Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 699/2021, ha chiarito che è rilevante IVA (aliquota 10%) il progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione e la gestione di un centro natatorio. Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva e rientrando nell’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune è possibile detrarre l’Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire i criteri che tipizzano la natura commerciale di un’attività che viene intrapresa. Nel caso di specie, si ritiene che l’esercizio dell’attività da parte del Comune oggetto del progetto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, non avvenga in qualità di pubblica autorità, anche in considerazione che la regolazione dell’assetto delle posizioni giuridiche viene disciplinato su base pattizia secondo le regole proprie degli operatori economici privati.
Con riferimento ai rapporti di locazione finanziaria e di gestione è sussistente anche il presupposto oggettivo dell’Iva, considerate le pattuizioni, che fanno emergere la sussistenza, rispettivamente, tra Comune-soggetto finanziatore e tra Comune-soggetto gestore, di rapporti giuridici nell’ambito dei quali “avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (..); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico”.
Considerata anche la sussistenza del presupposto territoriale dell’Iva, è assoggettabile ad Iva l’attività di realizzazione, di locazione finanziaria e di gestione dell’impianto natatorio disciplinata nella bozza di Convenzione, e, conseguentemente, con l’applicabilità dell’Iva ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell’opera, in virtù di un rapporto sinallagmatico.
Per quanto riguarda, invece, alla cessione del diritto di superficie sulle aree su cui sarà realizzato il centro da costruire, e su eventuali immobili, che il Comune intende effettuare al soggetto finanziatore, allo scopo di consentire la stipula del contratto di leasing immobiliare, l’Agenzia ritiene che il contratto di costituzione del diritto di superficie debba essere esaminato, da un punto di vista
economico, nell’ambito delle diverse pattuizioni contrattuali che caratterizzano il complesso dei rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione del progetto PPP. L’assenza di una somma di denaro che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di superficie non comporta la qualifica dell’operazione di cessione come gratuita. La cessione senza corrispettivo trova una legittima giustificazione economica che si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare. Tale circostanza, unitamente al fatto che la cessione di diritto di superficie viene effettuata “ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria”, consente di qualificare tale operazione come onerosa. Pertanto, rientrando nell’ambito applicativo dell’Iva, la costituzione o cessione del diritto di superficie su terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile ai fini Iva con aliquota ordinaria, ed è soggetta ad imposta fissa di registro ai sensi dell’articolo 40 del TUR, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 2 (con riferimento all’imposta catastale) e della nota all’art. 1 della Tariffa (quanto all’imposta ipotecaria) di cui al d.lgs. n. 347 del 1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, online nuova modalità domanda per quantificazione TFR-TFS

Con il messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021, l’INPS fornisce istruzioni sul nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e alla cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS è stata progettata con l’obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell’Istituto, riducendo l’onere a carico dell’utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

L’utente potrà chiedere la prestazione on line fornendo dati minimali. Il riscontro immediato, l’automatizzazione dei controlli e l’acquisizione dei dati da fonti certe permettono all’INPS di fornire al cittadino, in tempo reale, lo stato della domanda. Inoltre, il sistema consente di presentare la richiesta di quantificazione in maniera “multicanale”, allo scopo di coinvolgere l’utenza in un rapporto diretto, trasparente ed interattivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi tecnici, esclusa la destinazione della quota del 20% proveniente da risorse vincolate di terzi

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 80/2021, fornisce chiarimenti in merito l’interpretazione dell’art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 circa le corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dalla norma citata. In particolare, i dubbi del Comune istante si appuntano sulla possibilità o meno di destinare all’erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti la quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 2, nel caso in cui tale quota sia rappresentata, anche parzialmente, da “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, che – in quanto tali – non possono essere destinate dall’Ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, alla luce dell’espresso divieto di cui al comma 4.
Nel merito, la Sezione ricorda che in riferimento alle corrette modalità di “costituzione” e successiva “destinazione” del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 è possibile di individuare quattro fasi:
La prima fase: relativa alla quantificazione e “costituzione” del fondo per le funzioni tecniche;
La seconda fase: destina” le risorse inserite nel fondo di cui al c. 2, suddividendole secondo le finalità previste dai commi 3 e 4, nella misura rispettivamente dell’80% (destinata a finanziare gli incentivi a favore dei dipendenti, che a vario titolo partecipano all’appalto svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento) e del 20% (“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
La terza fase: l’amministrazione procede all’utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4;
La quarta fase: inerente alla gestione della quota parte di risorse che, seppur inserite nel fondo del comma 2, sono rimaste inutilizzate. La prima ipotesi riguarda le risorse stanziate (pari all’80% – ai sensi del comma 3 – per gli incentivi tecnici, relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, o da questi svolte con accertamento negativo. In tal caso, il penultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che le economie risultanti vadano ad incrementare il fondo di cui al comma 2. La seconda ipotesi riguarda risorse (pari al 20%) non destinabili all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in quanto provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
I giudici, confermando l’orientamento espresso anche dalla Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 108/2017, rilevano che non possano essere destinate al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati. La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rientro in presenza, il decreto inviato a Regioni, Province ed enti locali

Il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione con le indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre, è stato inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e al Presidente dell’Upi, Michele De Pascale. Nelle prossime ore il testo – che ha ricevuto il 7 ottobre il via libera della Conferenza Unificata e il 5 ottobre, per gli aspetti legati alla sicurezza sanitaria, quello del Comitato tecnico-scientifico – sarà trasmesso a tutte le amministrazioni pubbliche.

Nella lettera a Regioni, Anci e Upi, il Ministro Brunetta ha informato dei servizi di supporto alle amministrazioni attivati dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, per garantire la corretta e omogenea attuazione delle disposizioni sul rientro dei dipendenti:

– l’helpdesk Linea Amica Digitale (www.lineaamica.gov.it), dove saranno pubblicate apposite Faq;

– una casella email dedicata (lavoropubblico@governo.it) per raccogliere segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni;

– un numero verde dedicato (800 254 009), gestito da Formez PA, che sarà attivo da mercoledì 13 ottobre.

Decreto modalità rientro in presenza
Decreto modalità rientro in presenza (Slide)

Regioni, Edilizia scolastica: proposte per una governance efficace

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 ottobre ha approvato un Documento relativo alla governance del sistema dell’Edilizia scolastica. Nel testo sono riportate alcune richieste per uno sviluppo organico degli interventi in materia e per garantire un corretto processo di leale collaborazione istituzionale.
In particolare per le Regioni è necessario:
– dare piena attuazione al Fondo unico per l’edilizia, nel quale dovrebbero confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;
– assegnare periodicamente alle Regioni quote di riparto del Fondo unico per l’edilizia scolastica sulla base di criteri comuni condivisi e tenendo conto delle singole programmazioni regionali;
– condividere il patrimonio informativo attraverso l’invio immediato alle singole Regioni dello stato di attuazione di tutti i singoli interventi gestiti direttamente dal Ministero dell’Istruzione a partire dal 2015 ad oggi:
– attivare immediatamente un tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR dedicate all’edilizia scolastica.
– condividere con il Ministero dell’Istruzione l’opportunità di rendere obbligatorio il censimento di tutti gli edifici ospitanti nidi e infanzie comunali oggi non presenti in Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica, in quanto parte consistente anche delle azioni del PNRR sul settore della scuola.