Nella Conferenza Unificata del 7 ottobre le Regioni hanno espresso l‘Intesa sul DPCM relativo alle “linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” (Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre (Serie Generale n.246) condizionata all’accoglimento della modifica riguardante la percentuale minima, per le verifiche a campione del personale presente in servizio, sostituendo tale percentuale dal 30 al 20%. Inoltre nel documento consegnato al Governo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato la necessità di “chiarire il caso in cui il dipendente che comunica la mancanza di green pass risulti assente ingiustificato anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e comunque fino alla presentazione della predetta certificazione. E’ poi “necessario definire la possibilità che nella settimana in cui, per alcune giornate, il dipendente risulti assente ingiustificato possa comunque usufruire nelle altre giornate degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (assenze per malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ferie…), tenuto conto che il decreto non prevede la sospensione del rapporto di lavoro e che le linee guida prevedevono esclusivamente l’impossibilità di autorizzare nella giornata di assenza ingiustificata il lavoratore interessato al lavoro agile”.
Le Regioni hanno anche richiesto “che, nelle sedi centrali ove giornalmente viene effettuato un controllo all’ingresso, il controllo a campione possa essere effettuato con cadenza periodica e non giornaliera”.
Infine – si legge ancora nel documento della Conferenza delle Regioni – c’è la necessità di “Chiarire se le volontarie comunicazioni di cui al comma 6, art. 9 quinques del D.L. n. 52/2021 possono essere anche le esenzioni dell’obbligo vaccinale”.
Sospensione sfratti ed esenzione IMU 2021, riparto parziale del fondo di 115 milioni ai Comuni
La Direzione centrale della Finanza locale, con apposito comunicato, rende noto che è stato firmato il 15 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per complessivi euro 34.508.524,26, del fondo di 115 milioni di euro per l’anno 2021 per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dal versamento dell’IMU in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità», di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106; il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il ristoro è disposto a titolo di acconto a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’interno, secondo gli importi indicati nell’allegato A e sulla base delle modalità definite nell’allegato B “Nota metodologica”.
Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 80.491.475,74 euro, da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell’allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvederà con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell’interno.
Il Cdm approva il documento programmatico di bilancio 2022. Manovra da 23 miliardi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.
Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.
La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.
I principali interventi riguardano i seguenti ambiti:
FISCO: si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
INVESTIMENTI PUBBLICI: vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE: sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
SANITÀ: il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.
SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ: viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
REGIONI ED ENTI LOCALI: viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.
POLITICHE SOCIALI: Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.
Appalti pubblici: se l’offerta non è conveniente o idonea, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il relativo apprezzamento riveste natura latamente discrezionale e, pertanto, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza. È quanto ribadito dal TAR per il Lazio, con la sentenza n. 10570 del 15 ottobre 2021.
L’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 14 ottobre 2019, n. 11806).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, Mepa: Consentito esclusivamente per forniture e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria
Con la delibera n. 640 del 15.09.2021, l’ANAC ha ribadito che l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Nel caso di specie è emerso che il Comune, al fine della selezione del Soggetto attuatore, autorizzava l’avvio della procedura aperta telematica tramite MePA Consip per l’affidamento del servizio di gestione delle attività inerenti il progetto approvato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del sistema per l’accoglienza di titolari di protezione internazionale- SIPROIMI- annualità 2021-2023. Il valore stimato dell’affidamento per tre anni, come individuato nel bando, veniva indicato in €. 1.149.750,00 compreso IVA se dovuta. Si tratta quindi di un appalto di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 1 del d.lgs. 50/2016, in quanto la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali di cui all’Allegato IX, tra cui quello in questione, ammonta a € 750.000,00.
Anziché ricorrere ad una delle procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti pubblici per gli appalti di rilevanza comunitaria, il Comune si è determinato ad utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Tale scelta non risulta conforme alla normativa di riferimento, in quanto l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi (e lavori di manutenzione) al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, in base al d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 (Capo III) ed all’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Inoltre l’art. 3 lett. bbb) del d.lgs. 50/2016 definisce il «mercato elettronico» quale strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (si veda in proposito anche la Delibera Anac n. 248 del 16 marzo 2021).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, appalti: obbligo di rispetto del principio di rotazione
Nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di rotazione. Pertanto il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 666 del 28 settembre 2021.
L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione dell’Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata da approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l’affidamento degli appalti. Inoltre è emersa una non corretta computazione dell’importo a base d’asta dell’appalto con connesso frazionamento degli affidamenti. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Il valore dell’appalto deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel caso di affidamenti sotto soglia, inferiori ai 40.000 euro, l’amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare dal rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso operatore economico, scelto in maniera discrezionale.
Anac, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell’amministrazione comunale “che non può dirsi nel complesso efficiente ed improntata ai principi di buona amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018) il bilancio previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente avvio dell’esercizio provvisorio”.