Non sono soggetti a ritenuta i contributi straordinari Covid erogati dal Comune alle imprese

Con la risposta n. 629/2021 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che in applicazione dell’art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), le sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 54 del DL n. 34/2020 in materia di aiuti di Stato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano diversi da quelli esistenti  prima dell’emergenza.

In relazione al regime fiscale applicabile ai predetti contributi, il comma 1 dell’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale, pagamento contributo per distacco sindacale

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con provvedimento del 21 settembre 2021 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2021 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2021, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, che per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2021, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione eliminando le cause di sospensione del pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro IMU ai comuni della perdita di gettito a seguito riclassificazione immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali

È stato pubblicato in G.U. n. 231 del 27 settembre 2021, il decreto del MEF del 14 settembre 2021, concernente l’erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.
Con il suddetto decreto, in attuazione del comma 582 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto di quanto già attribuito con il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, l’ulteriore contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro e’ ripartito secondo gli importi indicati nell’Allegato A. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procederà, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei primi due periodi del comma 582 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per utilizzo indebito dei permessi retribuiti

La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 658 del 17/08/2021, ha accertato il danno erariale in relazione all’utilizzo indebito dei permessi ex legge 104/1991 da parte di un dipendente che, per potere fruire di tali benefici, ha alterato il verbale rilasciato dalla Azienda sanitaria competente. Nello specifico, il Collegio, in merito alla condotta criminosa della dipendente, evidenzia che gli elementi che conducono ad un comportamento illecito, si individuano “nell’elemento materiale del reato, consistente nella produzione di un documento il cui contenuto non corrispondeva al vero e si palesava idoneo ad ottenere gli indicati e non dovuti benefici, nonché nella sussistenza del profilo psicologico del reato conseguente alla palese falsità del verbale prodotto, rispetto a quello originale, e alla percezione di indebiti proficui vantaggi da parte dell’imputata”. Per quanto attiene il danno erariale, i giudici contabili lo hanno quantificato nella misura pari a tutte le retribuzioni percepite in assenza dei presupposti di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, nota operativa per la relazione dei revisori sul bilancio di previsione 2021-2023

La Corte dei conti ricorda che nelle Linee guida (ai sensi dell’art. 1, c. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266) per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021, non era stato adottato il relativo questionario. Per adempiere a tale obbligo è quindi, sufficiente, trasmettere, entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo competente, tramite il sistema Con.TE, un documento che fornisca gli elementi richiamati nelle linee guida focalizzando l’attenzione su alcuni punti specifici delle previsioni.

L’insieme di dati e considerazioni contenuto nel parere sul bilancio di previsione 2021-2023, reso dai revisori agli organi elettivi, fornisce informazioni idonee ad assolvere anche l’obbligo nei confronti delle Sezioni regionali. Pertanto, nell’esecuzione dell’adempimento in questione può essere considerata la sostanziale equivalenza informativa di tale documento, se redatto sulla base dello schema approvato dal Consiglio dell’Ordine.

Al fine di facilitare i revisori nell’adempimento degli obblighi su richiamati la Sezione delle autonomie ha predisposto una nota operativa disponibile nel box “Utilità – Schemi/Modelli” presente nel portale Con.TE al link https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, edilizia scolastica: decreto sui beneficiari delle risorse per interventi post indagini solai e controsoffitti

È stato pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione il decreto, con i relativi allegati, che individua i destinatari delle risorse per gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle scuole. Risorse rese disponibili grazie alle richieste più volte avanzate da Anci nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 2021. Si tratta di complessivi € 43.004.901,91 di cui: € 25.900.000,00, in favore dei Comuni e delle unioni di comuni (allegato A), che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a € 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e caricato a sistema la relativa rendicontazione; € 17.104.901,91, in favore di Province e Città metropolitane (allegato B) che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a € 20.000,00.
Gli enti locali beneficiari dei contributi, di cui agli allegati A e B del decreto, possono ricevere l’anticipo pari al 30% dell’importo di finanziamento previa richiesta alla Direzione generale competente del ministero dell’Istruzione. La restante parte del finanziamento sarà erogata per stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell’importo di finanziamento; il residuo 10% sarà erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo dei lavori.
Il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza del contributo.
Anci ha già informalmente richiesto al ministero dell’Istruzione di individuare le ulteriori risorse necessarie per soddisfare tutte le altre richieste di contributo avanzate dai Comuni per gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti.

Immobile concesso in leasing, il locatore paga l’IMU anche se non ha la disponibilità del bene

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing (locatore), anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore (locatario). Ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno. La TASI è dovuta invece dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25017 del 16 settembre 2021. La questione riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’IMU per un bene immobile concesso in locazione finanziaria nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale a cui non fa seguito la restituzione del bene da parte dell’utilizzatore.

La differenza di trattamento tra le due imposte risiede nel fatto che l’art 1, comma 672, legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) secondo cui “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna” è applicabile solamente alla Tasi, non potendo essere analogicamente estesa anche all’IMU, poiché il comma 703 della stessa legge precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per applicazione dell’IMU», nonché per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame. A conferma di ciò l’art 9 del citato decreto stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti, perciò in dette ipotesi rileva la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi, invece, è un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION