Arconet, Fondo garanzia debiti commerciali: proposta integrazione piano dei conti e schemi di bilancio e rendiconto

La Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre 2021 ha discusso l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, necessario a seguito dell’entrata in vigore, nel 2021, della disposizione di cui alla legge di bilancio per il 2019, inizialmente rinviata, riguardante l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali.
Si precisa nel resoconto della Commissione che a seguito dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), è necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l’inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo resti assunzionali ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 236/2021, ha chiarito che nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale sia relativo solo al personale non dirigenziale.
La Sezione ricorda che il comma 226 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2016-2018 dà la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare le somme indebitamente erogate “anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228”. Il successivo comma 228 stabiliva il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.
Su questa base va, dunque, computato lo spazio assunzionale, la cui dimensione può essere chiarita con un esempio. Nell’ipotesi di collocamento a riposo di 4 dipendenti aventi ognuno retribuzione pari a 100 in ciascuno degli anni indicati, per un totale di 1.200, un comune avrebbe avuto la possibilità di effettuare assunzioni in misura pari a 300 (e, cioè, il 25 per cento di 1200). Se l’ente non ha utilizzato questo spazio, (risparmiando i 300, in tutto o in parte), può utilizzarlo, ai sensi del comma 228 (esplicitamente richiamato) per compensare le somme della contrattazione collettiva indebitamente erogate, tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, compatibile l’erogazione dei servizi per assistenza disabili con il provvedimento di blocco della spesa

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 235/2021, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune (interessato dal blocco della spesa disposto dalla Corte che ha accertato il perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL), ritiene, in termini generali, che l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità…”. Anche le pronunce del Consiglio di Stato sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.
È stato altresì evidenziato che la fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Green pass, le linee guida per i controlli nella Pa

Sono state adottate con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale delle p.a., a decorrere dal 15 ottobre.
Per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare
i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Risultano esclusi dall’obbligo di esibire il green pass soltanto gli utenti.
Per quanto riguarda le modalità e soggetti preposti al controllo, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, il quale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L’accertamento potrà essere svolto
giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non  lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

FAQ sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION