Illegittimo il ricorso all’ingiunzione fiscale da parte della società pubblica

Il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent., 29/07/2021, pronunciandosi sul ricorso proposto da un condominio contro l’ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910 da una Società pubblica – con la quale si è intimato il pagamento per il servizio di somministrazione di acqua potabile, fognatura e depurazione – ha rilevato l’inutilizzabilità del procedimento di ingiunzione di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910 da parte della Società.
La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d’imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l’auto-accertamento del tributo da parte dell’Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo.
L’art. 2 R.D. n. 630 del 1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi”) che vieta il ricorso all’analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti Pubblici.
Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell’ingiunzione “fiscale” di cui agli art.li 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale. Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell’entrata che s’intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, Riepilogo dei decreti interministeriali perfezionati nel mese di agosto 2021

Con comunicato del 9 settembre 2021, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione degli Enti locali sui seguenti decreti interministeriali perfezionati nel mese di agosto 2021:

Decreto 10 agosto 2021
Riparto, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.205 del 27 agosto 2021.

Decreto 12 agosto 2021
Rettifica degli allegati del decreto del 22 aprile 2021, recante “Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.196 del 17 agosto 2021.

Decreto 13 agosto 2021
Contributo a favore dei comuni in dissesto finanziario. Incremento per l’anno 2021, del fondo di cui all’art. 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n.77 del 2020.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.205 del 27 agosto 2021.

Decreto 13 agosto 2021
Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, istituito dall’art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 41/2021.
L’avviso di pubblicazione del decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.205 del 27 agosto 2021.

Decreto 20 agosto 2021
Riparto dell’incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all’art. 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione, per gli anni 2021 e 2022, dall’imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’avviso di pubblicazione del decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.205 del 27 agosto 2021.

Decreto 25 agosto 2021
Rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l’anno 2021 a determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
L’avviso di pubblicazione del decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.211 del 3 settembre 2021.

Consiglio dei Ministri, via libera all’estensione del pass vaccinale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

1. Scuola
Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

2. Università
A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

3. Salute
Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A chi si applica
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Esenzioni
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Agid, aggiornamento dichiarazioni di accessibilità siti web PA entro il 23 settembre 2021

Come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102, entro il 23 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare l’aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il sito messo a disposizione da AgID all’indirizzo https://form.agid.gov.it.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la prima dichiarazione di accessibilità dei siti web, qualora non sia stato già fatto lo scorso anno. Nel 2020 AgID ha raccolto più di 10.000 dichiarazioni di accessibilità, a testimonianza di una crescente consapevolezza sul tema da parte delle PA.

Oltre a essere un obbligo di legge, l’aggiornamento annuale della dichiarazione è un’occasione utile per la pubbliche amministrazioni per rivedere l’accessibilità dei propri siti e delle proprie app, e per rendere i servizi digitali sempre più inclusivi. I dati raccolti consentono tra l’altro ad AgID di definire una programmazione di adeguati piani formativi nazionali.