Aran, aggiornamenti orientamenti applicativi adesione al Fondo-Perseo

L’Aran ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni, dopo la sottoscrizione dell’Accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio- assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021.
Si chiarisce che, per gli assunti dal 02/01/2019 che sono transitati in mobilità al momento della firma definitiva dell’Accordo, l’informativa dovrà essere inviata dall’amministrazione dove sono transitati in mobilità. L’accordo sottoscritto non considera “assunzione” la progressione di carriera, per cui non si deve inviare l’informativa nelle progressioni di carriera. Non deve, invece, essere inviata alcuna informativa, poiché sono venuti meno i presupposti per l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, nei casi di cessazione dal servizio al momento della firma dell’accordo. Nel caso di personale in comando, l’informativa deve essere inviata dall’amministrazione di appartenenza in quanto titolare del rapporto di lavoro. L’accordo prevede che l’informativa sia inviata con “modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione” (art. 5, comma 2). La PEC risponde certamente a tale requisito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, Demolizioni di opere abusive: domande on line per il Terzo bando fino al 13 ottobre

C’è ancora tempo fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2021 per inviare la domanda per la concessione dei contributi ai Comuni della terza campagna per la demolizione delle opere abusive.
I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020.
I comuni possono presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico disponibile all’indirizzo https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
L’avviso pubblico, il fac-simile dell’istanza e ogni altra informazione utile ai fini della presentazione delle istanze si possono trovare ai seguenti indirizzi:

L’avviso (terzo bando) è stato pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale n.201 del 23 agosto 2021.
Il responsabile del procedimento è la dottoressa Sara Tremi Proietti (s.tremiproietti@mit.gov.it) .
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo

Sanzioni CDS, legittima la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione

Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al RD n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.Igs. n. 44 del 1997. Tale affidamento è consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in tal senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/202q, n. 4501). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26308/2021, con cui ha respinto il ricorso di un privato, ad avviso del quale le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall’art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 446/1997 non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.
I giudici hanno evidenziato, altresì, che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116; Cass. 20/10/2016, n. 21259 e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION