Criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di PPP

La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 200/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito ai criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di partenariato pubblico privato, richiamando la precedente delibera n. 3/2021, ribadisce, preliminarmente, che l’analisi puntuale dei contenuti reali del contratto e degli oneri dallo stesso discendenti costituisca condizione essenziale per la sua qualificazione giuridica di partenariato pubblico privato e che l’equilibrio economico finanziario, ossia la contemporanea presenza della convenienza economica e sostenibilità finanziaria rappresenti un limite all’autonomia negoziale dei contraenti.
Il raggiungimento di detto equilibrio finanziario discende dalla corretta allocazione dei rischi secondo le indicazioni fornite dal legislatore, in sede di conclusione del contratto per effetto dalle clausole contrattuali pattuite. L’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera per l’accollo sostanziale ed effettivo degli stessi da parte dell’operatore privato è condizione essenziale per la qualificazione giuridica del contratto di PPP e la sua contabilizzazione “off balance”. Indipendentemente dalla qualificazione nominale è necessario che siano verificati tutti i contenuti reali del contratto e che ogni onere dallo stesso discendente che superi il 49% del valore del finanziamento dovrà essere contabilizzato “on balance”.
La Sezione, nel richiamare l’art. 180, comma 6 del Codice dei contratti, ricorda che ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico, l’amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, individuato anche nel riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all’opera, ovvero la cessione di immobili non più di utilità. Il limite alla contribuzione pubblica per la contabilizzazione “off balance” dell’operazione, comprensivo di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Secondo i principi contenuti nelle indicazioni Eurostat sul corretto trattamento statistico delle operazioni di PPP, nelle forme di contribuzione da parte pubblica amministrazione vanno considerati i contributi finanziari in conto investimento, il valore di subentro al termine del contratto, il trasferimento in proprietà ed i diritti reali di godimento di beni immobili, la cessione di opere pubbliche e gli strumenti di garanzia apprestati sui ricavi ovvero sul livello di utilizzo dell’opera, i canoni dei servizi, l’eventuale integrazione di ricavi.
Con riferimento al contratto di disponibilità, la Sezione rammenta che, secondo le indicazioni Eurostat, un contratto di partenariato pubblico privato deve contenere un efficace standard di disponibilità e tale circostanza si realizza se gli stessi standard stabiliscono le condizioni per cui il bene può essere veramente utilizzato e se le detrazioni applicate per non disponibilità sanzionano il partner in modo appropriato. I canoni di disponibilità pertanto laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all’azzeramento per mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni delle PA: online gli open data e il rapporto annuale

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il “Rapporto sulle partecipazioni pubbliche” che illustra le analisi effettuate sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche, evidenziando anche alcuni profili del monitoraggio sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – Tusp.

Le elaborazioni sono state svolte sulla base dei dati relativi alle partecipazioni pubbliche societarie e non societarie, detenute al 31/12/2018, che le amministrazioni hanno comunicato al Dipartimento del Tesoro attraverso l’applicativo Partecipazioni nel corso del 2020.

Alla rilevazione hanno risposto circa 10.400 amministrazioni, in linea con i risultati di quella precedente, sebbene si sia registrata una riduzione del tasso di adempimento dei Comuni più piccoli, riconducibile alla concomitanza del periodo di raccolta dei dati (avviata il 2 marzo 2020) con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per i Comuni il tasso di risposta si è attestato complessivamente al 91 per cento, con percentuali di adempimento che decrescono con la consistenza demografica (in ogni caso, mai inferiori all’88 per cento, registrato per i comuni con meno di mille abitanti).

Le partecipazioni societarie, dirette e indirette attraverso tramiti controllate, dichiarate dalle amministrazioni del perimetro soggettivo TUSP sono state pari a 37.730, riconducibili a 5.561 società. Le partecipazioni dirette rappresentano il 77 per cento e quelle indirette il 23 per cento delle 37.730 partecipazioni comunicate. Le Regioni sono caratterizzate da una prevalenza di partecipazioni indirette, che rappresentano oltre il 60 per cento del totale delle partecipazioni societarie possedute. Un fenomeno analogo è riscontrato per i Comuni con oltre 100 mila abitanti, sebbene le partecipazioni indirette raggiungano il 41 per cento del totale. Al contrario, detengono quasi esclusivamente partecipazioni dirette gli Enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza (100 per cento), gli Ordini professionali (99 per cento), le Università (97 per cento), gli Enti locali del Servizio Sanitario (96 per cento), le Altre amministrazioni locali (93 per cento), le Unioni di comuni e le Comunità montale (90 per cento). Il rapporto tra partecipazioni e partecipate evidenzia che, in media, una società è partecipata da circa 7 amministrazioni. Il dato risente del peso delle partecipazioni societarie dei Comuni – determinato, per via della loro numerosità, da quelli più piccoli (fino a 5 mila abitanti) – per i quali si registrano in media 8 rapporti di partecipazione in una stessa società. I grandi Comuni (con popolazione superiore ai 50 mila abitanti) invece sono caratterizzati da un rapporto pressoché unitario tra partecipazioni e partecipate, così come le altre grandi amministrazioni (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Altre amministrazioni centrali, Regioni, Città metropolitane e Province, Enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza, ma anche Autorità portuali).

Per quanto attiene i profili di analisi per il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, dal documento si evince che nell’ambito della revisione periodica per le partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2018, su un totale di 25.642 partecipazioni oggetto di studio, 11.501 (pari al 45 per cento circa del totale) risultano non conformi al TUSP. Per 7.963 di queste ultime (circa il 70 per cento dei casi) le amministrazioni hanno tuttavia comunicato di non voler intraprendere alcuna misura di razionalizzazione. Il Rapporto evidenzia, inoltre, che non possono ancora considerarsi completati i percorsi di razionalizzazione previsti, a seguito dell’entrata in vigore del TUSP, nei provvedimenti di revisione straordinaria adottati dalle amministrazioni entro il 30 settembre 2017.

I risultati contenuti nel Rapporto, pertanto, evidenziano margini di miglioramento nell’attuazione del Tusp, pur nella considerazione di alcune criticità applicative finora riscontrate.

Vedi anche:
Elenco Amministrazioni adempienti e non adempienti
Dati partecipazioni anno 2018
Dati rappresentanti anno 2018

Pnrr, Approvato il pacchetto di misure per il rilancio e lo sviluppo delle aree sisma Centro Italia

Via libera ai fondi del PNRR per la ripresa e lo sviluppo economico delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016-217. Il pacchetto degli interventi da 1 miliardo e 780 milioni di euro finanziati dal Fondo complementare, è stato definito oggi all’unanimità dalla Cabina di Coordinamento Integrata, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, e della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il titolare della Struttura di missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i rappresentanti dei Comuni dei due crateri.

Il pacchetto si articola su due grandi direttrici, la prima dedicata a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, con una dotazione di 1.080 milioni di euro, la seconda al “Rilancio economico e sociale”, con 700 milioni di fondi disponibili, tutte e due articolate in quattro progetti specifici. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle trasversali previste dai progetti nazionali del PNRR e complementari rispetto a quelle già stanziate per la ricostruzione pubblica e privata.

Nel primo gruppo di misure rientrano l’Innovazione digitale, che punta al potenziamento dell’infrastruttura nelle aree interne, allo sviluppo di piattaforme di servizi con l’uso di nuove tecnologie blockchain per il controllo e la gestione del territorio, il sostegno alle comunità energetiche e alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, la Rigenerazione urbana e territoriale, dalla riqualificazione delle aree Sae, al miglioramento dell’accessibilità e dell’accesso ai beni culturali, agli interventi sulle infrastrutture, compresi cammini e ciclovie, nonché il progetto relativo alle Infrastrutture stradali e alla mobilità.

Nella seconda linea di interventi ci sono il Sostegno agli investimenti delle imprese, un programma per la promozione di Cultura, turismo, sport e inclusione, uno per la Valorizzazione ambientale, l’economica circolare e il ciclo delle macerie, e la creazione e l’implementazione di Centri di ricerca ed alta formazione per l’innovazione, e la realizzazione di due centri di alta formazione per la Pubblica amministrazione e per il Servizio civile a L’Aquila.

Interventi del PNRR area sisma

Istat, le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche

Sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite dal Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2019), l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13).

Nell’ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore, l’Istat compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità istituzionali nei settori definiti dal SEC sono di natura statistico-economica (si veda la Nota esplicativa) e sono soggetti a continui approfondimenti e precisazioni – svolti in accordo con le Autorità Statistiche Europee – al fine di garantire la necessaria armonizzazione a livello europeo.

L’elenco sintetico 2021 è riportato in allegato. La lista esaustiva verrà pubblicata entro il 24 ottobre.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l’elenco riportato nell’Allegato 1 è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 30 settembre 2021.

L’elenco precedente è disponibile nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 (rettifica dell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020).

Vedi anche Nota esplicativa 2021

Pnrr, pubblicati dal MiTE i decreti sull’Economia Circolare

Sono stati pubblicati, dal ministro della Transizione Ecologica, i decreti (e il relativo avviso) con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR), nonché il decreto (e il relativo avviso) per l’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (Missione 2, Componente 4 del PNRR).

Nel dettaglio:

1. Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1

D.M. 396 del 28/09/2021

D.M. 397 del 28/09/2021

I decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo avviso) prevedono ben un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche;

2. Avviso di pubblicazione del Decreto inerente l’Inv.1.1 della missione M2C4

D.M. 398 del 29/09/2021

Il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanzia ben 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Strategia Nazionale per l’Economia Circolare

Profili di incompatibilità della nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente

Il Ministero dell’Interno, con parere del 28 settembre 2021, risponde ad un quesito di un Comune in merito alla sussistenza di cause ostative circa la nomina a revisore dei conti di un dipendente, a tempo pieno, in qualità di Responsabile finanziario del Consorzio partecipato dal medesimo Comune.
Secondo il Ministero, si potrebbe configurare l’ipotesi di incompatibilità, prevista dall’art. 236, comma 3 del TUEL, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che, peraltro, gestisce, anche per conto del comune, l’importante servizio pubblico idrico, di primaria importanza. L’art. 236 stabilisce, infatti, che “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile”, nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che “i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Il primo comma, dell’articolo 2399 del codice civile, alla lettera c) dispone che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Del resto, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all’Organo di revisione dell’ente nuovi compiti di verifica e controllo, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del revisore.
Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell’ambito consortile. Il revisore dei conti, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION