Enti in dissesto, rientra nella competenza dell’OSL la restituzione del FAL

La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito posto da un Comune di dissesto finanziario, in merito alla corretta rappresentazione contabile della quota di accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità, DL n. 35/2013, acquisita in periodo antecedente al dissesto, ha evidenziato che i pagamenti per parte capitale e interessi in favore della Cassa depositi e prestiti successivi alla dichiarazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell’Organo straordinario di liquidazione (OSL).

La Finanza Locale ha ricordato che l’art. 255, comma 10 del TUEL prevede fattispecie derogatorie, rispetto al criterio generale dell’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra OSL e Comune, che non possono essere interpretate estensivamente. Nel merito, con sentenza n. 15 del 5/08/2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che rientrano nella competenza dell’OSL, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione.

Anche la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 21/2020, ha precisato che rientrano nella competenza dell’OSL i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quando gli effetti economici connessi all’esecuzione si siano realizzate entro il predetto termine.

Pertanto, per i comuni in dissesto finanziario non vi è l’obbligo di prevedere l’accantonamento del FAL nel rendiconto di gestione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39-ter del DL 162/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Green pass, rientro in presenza e smart working: ecco tutte le tappe

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, per l’accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green pass), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.
Estendendo l’obbligo della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico, il Governo incrementa l’efficacia delle misure di contrasto alla circolazione del virus e consente, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti, di incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un passaggio indispensabile per sostenere le esigenze dei cittadini e delle imprese, in particolar modo di quelle impegnate nelle attività connesse all’attuazione del PNRR.

Le linee guida Brunetta-Speranza
In questo contesto, per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni una cornice omogena di condotte e di risorse strumentali attraverso le quali dare piena attuazione al rientro in presenza, i Ministri Brunetta e Speranza stanno elaborando specifiche linee guida che saranno adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed emanate in tempo utile a consentire un ordinato rientro dei dipendenti pubblici. In tale documento saranno indicati gli strumenti tecnologici necessari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica del green pass e saranno fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase di prima attuazione dell’obbligo.

Il Dpcm per il ritorno in presenza
Il quadro sopra esposto ha posto, dunque, le premesse per superare l’utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico e ha consentito al Governo di stabilire – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e firmato il 23 settembre – che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza. Si torna, pertanto, al regime previgente all’epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (la legge Madia), così come modificata dai successivi provvedimenti normativi (schema rientro).

Il decreto ministeriale per definire le modalità del rientro
Per realizzare un ordinato rientro in ufficio dei pubblici dipendenti, le modalità saranno disciplinate da un decreto del Ministro della Pubblica amministrazione accompagnato da apposite linee guida. Inoltre, per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria o di ingolfare i trasporti pubblici nelle ore di punta, sarà consentita una più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita. Il decreto stabilirà, inoltre, che nelle more della disciplina del lavoro agile da parte del Contratto collettivo nazionale, attualmente in fase di discussione tra Aran e organizzazioni sindacali, l’accesso a tale modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell’accordo individuale e subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
– non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
– l’amministrazione deve disporre di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e amministrazione;
– deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al personale i devices necessari.

Il Piano integrato di attività e organizzazione
Queste modalità attuative confluiranno strutturalmente nella sezione del Piano integrato della pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dal decreto legge n. 80/2021) destinata ad assorbire i contenuti dei piani organizzativi del lavoro agile (POLA) e che fornirà a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal 31 gennaio 2022, uno strumento di semplificazione e di pianificazione delle attività e delle strategie da porre in essere.

Il contratto collettivo
Il quadro sopra delineato sarà completato, nel volgere di alcune settimane, dalla disciplina in materia di lavoro agile che Aran e sindacati stanno elaborando nell’ambito del tavolo contrattuale in corso e che, al momento, vede già discussi e approvati i seguenti temi: la definizione di lavoro agile; l’accesso; l’accordo individuale; relazioni sindacali; fasce di contattabilità e disconnessione; trattamento economico.

Rafforzamento capacità amministrativa piccoli comuni, presentazione manifestazione di interesse entro il 30 settembre

Al fine di sostenere il rafforzamento dei piccoli comuni nello svolgimento delle attività istituzionali, il Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, ha approvato ed ammesso alla Fase 2 dell’intervento 1.111 manifestazioni di interesse, per un totale di 1.265 comuni coinvolti in forma singola o aggregata; ulteriori 140 domande sono al momento in fase di istruttoria.

Tenuto anche conto del trend delle manifestazioni di interesse, con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 35214985 del 9 agosto 2021 il termine della presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 30 settembre 2021. Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno entro tale data saranno esaminate ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso e, in caso di esito positivo dell’istruttoria, ammesse alla successiva fase di progettazione partecipata del Piano di intervento (FASE 2) con il supporto del centro di competenza ANCI.

In ogni caso, il Dipartimento della funzione pubblica, alla luce delle ulteriori esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa connesse, in particolare, alle disposizioni normative recentemente adottate (tra le altre, il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 – c.d. “decreto semplificazioni”, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021), ha definito un ulteriore intervento, finalizzato a sostenere la transizione amministrativa e digitale delle pubbliche amministrazioni.

I destinatari dell’intervento finanziato nell’ambito del nuovo progetto saranno i piccoli comuni cosi come individuati dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION