Agevolazioni IMU spettanti se il Comune conosceva l’inagibilità

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 4005/2021, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex art. 53 d.lgs. 546/92, ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’art. 8 d.lgs. 504/92, il ricorso introduttivo proposto avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’IMU richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. 504/92, la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.
Al riguardo, ricordato che la condizione di inagibilità o di inabitabilità dell’immobile consiste nella particolare condizione di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, si rileva che il riconoscimento del diritto al trattamento agevolativo non consegue in via automatica, ma necessita della presentazione da parte del contribuente di idonea documentazione all’ufficio Tecnico del Comune. La Corte di Cassazione ha affermato il principio che anche in assenza di una specifica richiesta del contribuente sussiste il diritto ad ottenere il trattamento agevolativo, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla Pubblica Amministrazione mediante la avvenuta presentazione di idonea documentazione (in tal senso Cass. Ord. 28921/2017). La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, esclusa la possibilità di separare i diversi settori in cui si esprime la competenza di un Ente locale (ad esempio l’ufficio Tecnico comunale rispetto all’ufficio Tributi), i rapporti con il contribuente devono comunque essere improntati al rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede.

Appalti pubblici, pronto il decreto per l’e-procurement

È stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con il ministro dell’Economia e delle finanze riguardante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, previsto dall’articolo 44 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) che ha recepito le direttive europee sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti.
Il decreto individua i principi generali per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione, e indica le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale con apposite linee guida.
Obiettivo del provvedimento è uniformare le procedure telematiche alle migliori pratiche, nazionali ed europee. Gli appalti elettronici contribuiscono a migliorare l’efficienza amministrativa complessiva diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara: riducono la durata del ciclo dell’appalto e gli oneri amministrativi a carico delle imprese, facilitano e rendono più efficaci i controlli. Non è l’unico vantaggio: la modalità digitale stimola anche la concorrenza, favorendo la partecipazione e l’informazione delle piccole e medie imprese.
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Delega per la riforma fiscale, Via libera da Cdm

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale. Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma:
1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;
3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Redditi da lavoro
Per i redditi da lavoro è prevista la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell’Irpef, con l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro, in particolare nelle classi di reddito dove si concentrano i secondi percettori di reddito e i giovani.

IVA
Per quanto riguarda l’Iva, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse. Si mira a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell’imposta.

Catasto
È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non ha tuttavia alcun impatto tributario. Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.

Imposte locali
Si prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con delle rispettive sovraimposte. Il nuovo sistema potrà essere disegnato al fine di garantire comunque che nel loro complesso Regioni e Comuni abbiano un gettito equivalente. Si prevede la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo, al fine, tra l’altro, di rendere l’IMU un’imposta pienamente comunale.

Riscossione
Il testo interviene per riformare il sistema della riscossione superando l’attuale sistema che vede una separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Il potenziamento dell’attività potrà derivare dall’adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati che andranno valutati e definiti in sede di decreti delegati.

Consiglio di Stato, Applicazione principi concorrenziali anche per operazioni straordinarie

ANCI informa che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1/9/2021 n. 6142,  interviene sul rispetto dei principi concorrenziali anche per le aggregazioni societarie compiute attraverso operazioni straordinarie. I magistrati amministrativi si esprimono in merito ad un percorso complesso ed articolato con operazioni straordinarie fra una società partecipata da più enti locali e relative controllate, ed una società quotata in borsa, finalizzate a rendere il gruppo pubblico un soggetto maggiormente competitivo sui mercati di riferimento, capace di valorizzare al meglio le proprie eccellenze operative e di incrementare il presidio territoriale.
I giudici segnalano una lacuna normativa relativa al mancato coordinamento tra le disposizioni del tusp e quelle del codice civile – in relazione alle operazioni straordinarie – che lo stesso Consiglio di Stato ritiene debba essere colmata attraverso una lettura congiunta sia del tusp che del codice civile. Ne discende un combinato disposto che, secondo quanto stabilito nella sentenza, preclude la possibilità di effettuare le operazioni straordinarie del codice civile per le società pubbliche, se l’esito finale è la diluizione della partecipazione pubblica totalitaria – come nel caso specifico – in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato, senza che sia stata effettuata una procedura comparativa tra gli operatori.
I magistrati amministrativi danno quindi rilievo all’effetto finale dell’operazione e non all’operazione stessa, alla modalità che ha portato a tale scelta strategica ed al fine della medesima.
Nel merito il Consiglio di Stato evidenzia infatti che il d. lgs. n. 175/2016 (tusp) non contiene una disciplina espressamente dedicata alle  operazioni straordinarie. Il tusp introduce una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica (es: la costituzione, l’acquisto di partecipazioni pubbliche), mentre per tutto quanto non espressamente convenuto deve farsi riferimento alla normativa societaria di diritto comune.
La sentenza dispone quindi, che tale assenza di una specifica e puntuale disciplina delle operazioni straordinarie effettuate da società a partecipazione pubblica non legittima l’inferenza che esse non presentino – o, meglio, non possano in concreto presentare, in relazione alle relative modalità programmatiche ed operative – caratteri peculiari che valgano a giustificarne la sottoposizione ad un regime normativo in parte differenziato.
L’effetto quindi dell’operazione straordinaria posta in essere, nel caso specifico – secondo i magistrati- realizza una mera diluizione della partecipazione pubblica totalitaria in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato, tali da sollecitare l’obbligo di attivare una strumentale procedura selettiva tra i potenziali operatori economici dei settori interessati.
Si focalizza quindi il Consiglio di Stato, sulla necessità di attuare le specifiche previsioni concorrenziali del tusp in merito alle società miste ed alla relativa procedura di scelta del socio privato, ritenendo che nel rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio, la scelta del partner industriale, in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio, avrebbe dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione della regola espressamente codificata all’art. 17 del tusp.
Tale sentenza costituisce un precedente giurisprudenziale importante che richiede una attenta valutazione alla luce del vulnus per le aggregazioni societarie che si viene così a creare alla luce delle diverse possibili interpretazioni rispetto al richiamo normativo alle operazioni di natura privatistica di cui al codice civile operato dal Tusp ed all’applicazione dei dettami concorrenziali ivi previsti. Ciò potrebbe porre un freno rispetto al posizionamento strategico delle aziende pubbliche, in termini industriali, con soggetti consolidati, stabili ed affidabili, se previsto tramite operazioni straordinarie.

Settore portuale, Riparto finanziamento per interventi infrastrutturali del Fondo complementare al Pnrr

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 2/10/2021 il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021, recante “Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il decreto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n.101, inerente “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, per la parte riservata al settore portuale.
L’importo complessivo delle risorse è di 2,835 mld di euro relativo agli esercizi dal 2021 al 2026, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Gli interventi sono elencati nella Tabella, allegato 1, al decreto stesso.
Il riparto delle risorse è effettuato per Autorità di Sistema Portuale, per comune e per tipologia di intervento (ambiente, efficienza energetica, cold ironing, ecc.) come riportato nell’Allegato 1 del provvedimento che reca anche l’individuazione del soggetto attuatore e del CUP.
Per l’aggiudicazione dei contratti e la realizzazione degli interventi, vi sono le seguenti scadenze diversificate in base alla tipologia finanziata:
«Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici » i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 2026;
«Aumento selettivo della capacità portuale» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 30 giugno 2026;
«Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026;
«Efficientamento energetico» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026;
«Elettrificazione delle banchine (Cold ironing )» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2024 e gli interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.
Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP applicando il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021.