Terminata la procedura di consultazione e informazione, l’Agenzia per lìItalia Digitale (AgiD), con determinazione n. 547/2021, ha adottato e pubblicato le “Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” e le “Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici”, ai sensi dell’art. 71 del CAD e della Direttiva (UE) 2015/1535.
Entrambe le Linee Guida contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (ModI), definito da AgID ai sensi dell’art. 73, comma 3-bis, lett. b) del CAD, in coerenza con il nuovo European Interoperability Framework.
Le prime si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo per garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano le application programming interface tramite rete di collegamento informatica (di seguito API).
Le seconde individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, per permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell’Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
ISTAT: al via la nuova edizione del Censimento della popolazione e delle abitazioni
Parte nei primi giorni di ottobre la terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
Scopo del Censimento è il conteggio della popolazione italiana e delle sue caratteristiche socio-economiche e strutturali, che rappresenta la base informativa ufficiale pubblica e legale utilizzata nelle decisioni politiche e nei confronti internazionali. Il Censimento fornisce anche importanti informazioni sul patrimonio abitativo delle famiglie.
Fino al 2011 il Censimento generale della popolazione era realizzato ogni dieci anni (salvo qualche interruzione) e aveva carattere universale, coinvolgeva cioè tutte le famiglie sul territorio nazionale. A partire dal 2018 questa modalità è stata sostituita dal Censimento permanente realizzato attraverso una rilevazione a cadenza annuale su un campione di famiglie. Questa novità è resa possibile dalle tecniche statistiche e organizzative innovative e non sminuisce la qualità e la quantità delle informazioni raccolte.
I vantaggi della rilevazione permanente campionaria sono numerosi. I costi di realizzazione sono molto più contenuti; è minore il disturbo della richiesta statistica per le famiglie coinvolte; c’è una maggiore facilità organizzativa della rilevazione a livello comunale; il rilascio dei dati ha cadenza annuale.
Nel 2021 prenderanno parte al Censimento poco meno di 2 milioni e mezzo di famiglie (2.472.400) residenti in oltre 4.500 comuni presenti su tutto il territorio nazionale.
La data di riferimento del Censimento è il 3 ottobre 2021, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data. I primi risultati saranno invece diffusi a dicembre 2022.
La partecipazione al Censimento rappresenta un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.
Il Censimento permanente della popolazione è realizzato attraverso due indagini campionarie annuali sul territorio,
– una basata sulle liste anagrafiche, la “rilevazione da lista”
Questa rilevazione interessa quest’anno circa 1,7 milioni di famiglie, le quali stanno ricevendo in questi giorni una lettera che le invita a compilare il questionario per mezzo della piattaforma online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nell’informativa ricevuta, oppure presso uno dei Centri Comunali di Rilevazione. Dall’8 novembre le famiglie non ancora rispondenti possono essere contattate dal Comune o ricevere una visita da parte del rilevatore. La rilevazione da Lista prende avvio il 4 ottobre e termina il 23 dicembre 2021;
– l’altra su un campione di indirizzi, la “rilevazione areale”.
Per la rilevazione areale sono chiamate invece a partecipare circa 700mila famiglie, informate tramite locandina e lettera non nominativa presso gli indirizzi verificati. In questo caso la compilazione del questionario avviene attraverso un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con un rilevatore, o mediante autocompilazione del questionario su un tablet fornito dallo stesso rilevatore presso il proprio domicilio. In alternativa si può effettuare l’intervista presso uno dei Centri Comunali di Rilevazione. La rilevazione Areale inizia il 14 ottobre (dopo la verifica degli indirizzi da parte del rilevatore) e termina il 18 novembre 2021.
Anci, Fondo investimenti isole minori: presentazione domande entro il 27 ottobre 2021
Il 27 settembre u.s. è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il Decreto di riparto delle annualità 2020, 2021 e 2022 del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, sulla base dei criteri già definiti con DPCM 4 febbraio 2021, pubblicato nella G.U. del 16 marzo 2021.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, le domande per l’ammissione al finanziamento dovranno essere inoltrate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito www.affariregionali.it, ovvero entro il 27 ottobre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie all’indirizzo di posta certificata.
Il Fondo è stato istituito con l’art. 1, co. 553 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 14 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per l’anno 2022. La dotazione del Fondo per le annualità 2021 e 2022 è stata successivamente portata a 24 e 33 milioni di euro con la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).
Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei 40 comuni che ricomprendono le 56 isole, di cui all’allegato “A” annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Incentivi recupero evasione IMU TARI, rilevanza termini di approvazione del bilancio e del rendiconto
La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 78/2021, ha ritenuto sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: “se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, c. 1091 della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex art. 151, c.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, c.1, e 227, c.2, TUEL) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge”.
La possibilità di destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, quota parte del maggior gettito IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente è espressamente condizionata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La questione interpretativa richiede di scrutinare se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (come prevede l’art. 151, c.1, TUEL) ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo, TUEL.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL; tuttavia, l’interpretazione è stata ribadita anche con riferimento alla proroga del termine operata con legge (es., nel caso della legislazione emergenziale relativa all’epidemia da Covid-19, cfr. SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR).
Con riferimento al termine rilevante per l’approvazione del bilancio di previsione, il Collegio ritiene possibile una differente interpretazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018. In primo luogo, a parere della Sezione, andrebbe valorizzato il fatto che l’art. 1, c. 1091, opera un rinvio generico ai termini stabiliti dal TUEL che, per esplicita previsione dello stesso Testo unico, per quanto riguarda il bilancio di previsione possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In altre parole, lo stesso art. 151, c.1, TUEL, nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni. Considerare che l’art. 1, c. 1091, si riferisca esclusivamente al termine del 31 dicembre implicherebbe sostenere che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell’art. 151, c. 1, TUEL, mentre il Collegio reputa che il rinvio in esame debba ritenersi esteso anche ai termini stabiliti dagli eventuali decreti ministeriali di proroga dei termini stessi.
La destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all’esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all’approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti). Per la Sezione, considerare come termini rilevanti di approvazione dei documenti contabili unicamente quelli “ordinari” si rischia di vanificare le particolari e spesso eccezionali esigenze poste alla base del loro differimento.
Corte dei conti, Audizione sulla Nota di Aggiornamento al DEF 2021
Martedì 5 ottobre 202 ha avuto luogo l’audizione della Corte dei conti, in videoconferenza, presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
La Corte rileva come la nota offra un’approfondita analisi degli sviluppi della congiuntura macroeconomica interna e internazionale. Rispetto allo scenario tracciato nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile, le principali grandezze economiche registrano miglioramenti diffusi e sostanziosi: cresce la fiducia e la domanda di famiglie e imprese, segnatamente nel comparto degli investimenti; tornano ad espandersi le attività produttive nel settore dei servizi privati; recupera, più dell’atteso, il mercato del lavoro. La stima di crescita per l’anno in corso mette in conto, alla luce delle rilevazioni sulla prima metà dell’anno, aumenti congiunturali sia nel terzo che nel quarto trimestre. Nella ragionevole ipotesi che quanto conosciuto nei mesi primaverili abbia in parte rappresentato un “rimbalzo” dei livelli produttivi e dunque un fenomeno che andrà gradualmente a riassorbirsi, l’economia dopo essersi espansa intorno al 2 per cento ancora nel terzo trimestre entrerebbe in una fase di atterraggio morbido. In un tale scenario, la macchina produttiva dell’economia italiana chiuderebbe il 2021 ad una velocità buona, con tassi tendenziali, ossia del IV trimestre 2021 sul IV trimestre 2020, intorno al 6 per cento. Un tale percorso configurerebbe un effetto di trascinamento (eredità) sul 2022 dell’ordine di 2 punti percentuali. Il percorso di recupero disegnato nel quadro macroeconomico della NaDEF, pur considerando ancora le incertezze sul fronte sanitario, è, ad avviso della Corte, condivisibile e appare compatibile con gli andamenti rilevati fino ad ora. Un quadro che potrà alleviare ma non annullare le impegnative scelte a cui la politica di bilancio sarà chiamata nel prossimo futuro.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
UPI, Potenziare le Province per garantire assistenza a piccoli comuni
Potenziare le Province per assicurare presidi adeguati a sostegno degli enti locali su interoperabilità e gestione banche dati. Lo ha detto il rappresentante di UPI Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia e di UPI Lombardia, intervenendo in audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria di Camera e Senato sulle Banche Dati Fiscali.
“Le Province – ha detto il Presidente Poma – sono pienamente disponibili a dare il loro contributo alla realizzazione di un’anagrafe tributaria centralizzata, ma per raggiungere questo obiettivo occorre costruire una rete di collaborazione tra le strutture centrali e gli enti locali, considerato che si tratterà di collegare realtà estremamente differenti, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle professionalità impegnate nelle diverse istituzioni coinvolte.
Le Province – ha sottolineato il rappresentante UPI – hanno tra le funzioni fondamentali quelle di assistenza nella raccolta ed elaborazione dati dei Comuni: possono essere i Centri di Competenza in grado di supportare la transizione digitale sui territori per favorire la condivisione delle banche dati pubbliche valorizzando così a pieno il patrimonio informativo. Ma servono competenze e professionalità o si rischia la babele digitale. Un ostacolo che il nostro Paese non si può permettere, se vuole vincere la sfida dell’attuazione del PNRR.”
Di seguito il documento consegnato da UPI in Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza dell’anagrafe tributaria.
Agenzia delle entrate, trattamento fiscale dell’accordo transattivo del Comune
Le agevolazioni di cui all’art. 20 della legge n. 10 del 1977 ovvero quelle previste dall’art. 32 del d.P.R. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 668 del 6 ottobre 2021, in ordine alla corretta qualificazione di un atto transattivo (rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune) ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Il Comune istante precisa di aver approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un’area fieristica, valutando di interesse pubblico la valorizzazione di tutta l’area circostante un’importante Abbazia. Con determina dirigenziale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, successivamente eseguita, senza mai emanare il relativo decreto di esproprio, con conseguente illegittima sottrazione all’uso da parte della proprietà. Il Consiglio comunale Comune ha deliberato, pertanto, di procedere alla definitiva, completa e legittima trasformazione dell’area mediante stipula di un atto transattivo.
Nel merito, l’Agenzia evidenzia che con la risoluzione n. 80/E del 2018 sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017, precisando che la stessa deve essere comunque coordinata con il contesto normativo alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la legge n. 10 del 1977, cd. ” Legge Bucalossi”), per cui il regime agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla citata legge n. 10 del 1977; in tale sede, è stato peraltro precisato che rientrano, fra gli altri, nell’ambito di tale legge le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti, sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015.
Il riferimento contenuto nella novella agli «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici» induce a ritenere che gli atti “agevolati”, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico.
La stipula di un accordo o di una convenzione attiene, tuttavia, alla fase di regolamentazione del rapporto tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato delle modalità, contenuti di attività e procedure finalizzate alla ‘trasformazione’ del territorio, che può riguardare, tra l’altro, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione (che ad es. possono, sulla base di quanto previsto in convenzione, essere realizzate dal privato a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione) ovvero le caratteristiche degli immobili da realizzare, ed i criteri di fissazione dei prezzi di cessione degli stessi, nel rispetto della disciplina recata dal Testo unico edilizia. Nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dal Comune istata, l’Agenzia non ritiene che possa rientrare nella categoria sopra definita di accordo o convenzione tra le parti l’atto transattivo che, configurandosi in un accordo per il trasferimento della proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.
Autore: La redazione PERK SOLUTION