Incentivi, le quote parti relative a prestazioni svolte da personale esterno confluiscono nel risultato di amministrazione

Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 131 del 23.09.2021, in risposta in merito all’utilizzo delle quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici corrispondenti ad attività affidate all’esterno, che non è possibile ripartire tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Per la Sezione, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell’articolo 113; inoltre, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, né vi sarà un’economia di spesa immediatamente riutilizzabile. L’incremento del fondo determinato dall’affidamento all’esterno di una o più delle prestazioni elencate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell’esercizio in cui si conclude l’appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione. Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION