Pubblicato in G.U. il DPCM in materia di finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 209 del 1° settembre 2021 il DPCM del 1° luglio 2021,  con il quale vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. Sulla base di tali parametri, è stata effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale, previste dalla legge n. 178/2020, per l’anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi crescenti per gli anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030. Ciò consentirà di riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi, e i Comuni potranno fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze della collettività e non più basate sulla spesa storica, criterio che svantaggiava gli enti che risultavano aver speso meno negli anni precedenti. Ciò renderà più equilibrata la spesa dei Comuni, e i predetti enti locali potranno assicurare maggiori erogazioni economiche per lo sviluppo della funzione sociale, erogazioni che saranno sottoposte a monitoraggio per assicurare il continuo potenziamento dei servizi sociali.
Le risorse incrementali della dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021 di 215,9 milioni di euro per lo sviluppo di servizi sociali non sono da considerarsi integralmente aggiuntive per tutti i Comuni, considerato che parte delle stesse sono destinate a compensare le minori risorse determinate dal cambio di metodologia dei fabbisogni standard operato per l’anno 2021 e, in ogni caso, a mantenere inalterato il livello di servizio già offerto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piccole opere pubbliche, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 novembre del termine di avvio lavori

Il Segretario Nazionale dell’ANCI ha inviato, al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, una richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del termine per avviare i lavori delle piccole opere pubbliche finanziate in virtù dell’articolo 1 comma 32 della Legge 160/2019. 

Nella missiva, il Segretario segnala le difficoltà riscontrate da numerosi Comune impossibilitati a rispettare l’attuale scadenza del 15 settembre; e questo per il contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile. Da qui la richiesta urgente di proroga per scongiurare il rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le piccole opere locali.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno.

Si ricorda che per l’anno 2020, l’ art. 51, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto la proroga al 15 novembre del termine entro il quale iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per la liquidazione della retribuzione di risultato senza obiettivi

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 138/A/2021, ha confermato la responsabilità del Sindaco pro-tempore del Comune per danno erariale derivato dall’indebita corresponsione della retribuzione di risultato al personale comunale, titolare di posizione organizzativa, in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi. Nel caso di specie, il Sindaco, non appena eletto, aveva ricevuto una richiesta di riconoscimento della retribuzione da parte degli incaricati di posizione organizzativa dell’ente, secondo quanto stabilito dal CCNL di Settore, nella quale preannunciavano azioni giudiziarie nell’eventualità della mancata erogazione. Il medesimo chiedeva un parere al Segretario e al responsabile dell’OIV del Comune. Il primo non ha fornito alcuna risposta; il secondo, dopo avere rilevato la non completa e corretta attuazione del Ciclo delle Performance, evidenziava come la mancata assegnazione degli obiettivi comportasse l’illegittimità della corresponsione della retribuzione di risultato. Nel parere, il responsabile dell’OIV ha rimarcato, altresì, la circostanza che il riconoscimento sarebbe potuto avvenire sotto forma di perdita di chance, richiamando la sentenza n. 9392 del 12/4/2017 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 3564/11 del Tribunale di Messina- Sezione Lavoro, con la quale è stato rimarcato che “sussiste la responsabilità, anche in termini risarcitori, dell’Ente datore di lavoro, allorché anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l’incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell’Amministrazione nel caso in cui il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall’art. 10 del CCNL/1999”.
Successivamente, il Sindaco adottava la determinazione di liquidazione dell’indennità, nella misura minima del 10%, a titolo di risarcimento del danno, e ciò per evitare di correre il rischio di far condannare il Comune all’esborso di una somma quadrupla rispetto a quella sostenuta, qualora fossero state promosse le cause dinanzi al Giudice del Lavoro.
La Sezione ha ritenuto arbitraria e irragionevole, connotata da colpa grave, la decisione del Sindaco di conferire alle posizioni organizzative, per così dire “a pioggia”, la retribuzione di risultato, pur se in misura minima. Non v’è dubbio che, avendo disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato, in assenza dei presupposti di legge, appare evidente il nesso di causalità con il danno derivato dall’indebito esborso delle relative somme.
Peraltro è emerso che il Comune era dotato di una chiara e completa disciplina relativa ai presupposti e alle modalità per il riconoscimento della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. Tali presupposti non si erano concretizzati e le modalità non erano state rispettate. I dipendenti titolari di posizione organizzativa, seppure non interamente responsabili, avevano comunque avuto un ruolo nella mancata conclusione del ciclo di gestione della performance.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnati 2,8 miliardi ai porti, 600 milioni per bus ecologici e 500 milioni per nuovi treni regionali

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha firmato  i tre decreti, in via di registrazione dalla Corte dei Conti, che attuano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in materia di interventi di ammodernamento e efficientamento dei porti per oltre 2,8 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, acquisto di autobus ‘verdi’ alimentati a metano, a idrogeno o elettrici per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano per 600 milioni di euro, acquisto di treni elettrici o a idrogeno da destinare ai servizi ferroviari regionali per 500 milioni.

Gli interventi sui porti, che si finanziano con le risorse del Fondo Complementare, sono così ripartiti: 1,47 miliardi di euro per lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, 700 milioni per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) che consente di ridurre le emissioni inquinanti delle navi che sostano nei porti, 390 milioni per l’aumento selettivo della capacità portuale, 250 milioni per la realizzazione dell’ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale, 50 milioni per l’efficientamento energetico.

Il decreto che favorisce il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano ripartisce i 600 milioni, anch’essi del Fondo Complementare, tra le Regioni destinandone il 50% al Sud. Alla Campania è stata assegnata la quota maggiore di risorse, oltre 64 milioni di euro, seguono la Lombardia con circa 60,8 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la Puglia con 47,4 milioni, il Lazio con 47 milioni. Gli autobus da acquistare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre delle attrezzature idonee per l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta, del sistema ‘conta-passeggeri’ attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente e di sistemi di areazione e climatizzazione. Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre attrezzature, tra cui quelle per il trasporto delle biciclette, fino al massimo del 5% del costo complessivo del veicolo.

Anche il decreto che ripartisce i 500 milioni del Pnrr tra le Regioni per l’acquisto di nuovi treni a alimentazione elettrica o a idrogeno ne destina il 50% al Sud. I nuovi treni per i servizi regionali dovranno obbligatoriamente essere dotati di climatizzazione, rete WiFi utilizzabile dai passeggeri, prese per la ricarica delle biciclette elettriche, sistemi per la rilevazione del numero dei passeggeri a bordo, dispositivi per la localizzazione dei rotabili e di allarme al personale con citofonia, videosorveglianza interna ed esterna attraverso telecamere e monitor.

Vedi i decreti: Decreto 315 (bus ecologici)Decreto 319 (treni)Decreto 330 (Porti)

Approvato dal Consiglio dei Ministri il DL Infrastrutture

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 2 settembre 2021, ha approvato un decreto legge che contiene misure per migliorare i servizi di trasporto e per agevolare gli investimenti in infrastrutture.

Il decreto regolamenta gli “stalli rosa” per i parcheggi, dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, che entrano nel codice della strada. Prevista inoltre la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità e al trasporto scolastico. Si rafforzano le sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato. Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all’interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree perdonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell’andamento della crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, si prevede che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle linee guida recentemente emanate. Per il trasporto aereo è prevista la prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità. Si introducono, inoltre, norme che disciplinano la cessione del marchio “Alitalia”, degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre.
Quanto agli investimenti sulle infrastrutture, per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche e migliorare i servizi a favore dei cittadini e delle attività economiche, il decreto prevede la semplificazione delle operazioni di manutenzione delle grandi dighe e degli invasi, alle quali il Pnrr destina risorse consistenti. Per il miglioramento della rete ferroviaria il decreto prevede un’accelerazione dell’attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (Ertms)» al quale il Pnrr dedica investimenti ingenti nell’ambito del potenziamento degli interventi per la digitalizzazione, così da aumentare la sicurezza delle ferrovie, rinnovando o ristrutturando i veicoli, e a potenziare il traffico senza ricorrere alla costruzione di nuove opere. Il decreto rafforza poi il ruolo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli sulle diverse infrastrutture di trasporto: in particolare, vengono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Mims, con conseguente trasferimento di circa cento unità di personale.
Riguardo all’attuazione del Pnrr, il decreto introduce misure per velocizzare la realizzazione delle opere previste attraverso norme di semplificazione per le amministrazioni titolari degli interventi. Il decreto prevede infine misure per una rapida realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, opera considerata di preminente interesse nazionale, attraverso l’attribuzione al Commissario straordinario.
Al fine di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un’attività di ricognizione e censimento da parte del Mims delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione verrà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. Al termine di quest’attività, d’intesa con le Regioni e gli enti locali, si individueranno le priorità e le azioni necessarie per ridurre il divario infrastrutturale a valere sul fondo di 4,6 miliardi di euro da utilizzare tra il 2022 e tra il 2033. Inoltre, per potenziare la progettualità locale in attuazione del Pnrr è prevista l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui accedono tutti i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
Il decreto interviene anche sui sostegni previsti per gli operatori economici a fronte dell’emergenza sanitaria. In particolare, a seguito del calo dei traffici marittimi, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di stipulazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo e per assicurare misure di semplificazione per l’impiego a bordo del personale marittimo da parte delle imprese di armamento. Nell’ambito delle misure di sostegno necessarie a fronte della crisi pandemica, vengono prorogate per due anni le concessioni dei servizi di distribuzione di carburante e di ristoro sulla rete autostradale.
Per sostenere le attività orientate all’attuazione del Pnrr, in linea con il cambiamento del nome e delle funzioni del Ministero, al suo interno viene istituito il “Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità” (Cismi) nel quale opereranno 24 ricercatori e tecnologi. Il Cismi svolgerà attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, in coerenza con le trasformazioni che caratterizzano e caratterizzeranno in futuro i sistemi di trasporto e le infrastrutture. Inoltre, in vista di un potenziamento delle funzioni del Mims per gli interventi previsti dal Pnrr vengono adeguate le retribuzioni dei dipendenti a quelle di altri Ministeri ed è integrata la composizione del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiamato ad esprimere i pareri sui i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere.

Concorso Segretari comunali, in arrivo bando da 174 posti

È stato pubblicato in G.U. n. 210 del 2 settembre 2021 il DPCM del 21 giugno 2021 con il quale si autorizza il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali.
Si ricorda che l’art. 25-bis del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l’accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con l’obiettivo di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell’esigenza di sopperire alla carenza di segretari per l’adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali. Per l’accesso alla carriera di segretario comunale la normativa vigente prevede il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso-concorso, il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l’iscrizione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale della carriera (fascia C).
Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono che:
a) la prova preselettiva del concorso sia svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, con il supporto di strumenti informatici con cui effettuare la valutazione dei candidati. La prova preselettiva è già contemplata all’art.13, comma 4, del citato D.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi del quale gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati;
b) a seguire, si svolgano due prove scritte con modalità telematiche. Le prove possono tenersi nella medesima data e possono consistere in una pluralità di quesiti a risposta aperta. In particolare, la prima prova scritta ha a oggetto argomenti di carattere giuridico, mentre la seconda riguarda argomenti di carattere economico e finanziario-contabile;
c) la prova orale, in cui verificare la conoscenza almeno delle materie di cui all’articolo 13, comma 5174, del D.P.R. n. 465, oltre che delle lingue straniere, possa essere effettuata in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
In forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION