Dissesto: i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato

Una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l’ente sia ritornato in bonis, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale. Il credito azionato è suscettibile di produrre accessori anche per il periodo “coperto” dal dissesto. È quanto ribadito dal TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 764 del 6 ottobre 2021.
Completata la procedura di risanamento finanziario coloro i quali non hanno voluto accettare la proposta di transazione conservano piene le ragioni creditorie nei confronti dell’ente locale”, essendosi in particolare precisato che “resta integra – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Né per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto – che tende al risanamento finanziario dell’ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato – si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2095; nello stesso senso, Corte Cost. sentenza n. 269 del 1998; T.A.R. Lazio, sez. II, 3 dicembre 2013, n. 10391)” (T.A.R. Campania, sez. V, n. 3514 del 2019 e, meno recentemente, T.A.R. Reggio Calabria n. 389/2012).
Inoltre, secondo la recente giurisprudenza “la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui all’art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248, d.lg. n. 267 del 2000) deve essere interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto. Infatti, l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile: pertanto, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato” (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, 18 agosto 2020, n. 9250 ed ampia giurisprudenza ivi richiamata).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Nota per la compilazione della tabella 9.7 del questionario rendiconto 2020

La Corte dei conti fornisce precisazioni in merito alla tabella 9.7 del questionario al rendiconto 2020 circa le modalità di compilazione della tabella di cui al punto 9.7 del questionario al rendiconto 2020, nella versione pubblicata sul sistema Con.Te (che sintetizza la correlativa tabella del questionario allegato alla delibera 7/SEZAUT/2021/) concernente l’attività di verifica e controllo in materia di IMU. La Corte dei Conti precisa che per “anno di imposta” si deve intendere “anno di notifica dell’avviso di accertamento” che riguarderà accertamenti, a seguito di attività di verifica e controllo, di maggiore imposta dovuta per le annualità precedenti ricadenti entro il termine quinquennale di prescrizione; ragion per cui per ciascuna annualità va inserito il volume degli accertamenti notificati in quell’anno secondo detto criterio di riferimento temporale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contratti PA, esclusione dalla gara per grave illecito professionale

L’esclusione dalla gara per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, disegna un potere discrezionale in una duplice prospettiva: è connotato da discrezionalità tecnica, specie nell’apprezzamento dei fatti (i precedenti contrattuali della società) e nella sussunzione dei medesimi nell’ambito dei gravi illeciti professionali, e da discrezionalità amministrativa, in particolare nella valutazione relativa alla conseguente, o meno, inaffidabilità dell’impresa, laddove bisogna stabilire se i “gravi illeciti professionali” sono “tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, non venendo in predicato, in tale caso, una scienza tecnica o giuridica (che invece soccorre nel sussumere le condotte poste in essere dall’operatore nella nozione di gravi illeciti professionali) ma una valutazione di opportunità circa il venir meno dell’affidabilità a cagione della precedente condotta dell’operatore.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 842 dell’11/10/2021, ha chiarito che la commistione fra discrezionalità tecnica e amministrativa deriva anche dalla compartecipazione di due organi a detta attività valutativa, la Commissione di gara, organo tecnico nella composizione e nell’attività che svolge, e il rup, nel quale alle competenze tecniche si aggiunge il potere di scelta amministrativa, in quanto organo dell’Amministrazione.
​​​​​​​Ha aggiunto che la discrezionalità trova il proprio fondamento nel diritto UE, che delinea detta causa di esclusione come facoltativa (art. 57 par. 4 della direttiva 2014/24, come interpretato da Corte giust., sez. IV, 19 giugno 2019, C-41/18);
Essa si esplica innanzitutto sull’an: la richiamata lett. c) non fa derivare l’esclusione da una circostanza indipendente dalla volontà dell’Amministrazione, al pari delle fattispecie escludenti di cui ad altre lettere del medesimo comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 (sottoposizione a fallimento, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza …) ma dalla dimostrazione della stazione appaltante circa l’inaffidabilità dell’operatore economico: benché la disposizione individui i gravi illeciti professionali come causa della valutazione discrezionale di inaffidabilità, essa non stabilisce un rapporto di necessarietà fra le due situazioni, il verificarsi del grave illecito professionale e la valutazione di inaffidabilità: una volta accertato il grave illecito professionale, l’Amministrazione adotta il provvedimento espulsivo solo laddove ritenga che la commissione di detto illecito abbia reso l’operatore economico inaffidabile (Cons. St., sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367).

Consigliere dimissionario, la delibera di surroga è un atto dovuto

La delibera di surroga è un atto dovuto, non discrezionale, quindi obbligatorio e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge con le conseguenze previste dal vigente ordinamento degli enti locali. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura corretta per la sostituzione di un consigliere comunale dimissionario.
Riguardo alla necessità dell’adozione della deliberazione di surroga ed alle conseguenze in caso di mancata approvazione della stessa, il Ministero, con parere del 12 marzo 2018, ha osservato quanto segue: “[…] la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. L’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667). Conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.”.
Sullo stesso argomento è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 2273 del 17 marzo 2021, ha precisato che “…la surroga del consigliere dimissionario,…costituisce un atto dovuto – v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale  e il funzionamento dei suoi organi elettivi….”.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scuola, finanziati oltre 43 milioni di euro per la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti

Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera nei giorni scorsi al decreto di destinazione di risorse per interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti negli istituti scolastici a seguito delle indagini diagnostiche. La cifra destinata è di 43.004.901,91 euro.

Gli edifici a cui saranno destinate le risorse sono 191, 134 per la Scuola primaria e secondaria di primo grado, e 57 per la Scuola secondaria di secondo grado.

In allegato il decreto e le tabelle di assegnazione a province e comuni.

Allegato A
Allegato B
Decreto n. 254 del 6 agosto 2021

Contributi a favore di piccole e medie città d’arte e borghi

Il Ministero dell’Interno informa che è stato firmato l’8 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, concernente la «Definizione dei requisiti per l’assegnazione e delle modalità di erogazione del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19», previsto dall’articolo 23-ter, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69; il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assistenza ai minori, firmato decreto di riparto del fondo di 3 mln di euro per i piccoli Comuni

Con comunicato del 14 ottobre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che è stato firmato il 12 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di 3 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria», previsto dall’articolo 56-quater, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106; il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con riferimento ai criteri di riparto, la nota metodologica chiarisce che i dati utilizzati sono stati acquisiti presso i comuni interessati tramite specifica procedura informatica attivata sul sito dipartimentale con avviso del 18 agosto 2021. Con tale comunicato è stato chiesto ai comuni fino a 3.000 abitanti, per la partecipazione al riparto, la presentazione per via telematica, entro il termine del 10 settembre, tramite il consueto Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (TBEL), di una certificazione contenente il numero e l’età dei minori assistiti, gli estremi dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le spese sostenute e la durata dell’intervento. L’ammontare di 3 milioni di euro è stato ripartito in parti uguali tra i tre parametri così individuati sulla base dei dati certificati dagli enti. Si è provveduto a calcolare per ogni comune il rapporto tra numero dei minori interessati dai provvedimenti e la popolazione dell’ente. Successivamente il risultato del rapporto è stato riportato all’unità e poi moltiplicato per l’importo del contributo assegnato a questo parametro, ovvero per un milione di euro.
Il secondo milione di euro è stato attribuito rapportando i giorni di durata del provvedimento di ogni singolo minore con la durata in giorni di tutti i provvedimenti, moltiplicando poi il risultato del rapporto per l’importo del costo sostenuto. Ogni indice così ottenuto è stato poi rapportato al totale degli indici e moltiplicato per la quota di finanziamento di un milione imputata al secondo parametro. Stessa metodologia è stata utilizzata per la valutazione dell’età, inversamente incidente al crescere del numero degli anni del minore, quale parametro di riparto del terzo milione di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION