In 117 comuni seggi elettorali in sedi alternative agli edifici scolastici

Il Ministero dell’interno rende noto che sono 117 i Comuni che hanno manifestato, entro il termine previsto, il proprio interesse ad ottenere i contributi previsti dal Fondo di 2 milioni di euro (art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69) per realizzare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, al fine di evitare la sospensione delle attività didattiche, in occasione della tornata elettorale dell’anno in corso.

In totale sono 510 i seggi elettorali interessati, con il coinvolgimento di circa 300.000 elettori e di oltre 30.000 studenti.
Nella maggior parte dei casi sono state individuate come sedi alternative, palestre comunali, strutture polivalenti e uffici municipali dismessi.

I contributi saranno effettivamente erogati, come stabilito dalla normativa vigente, a seguito dell’attestazione dell’avvenuto trasferimento dei seggi da parte dei Comuni interessati, ai quali le competenti Prefetture-UTG hanno già comunicato gli importi dei contributi loro assegnati.

Modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

Aran e Ministero dell’interno hanno diramato congiuntamente un comunicato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il contributo annuale per l’anno 2021 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6129 del 15/09/2021 (elenco degli Enti tenuti al versamento). Per una fattiva collaborazione istituzionale, è chiesto agli enti di provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Agenzia per l’anno 2021 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA. Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2019 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’Aran, al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it .

Legge salva borghi, l’elenco ufficiale dei piccoli comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 220 del 14 settembre 2021 il DPCM del 23 luglio 2021, che definisce l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie previste all’art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell’interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020. Il decreto ha fissato i parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei 160 milioni del Fondo nazionale istituito dalla Legge 158/2017. Il Fondo è destinato ai piccoli Comuni per il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.
Il perimetro di inclusione degli enti da considerare ai fini della legge e’ definito nella premessa dell’art. 1, comma 2 della legge n. 158/20217 che testualmente recita: «per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipate, legittima la trasformazione giuridica della società

Una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva può giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell’attività della società sia “strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali” di tutti i soci pubblici partecipanti (art. 4, comma 1, del Tusp) e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, comma 1, del Tusp). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 135/2021.
La Sezione osserva che l’art. 7, comma 7, lett. d) del TUSP assoggetta le fattispecie di trasformazioni societarie agli stessi oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5 per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni; ciò implica la necessità di esplicitare in modo esaustivo non solo le ragioni, di fatto e di diritto, della decisione di modificare la forma giuridica della società partecipata, ma anche di operare una rivalutazione complessiva circa la sussistenza dei requisiti di mantenimento della partecipazione pubblica nella società risultante dalla trasformazione. La motivazione analitica dovrà evidenziare la perdurante idoneità della società trasformata ad essere lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche con riferimento al mantenimento dei poteri di controllo da parte dei soci pubblici nel nuovo assetto della governance societaria. La valutazione in concreto della stretta indispensabilità del servizio ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Tusp rientra nella sfera decisionale dell’Ente, che deve analiticamente motivare in merito alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta adottata, al fine di consentire il vaglio successivo della Corte in sede di esame dei piani di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il dirigente comunale può rivestire la carica di presidente di una commissione di gara d’appalto

Non costituisce violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000” (Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2014 n. 5632 e la giurisprudenza ivi richiamata). È quanto affermato dall’ANCI, analizzando il caso riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto di autorizzare un dirigente comunale a far parte in qualità di presidente di una commissione di gara per un appalto. Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori dell’orario di ufficio. Il dirigente in questione, tuttavia, è posto a capo di un settore che esercita poteri di direzione e controllo nei confronti della stessa società controllata, la quale espleta un servizio pubblico. A complicare la problematica interviene il regolamento comunale sulle procedure di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei propri dipendenti, in base al quale “costituisce conflitto d’interesse ogni attività esercitata nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza, nei cui confronti il Settore in cui il dipendente opera debba istituzionalmente esprimere pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi. Attraverso un articolato excursus dei principali atti normativi e sentenze giurisprudenziali attinenti alla materia (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/12/2015, Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057, artt. 2, 3 e 84 del D. Lgs. 163/2006), gli esperti ANCI pervengono a un posizione chiara in merito al quesito segnalato basandosi soprattutto sulle considerazioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (7/5/2013 n. 13), la quale ha avvertito che il motivo di incompatibilità riguarda soltanto i Commissari diversi dal Presidente, e che la deroga a favore di quest’ultimo attenua la rilevanza dell’interesse pubblico all’imparzialità: la volontà di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte non è pertanto rigorosa, essendo perseguita in modo parziale (per una specifica applicazione, si veda Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057).