Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre, ha approvato un decreto legge (vedi Bozza) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 (art. 1).
Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito (art. 2).
Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa (art. 3).
L’art. 6, dopo il deferimento alla Corte di Giustizia Europea e dopo anni dalla procedura di infrazione, notificata dall’Europa all’Italia nel 2014, in merito all’applicazione del bonus prima casa per gli italiani all’estero, cancella la norma di maggior favore che prevede l’applicazione dell’imposta di registro ridotta anche senza il trasferimento della residenza.
Sul fronte lavoro si rinnovano i congedi parentali, e vengono stanziati, dopo una lunga attesa, i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena per Covid. Al riguardo, l’art. 10 prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In materia di mobilità del personale, si segnala l’art. 14 che nel novellare l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 aggiunge dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», le seguenti: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100», con conseguente abrogazione del primo periodo del comma 1.1. (introdotto dall’art. 3 del D.L. 80/2021, c.d. decreto reclutamento), che esclude per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, sia la mobilità volontaria in uscita che quella in ingresso.
Autore: La redazione PERK SOLUTION