Arera, Pubblicata la versione preview del file TOOLMTR-2

L’Autorità rende disponibile una versione preview del file TOOLMTR-2 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 2 della deliberazione 363/2021/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test- degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini della predisposizione delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 (fogli di colore arancio);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Ai fini dell’elaborazione della versione definitiva del file TOOLMTR-2, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo regolazione-rifiuti@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOLMTR-2_preview”, entro l’11 ottobre 2021.

 

ANCI, quaderno operativo sugli adempimenti per i sindaci e gli amministratori

L’ANCI ha predisposta un quaderno operativo di facile e pronta consultazione, con un quadro chiaro e sintetico, dei principali adempimenti che attendono i Sindaci e gli amministratori locali neo eletti, in vista della tornata amministrativa 2021 che coinvolgerà 1.348 Comuni dove saranno eletti 16.523 consiglieri e nominati circa 4.538 assessori.

Il manuale per i sindaci elezioni amministrative 2021’ una sintetica ma puntuale disamina delle prime attività che devono svolgere i Sindaci subito dopo il loro insediamento nonché i primi adempimenti a cui è tenuto il Consiglio comunale. Il volume fornisce anche un quadro d’insieme delle regole che presidiano la governance complessiva dell’ente. Il Manuale è arricchito da modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni, che forniscono strumenti operativi pronti all’uso.

Dubbi di costituzionalità sull’obbligo dei concessionari di esternalizzare a terzi l’80% dei lavori

La Corte costituzionale, nell’udienza fissata per il prossimo 5 ottobre 2021, dovrà pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, dell’art. 1, comma 1, lett. iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) recante il criterio di delega attuato dall’art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), disposizione ugualmente censurata dal rimettente, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41 e 97, secondo comma, della Costituzione.
L’art. 177 del codice dei contratti pubblici, oggetto di una pluralità di interventi di modifica e di integrazione, disciplina l’affidamento dei concessionari prevedendo, in particolare, l’obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture – già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti – non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, di affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte dell’affidamento può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Secondo il rimettente l’obbligo imposto ai concessionari di dismettere l’intera concessione (a terzi, mediante una procedura di evidenza pubblica, per una quota pari all’80% dei contratti; a soggetti riconducibili al concessionario, per il restante 20%, ovvero tramite operatori individuati tramite
procedura di evidenza pubblica) si porrebbe in tensione con la garanzia costituzionale della libertà di impresa. Pur riconoscendo che la giustificazione dell’obbligo di messa a gara sia collegato all’esigenza di ripristinare la concorrenza “per il mercato”, mancata al momento dell’affidamento della concessione, l’applicazione dell’obbligo riferita all’intera concessione si tradurrebbe, secondo la prospettazione del rimettente, per un verso, in un impedimento assoluto e definitivo di proseguire l’attività economica privata, intrapresa ed esercitata sulla base di un titolo amministrativo legittimo, e, per altro verso, trasformerebbe il concessionario in una mera articolazione operativa degli enti concedenti con funzione di stazione appaltante. La mancata considerazione, da parte del legislatore, delle esigenze di tutela della libertà di impresa induce il rimettente a censurare le disposizioni per violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo del coinvolgimento indistinto di tutti i concessionari titolari di un affidamento senza gara, indipendentemente dalla dimensione della struttura imprenditoriale, dall’oggetto e dall’importanza del settore strategico cui si riferisce la concessione, oltre che dal valore economico e dal fatto che il contratto fosse in vigore ovvero che la concessione fosse scaduta e che si versasse in una condizione di proroga. Il Consiglio di Stato prospetta, infine, una lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità poiché sia la norma delegante che quella delegata non risultano contenere alcuna valutazione degli effetti dell’obbligo di dismissione sull’efficiente svolgimento di servizi pubblici essenziali, relativi alle concessioni affidate, e sulle possibili ricadute sull’utenza.

PNRR: 300 milioni per la sicurezza della rete stradale secondaria delle aree interne. Via libera dalla Conferenza Stato – Città

Ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali lo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili che assegna 300 milioni del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle aree interne delle diverse Province e Città metropolitane italiane.

Per il riparto delle risorse si è tenuto conto di criteri che comprendono l’entità della popolazione residente, l’estensione delle strade statali, provinciali e comunali, il rischio sismico dei territori e quello derivante dal dissesto idrogeologico. I soggetti attuatori (le Province, le Città Metropolitane e le Regioni per la Valle D’Aosta e del Friuli Venezia Giulia) sono tenuti a convocare l’Assemblea dei sindaci dell’area interna per individuare gli interventi prioritari sulla rete stradale e definire la loro programmazione entro il 31 dicembre 2021.

I 300 milioni di euro del Fondo complementare possono essere utilizzati per interventi straordinari di manutenzione delle rete viaria incluse le spese per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e i controlli, quelle per l’adeguamento normativo, per interventi sulla segnaletica, l’illuminazione, i sistemi di info-mobilità, per migliorare la sicurezza della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, per la realizzazione di percorsi per la tutela delle persone più deboli, per la riduzione dell’inquinamento ambientale e del rischio da trasporto merci o trasporti eccezionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION