Sconta l’imposta di bollo il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio

È soggetto all’imposta di bollo il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 573 del 30 agosto 2021. Il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte.

L’Agenzia evidenzia che per effetto della disposizione di cui al comma 4-bis dell’art. 181 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, con legge n. 77/2020, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020. Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il decreto del 25 novembre 2020 e il relativo Allegato A), approvando le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020. Le linee guida prevedono:
al punto 2: che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
al punto 4: che al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida;
al punto 13: che le regioni definiscano, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni.
Con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo per le concessioni di posteggio, l’Agenzia ricorda che l’articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.» In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare. Nel caso di specie, il quadro normativo, volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell’imposta di bollo che, quindi, si applica per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Recovery Plan, nasce il portale “Italia Domani”

E’ online italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rendono noto Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia. “Sul portale – spiegano – sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute”, dando modo a “tutti i cittadini” di controllare e monitorare.

“Priorità trasversali” è una delle sezioni del portale nella quale è possibile navigare tra le principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali. La sezione “Missioni” contiene i principali interventi del PNRR suddivisi nelle 6 missioni del Piano. In “Risorse” è possibile consultare un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni Missione.

La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche delle Riforme orizzontali, abilitanti e settoriali. Alla sezione investimenti è possibile consultare gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano. È inoltre possibile scaricare la versione integrale del PNRR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Responsabilità per il Sindaco che omette di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola comunale

La Corte di cassazione, Sez. III Penale, con Sentenza 28-07-2021, n. 29575, ha confermato la responsabilità in capo al Sindaco pro tempore del Comune per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale. Dopo la sentenza del Tribunale, il Sindaco ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16, e art. 20, comma 1, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, nonchè alla L. n. 19 del 2017, art. 4, e successive integrazioni, sul rilievo che, in spregio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, erroneamente era stata configurata la responsabilità dell’imputato, invece di quella del dirigente dell’ufficio tecnico del Comune.
Secondo i giudici, la responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi in capo al proprietario degli edifici scolastici gravava, pertanto, sull’imputato, quale Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne era comunque responsabile.
Più volte la Corte di cassazione ha osservato che anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il Sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull’operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonchè del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti (Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T., Rv. 274950). La distinzione operata dall’art. 107 T.U.E.L. fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti – si è in altra occasione precisato, in materia di gestione di rifiuti – non esclude il dovere di attivazione del Sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Fasulo, Rv. 256638).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, riammessi comuni esclusi

Con decreto del 25 agosto 2021, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha rettificato gli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021 di assegnazione dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, di cui ai commi 139 e segg. dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini della riammissione di alcuni Comuni esclusi erroneamente dalla procedura di assegnazione. Inoltre, è previsto che agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 – bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION