Decreto Ponti: il 30 settembre la scadenza per il caricamento dei progetti sull’applicativo

Entro il prossimo 30 settembre 2021 gli enti beneficiari del finanziamento di cui al decreto del MIMS del 7 maggio 2021 (G.U. n. 169 del 16 luglio 2021) – emanato in attuazione  dell’art. 49 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane,  dovranno  presentare al Ministero delle Infrastrutture i relativi programmi triennali 2021-2023, contenenti l’elenco degli interventi oggetto del contributo identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP). È quanto prevede il decreto del Direttore Generale per le strade e le autostrade del Ministero di proroga dei termini di presentazione dei progetti. Gli Enti potranno compilare le schede relative ai programmi da presentare, al seguente link: https://dmpontiprovincia.mit.gov.it/, al quale si accede inserendo le medesime credenziali già utilizzate per la piattaforma online relativa ai DM123/20 e DM224/20.
L’assegnazione è articolata su tre anni: 350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per l’anno 2023. 
Le risorse assegnate sono destinate a diverse attività, tra cui la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché alle spese per le attività tecniche necessarie alla realizzazione delle opere (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, analisi di laboratorio). Tra le attività finanziate è compreso anche il monitoraggio strutturale con l’esecuzione di rilievi, di studi sul traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio. Gli uffici del MiMS provvederanno alle verifiche sul rispetto dei criteri individuati dal decreto e all’assegnazione delle somme in relazione all’effettivo avanzamento della spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il vademecum Anci sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

L’Anci ha pubblicato il vademecum sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno nei giorni 17 e 18 di ottobre. Al fine, dunque, di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate in una tornata elettorale ancora una volta particolarmente complessa, il documento vuole essere uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale. Il Vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l’eleggibilità dei candidati. È presente un quadro riepilogativo delle fonti normative di riferimento, nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regolarizzazione automatizzata per le fatture elettroniche emesse senza bollo

Arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non hanno l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 30 agosto 2021. Tramite il Sistema di Interscambio, la fattura elettronica che non è in regola ai fini dell’imposta di bollo si trova nella disponibilità dell’Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972. Pertanto il competente dell’ufficio del Registro è nella condizione di regolarizzare detta fattura, ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario. Con provvedimento del 4 febbraio 2021 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec (articolo 6-bis Dlgs n. 82/2005), contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia ritiene, dunque, che la le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PNRR: pubblicate le linee guida per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato le Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

Nel PFTE sono ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione. Il PTFE inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali. L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del PTFE, non è solo una caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione.

Massima attenzione viene riservata alle parti del progetto dedicate, da un lato, alla sicurezza dei lavoratori, poiché il PFTE deve individuare tutte le misure e le risorse necessarie, dall’altro, alla tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta, pertanto, un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, che nella disciplina per l’attuazione del Pnrr consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION