Distribuzione gas: sui canoni al Comune si paga l’IVA

Il canone percepito dal Comune per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad un soggetto terzo privato è rilevante agli effetti dell’Iva e, conseguentemente, le somme (sia quelle versate in misura fissa che una tantum) riconosciute dall’aggiudicatario devono essere regolarmente assoggettate al tributo per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo e oggettivo), ai sensi degli articoli 4 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 533 del 6/08/2021. Secondo l’Agenzia, il Comune, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono disciplinati da un contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 164 del 2000, dalle cui disposizioni emerge che il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura amministrativa (in considerazione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione del servizio), concretizza una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Con la risoluzione n. 361285 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione dell’IVA in virtù del DPR n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all’attività resa dall’ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell’ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall’art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune. Non inficia, inoltre, la natura di corrispettivo di tali somme il fatto che l’incremento del canone, ai sensi del comma 4 dell’art. 46-bis, non rappresenta una somma “integralmente disponibile” per il Comune, essendo previsto che le risorse aggiuntive percepite dai Comuni che si avvalgono di tale facoltà siano destinate – prioritariamente ma non esclusivamente – a meccanismi volti a ridurre il costo dei consumi di gas in capo alle fasce di utenti economicamente più deboli.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente

È stato pubblicato in G.U. n. 203 del 25-08-2021 il l decreto ministeriale del 5 luglio 2021 recante la disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU. L’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni. 
Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale
che della componente patrimoniale, vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia

È stato pubblicato in G.U. n. 204 del 26-08-2021 il decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 24 giugno 2021 con il quale sono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 96.632.250,00,  destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali. Le risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, pari a euro 25.650.445,00, sono dirette a finanziare interventi volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e, nell’ambito delle competenze sociali,
dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021

Il ministro dell’Interno e il ministro della Salute hanno sottoscritto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, nel quale sono individuate alcune misure per prevenire il rischio d’infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle prossime elezioni.
Con un’apposita circolare, il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  ha conseguentemente, fornito ai prefetti le indicazioni per l’adozione di tutte le precauzioni organizzative e di protezione necessarie per garantire la sicurezza nell’espletamento delle operazioni elettorali e prevenire i rischi di contagio.
Con il citato decreto-legge 117/2021 sono state, inoltre, disciplinate le modalità di raccolta del voto degli elettori in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario e degli elettori sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare per Covid-19.
In continuità con quanto già disposto per le consultazioni del 2020, è stata prevista l’istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19, le quali, per mezzo dei relativi seggi speciali, saranno chiamate, altresì, a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.
Anche quest’anno, in caso di accertata impossibilità di una loro costituzione, le sezioni ospedaliere e i seggi speciali potranno essere composti da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) o, in subordine, da soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato disponibilità. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvederà alla nomina di suoi delegati.
Il decreto legge ha, inoltre, introdotto un’importante novità, al fine di assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che si trovano in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario. In tal senso, è stata riconosciuta ai Comuni nei quali non sono ubicate le predette strutture sanitarie Covid la possibilità di istituire seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare. In caso di accertata impossibilità per il Comune di costituire tali seggi speciali, potrà essere istituito un solo seggio speciale per due o più enti locali.
Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, infine, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del “Green pass”.

Agevolazione prima casa se si vende l’immobile ereditato entro l’anno

È possibile avvalersi dell’agevolazione prima casa per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato, se si possiede altro immobile nello stesso Comune acquistato con le agevolazioni ex art 69 L 342/00, purché si venda entro un anno l’immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure per quanto riguarda le sole imposte ipotecarie e catastali. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 551 del 25 agosto 2021.
Nel caso di specie, l’istante, coniugato in regime di comunione dei beni, ha ereditato in comunione con il fratello la quota indivisa dell’immobile, in forza di successione in morte del proprio padre. La predetta successione è stata regolarmente registrata ed in tale sede l’istante chiedeva per sé l’agevolazione prima casa relativamente a detta quota indivisa. L’istante ha sempre adibito detto immobile a residenza ed abitazione principale propria e della propria famiglia. Essendo mutate le esigenze abitative della famiglia, l’istante intende acquistare una altra unità abitativa (già individuata) alienando il predetto immobile ma, per esigenze del venditore, non può attendere di perfezionare la vendita dell’immobile preposseduto né la registrazione della successione del proprio fratello. L’istante, quindi, chiede di sapere se è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa, procedendo alla vendita dell’immobile preposseduto dopo aver acquistato il nuovo immobile, purché tale vendita sia effettuata entro l’anno dal detto acquisto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della Tariffa parte prima, allegata al TUR.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Nel successivo comma 4 si stabilisce che l’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, prevedendo l’applicazione della relativa sanzione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace. La circolare n. 207/E del 16 febbraio 2000 ha chiarito che l’articolo 69, comma 3, citato ha esteso l’agevolazione c.d. “prima casa” anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali. L’agevolazione introdotta con l’articolo 69 della legge n. 342/2000 per l’acquisto a titolo gratuito non preclude, quindi, la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla “prima casa”, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato, purché si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION