Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 132 del 23.09.2021, in accordo con gli orientamenti espressi da altre sezioni, ribadisce che l’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, previsto dall’art. 57-quater del DL n. 124/2019, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del comune. La misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa deve essere fissata in modo da assicurarne l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Il comma 1 dell’art. 57-quater dispone che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il successivo comma 2 prevede un contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità.
La Sezione ribadisce che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Salario accessorio, l’adeguamento del tetto di spesa tiene conto delle assunzioni intervenute dopo il 31.12.2018

La quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018 e a prescindere dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 134 del 23.09.2021. La nuova disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali consente, come noto, di adeguare (in aumento o in diminuzione) il limite al trattamento accessorio del personale posto dall’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017. L’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, nel prevedere l’adeguamento del fondo, ne esplicita la finalità, che risiede nell’esigenza di “garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”.
Ad avviso del Collegio, da tale premessa discende che la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. Diversamente opinando, sottraendo dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31.12.2018 e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.
Nell’ipotesi che il comune abbia assunto una unità di personale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 20 aprile 2019 e una unità di personale successivamente al 20 aprile 2019. Dato 100 il valore del fondo integrativo del 2018 e considerando 10 unità di personale al 31.12.2018, si ottiene un valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 pari a 10. Laddove ai fini dell’adeguamento del fondo si considerasse la sola unità di personale assunta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, il valore medio pro-capite del salario accessorio ammonterebbe a 9,16, pari alla consistenza del fondo (10*11=110) ripartito fra le dodici unità di personale in servizio nell’anno di riferimento. Conseguentemente non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018, pari a 10.

Autore: La redazione PERK SOLUTION