È stato pubblicato in G.U. n. 205 del 27 agosto 2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 relativo al riparto, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.
Il comma 1 dell’art. 52 che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 39 -ter , comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.
Il comma 1-quater del medesimo art. 52 dispone che a seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1 -bis , può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.