte Anci).