Illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti di telefonia cellulare soltanto su immobili comunali

È illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti per la telefonia cellulare esclusivamente su immobili di proprietà del Comune. È quanto stabilito dal TAR Veneto, sezione III, sentenza 23 agosto 2021, n. 1021, accogliendo il ricorso presentato da un operatore di telecomunicazioni contro la decisione di un Comune che ha negato il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base, su un terreno privato, censito al N.C.T. del Comune medesimo.
In base all’art. 86 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale assimilazione e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano “carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 6 aprile 2019, n. 312; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 marzo 2015, n. 764; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1° aprile 2014, n. 951).
Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308) ha rilevato che “secondo la Corte costituzionale, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)” e che “Anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (C.d.S., Sez. III, n. 2455 del 13 maggio 2014) e la loro compatibilità, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica (C.d.S., Sez. III, sentenza n. 119 del 15 gennaio 2014)”.
Secondo i giudici, l’Amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee, ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working PA, la bozza di CCNL presentata da Aran ai sindacati

I dipendenti pubblici interessati allo smart working dovranno firmare un accordo scritto con l’Amministrazione che preveda la durata (a termine o a tempo indeterminato); le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; le modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge 81/2017; le ipotesi di giustificato motivo di recesso; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; le fasce di operabilità, di contattabilità e di inoperabilità; le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore. È quanto prevede la bozza di CCNL Funzioni Centrali sul lavoro agile, presentata dall’ARAN.

Si potrà ricorrere al lavoro agile per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile dovrà contemperare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, facilitando l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, ad esempio:
a) genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
c) dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.

Il prossimo 22 settembre ci sarà un incontro tra Aran e sindacati per discutere della proposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Armonizzazione contabile, in G.U. il tredicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021 il decreto del MEF del 1° settembre 2021, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio scorso. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1 (Principi generali o postulati), n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione ), n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) , n. 6 (Piano dei conti integrato), n. 9 (Schema di bilancio di previsione), n. 10 (Schema di rendiconto) e n. 11 (Bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti.

Allegato al DM 1 settembre 2021

UPI, Appello al Parlamento per risolvere instabilità istituzionale e finanziaria delle Province

A 12 anni dall’entrata in vigore della Legge 42 su federalismo fiscale, il bilancio per le Province è del tutto negativo: sono troppi i nodi ancora irrisolti, sia dal punto di vista prettamente finanziario che istituzionale, a bloccare l’avanzare della riforma”. È il giudizio espresso dal Presidente dell’UPI Michele de Pascale, in audizione dalla Commissione Bicamerale per l’attuazione del Federalismo fiscale, per fare il punto sullo stato di avanzamento della riforma.

“Le Province – ha spiegato de Pascale – non hanno alcuna leva fiscale che permetta davvero di arrivare ad una autonomia e anzi, a causa dei tagli subiti negli anni, si trovano a dovere assolvere alle funzioni fondamentali loro assegnate ed erogare servizi essenziali, con bilanci ridotti all’osso e fortemente fragili. I soli tributi di riferimento delle Province sono IPT e RCAuto, su cui non c’è manovrabilità e che soprattutto rappresentano una base imponibile molto fragile, legata al mercato automobilistico e quindi fortemente influenzato dalla situazione economica”.

“A questa fragilità finanziaria – ha sottolineato il Presidente dell’UPI – si somma l’instabilità istituzionale generata dal caos introdotto con la Legge 56/14, che ha fortemente compromesso la capacità di queste istituzioni di sostenere e promuovere lo sviluppo locale, a tutto danno dei territori. È evidente quanto la revisione di questa legge sia ormai un tema urgente, anche considerate le sfide che il Paese ha davanti, a partire dal PNRR, che potrà essere una straordinaria occasione di rinascita se tutte le istituzioni saranno messe nelle condizioni di operare nella piena efficienza. Per questo – ha concluso de Pascale – chiediamo al Parlamento, rimasto per troppo tempo inerte, di affrontare le questioni aperte e approvare una legge di riordino della disciplina delle Province che sia coerente con la Costituzione, a partire dal consolidamento e ampiamento delle funzioni fondamentali e di definire una vera autonomia tributaria delle Province correlata alle funzioni esercitate che ne consenta il pieno esercizio. Auspichiamo che la prossima manovra economica sia l’occasione per intervenire a risolvere queste criticità stabilizzando finalmente i bilanci delle Provincia sia per la spesa corrente che per gli investimenti”.