PNRR e personale, ANCI: Procedere con urgenza all’individuazione delle amministrazioni che potranno assumere personale

Procedere con urgenza alla chiara individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR che potranno utilizzare le modalità speciali, previste dal Decreto legge 80/2021, per l’assunzione di nuovo personale. A sollecitarlo è il segretario generale dell’Anci, in una lettera ai Capi di Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze, Giuseppe Chinè, e del Dipartimento della Funzione Pubblica, Marcella Panucci.
Come già richiesto dall’Anci, sia in occasione del parere della Conferenza Unificata sul Decreto legge che durante l’audizione al Senato sulla Legge di conversione, ANCI sottolinea la permanente incertezza sull’ambito applicativo delle disposizioni su semplificazione e accelerazione delle procedure di reclutamento; circostanza che rischia di “vanificare il pur condiviso e ambizioso obiettivo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni le risorse umane necessarie e specializzate per affrontare la sfida relativa al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR”.
La lettera ricorda che da un’analisi della norma, oltre che dello schema di Decreto di assegnazione delle risorse per il PNRR, parrebbe che nell’ambito applicativo della norma rientrino solo le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
“Considerata la grande difficoltà in cui si trovano oggi ad operare i Comuni e le Città metropolitane, che hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 25% degli organici, con la perdita di 120.000 unità di personale, appare assurdo – conclude il segretario – che gli stessi non abbiano ora la possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del Piano nazionale”.

Corte dei conti, rinegoziazione contratti di locazione

La Pubblica Amministrazione nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato nella gestione di un contratto, pur riconosciuta dall’art. 1, comma 1 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve comunque aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato. Nell’esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, l’Ente dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire adeguata motivazione alle decisioni prese. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di agire iure privatorum, ossia spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, nella gestione dei contratti di locazione stipulati con compagnia di telecomunicazione per l’installazione di dispositivi di diffusione, accettando le richieste di rinegoziazione dei canoni, contrattualmente stabiliti, a motivo di mutate condizioni finanziarie delle società. La richiesta del Comune è giustificata sulla base di supposte difficoltà economiche generali invocate dalle società di telecomunicazione.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, la P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Ovviamente ciò non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. Principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico, paiono quindi ostare alla concessione di un beneficio di carattere eccezionale, al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso, l’ente interessato dovrebbe reperire le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION