Niente esenzione IMU per le scuole paritarie se l’attività è svolta con modalità commerciali

La gratuità dell’attività è un requisito indispensabile per l’esenzione IMU della scuola paritaria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24243 dell’8 settembre 2021, accogliendo il ricorso presentato dal Comune nei confronti della una sentenza della CTR, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP, che aveva accolto il ricorso di una scuola paritaria avverso un avviso di accertamento IMU 2013; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’attività di ospitalità fornita dall’Istituto contribuente possedesse tutti i requisiti di legge per ritenerla esente dal pagamento dell’IMU, trattandosi di scuola parificata, i cui ricavi non sembravano costituire un reddito riconducibile ad un’attività commerciale.
I giudici di Cassazione hanno ricordato che l’esenzione dall’IMU è fruibile da parte dei soggetti, che rispondano a requisiti di carattere soggettivo e oggettivo; il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; il requisito oggettivo consiste che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all’art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985. Occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU. Tale attività dev’essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell’Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Inoltre, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero di versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione tra Comune e Regione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 592 del 16/09/2021 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione a titolo gratuito tra Comune e Regione e tra Regione e Società in house.
Nel caso di specie, la Regione ha approvato un Piano di realizzazione di “rustici modulari” per l’artigianato e per la piccola impresa sul territorio regionale, previsti nel Progetto Regionale di Sviluppo. I rustici modulari, finanziati dall’Amministrazione regionale sono stati realizzati, in veste di Enti attuatori, da alcuni Comuni e Comunità Montane. Gli stessi devono essere acquisiti al patrimonio regionale per essere, quindi, trasferiti alla Società che provvederà, per conto della Regione, a stipulare i contratti di leasing finanziari con i soggetti interessati. I rapporti tra Regione e Comuni e tra Regione e Società sono regolati da apposite convenzioni. Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti di cessione, ha chiesto di conoscere la corretta tassazione ai fini delle imposte indirette dei seguenti atti:
a) cessione dal Comune alla Regione dei rustici modulari in oggetto; per la stipula in oggetto non è previsto alcun corrispettivo e che pertanto avviene a titolo gratuito, quale adempimento traslativo dell’obbligazione gravante in capo al Comune in forza della convenzione;
b) cessione dalla Regione alla Società, dei rustici modulari al fine di dotare il cessionario degli strumenti idonei per l’esecuzione del mandato innanzi indicato. Tali atti di cessione saranno effettuati a titolo gratuito.
L’Agenzia ritiene che alla cessione da parte del Comune alla Regione dei rustici modulari, nel condividere la soluzione del notaio istante, vada applicata la disciplina fiscale stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito dall’art.2 comma 47 del DL 262/2006, convertito con la legge 286/2006. La reintroduzione delle imposte di successione e sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, poiché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità). In base al combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e 2, comma 47, del citato decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con Circolare 22 gennaio 2008, n.3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Nella fattispecie in esame, poiché la cessione avviene in favore della Regione, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta di successione e donazione, come dispone l’articolo 3 del citato TUS. Pertanto, la presente cessione non è da soggettare ad imposta ipotecaria in relazione alle formalità eseguite nell’interesse della Regione.
Con riferimento, invece, alla cessione dei rustici modulari da parte della Regione alla Società, l’atto produce effetto di trasferire gli immobili a titolo gratuito a favore della società, assumendo rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell’art. 1 del TUS, secondo cui «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi». Pertanto, il citato trasferimento di immobili, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della Regione a quella della Società è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8 per cento dal successivo comma 48.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Schema di Linee guida affidamenti in house, richiesta parere al Consiglio di Stato

L’ANAC ha avviato le attività finalizzate all’adozione delle Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». A tal fine è stato predisposto uno schema di regolazione, sottoposto a consultazione pubblica, al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio di Stato in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell’impatto di tale atto.
Il documento è accompagnato da una relazione AIR, nella quale specifica attenzione viene dedicata al quadro normativo di riferimento, alla descrizione del mercato di riferimento, agli obiettivi dell’intervento, alla descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito del VIR.
Le Linee guida si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2 del codice dei contratti nel caso di affidamento diretto a società in house, che prevede un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economia e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal 15 ottobre certificazione verde covid per i dipendenti pubblici

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritto l’accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio

Aran rende noto che è stato sottoscritto, in data 16 settembre 2021, l’accordo che regolamenta l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche con la modalità del silenzio-assenso.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l’avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si consolida.
L’ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:
– un’informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare l’applicazione delle disposizioni sottoscritte;
alcune slides che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall’accordo;
– alcuni orientamenti applicativi, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni nella fase intercorrente tra la firma della Ipotesi di contratto e la sua definitiva sottoscrizione.
Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION