Retribuzione di risultato incarichi dirigenziali ad interim, i chiarimenti ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL43, l’Aran ribadisce che, ai sensi dell’art. 58 del CCNL del 17/12/2020,  per l’incarico dirigenziale ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL.

La  norma chiarisce inequivocabilmente che, per l’incarico ad interim l’importo economico, così come parametrato alla percentuale stabilita dal contratto integrativo, dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato e, pertanto, con il medesimo regime e con le stesse dinamiche adottate per l’erogazione della richiamata voce economica.

Evidentemente l’importo della retribuzione di risultato che sarà effettivamente erogato al dirigente terrà conto, secondo le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell’espletamento degli incarichi allo stesso conferiti.

Sulla base di criteri autonomamente determinati, quindi, l’ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dal dirigente interessato anche con riferimento all’incarico di cui sia titolare ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione da parte dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui sia titolare e quella oggetto dell’interim).

Contratti pubblici: la proroga tecnica reiterata viola i principi comunitari di libera concorrenza

La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto
esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
È il principio ribadito dall’ANAC, con delibera n. 576 del 28 luglio 2021, all’esito delle attività di vigilanza e controllo in merito al  servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà ed in uso presso i presidi ospedalieri e territoriali dell’Asl di Foggia. L’Autorità ha riscontrato come le proroghe tecniche disposte dall’Asl risultassero effettuate in carenza di una specifica previsione contrattuale, nonché in forma retroattiva, ad affidamento già scaduto. Inoltre le proroghe di fatto erano riconducibili al prolungarsi dei tempi per la gara, e le attività di controllo di appalto effettuate dall’Asl risultavano limitate e non sufficienti ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione prevista dal contratto e dai capitolati.
L’Autorità ha ribadito che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Ad oggi la proroga cd. tecnica è codificata dall’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016; tuttavia, anche prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, cioè nella vigenza del d.lgs. 163/2006 che disciplina la fattispecie in esame, sia l’Autorità che la giurisprudenza ne hanno individuato i limiti di applicabilità.
L proroga tecnica ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

 

Autore: La redazione PEKR SOLUTION

Turno elettorale a novembre per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre 2021, con l’eventuale turno di ballottaggio nella giornata di domenica 21 novembre 2021.

I comuni interessati sono 7: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Allegati:

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -1

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -2

Beni mobili sequestrati e confiscati, nuova piattaforma on line

L’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc) mette in esposizione sul web i beni mobili registrati in una “vetrina” a cui si può accedere dal programma gestionale Open Regio sul sito istituzionale dell’Agenzia. La piattaforma consente a pubbliche amministrazioni e associazioni del terzo settore di presentare richieste per i beni a disposizione.

Si tratta di uno strumento di facile ed immediata consultazione con il quale si possono visionare autoveicoli e motoveicoli, nonché mezzi d’opera, autocarri, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico, completi di ogni dato utile alla valutazione da parte dei potenziali soggetti interessati.

La piattaforma, semplificata e rivisitata, consente agli organi dello Stato, agli enti territoriali ed alle associazioni del Terzo Settore di presentare, previo accreditamento, la propria candidatura per l’assegnazione dei beni da impiegare in attività istituzionali o a fini sociali.

Sono previste distinte sezioni di visibilità con specifiche modalità finalizzate alla manifestazione di interesse, in relazione alla tipologia dei veicoli.

In particolare, secondo quanto disposto dal Codice antimafia, per i veicoli speciali, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico, la visibilità e la possibilità di manifestare interesse sono riservate, in primo luogo, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso di mancanza di interesse da parte di quest’ultimo, i beni sono nuovamente posti in vetrina nell’apposita sezione dedicata ai mezzi speciali per finalità di soccorso pubblico, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte delle Strutture operative nazionali e regionali facenti parte del Sistema di Protezione civile e delle strutture di protezione civile degli enti locali.