Corte dei conti, Relazione sugli organismi partecipati degli enti locali

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 15/2021, la relazione su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari” che analizza, attraverso i dati disponibili aggiornati al 2018, la diffusione, la rilevanza economica e la tendenza evolutiva del fenomeno delle partecipazioni pubbliche, anche alla luce delle verifiche operate sulle singole realtà territoriali dalle Sezioni regionali di controllo. L’obiettivo è quello di esaminare l’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti, verificando in quale misura gli stessi enti si siano attenuti all’obbligo di ricondurre il mantenimento delle partecipazioni nell’alveo dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. In particolare, la Corte dei conti ha individuato 7.154 organismi partecipati in via diretta e indiretta dagli enti territoriali e ha rilevato 101.478 partecipazioni, di cui 23.154 dirette e 78.324 indirette, per la maggior parte riferite ai Comuni (quasi il 97%) e localizzate prevalentemente al Nord Italia (75%). Nell’esercizio 2018 è in perdita circa il 23% delle 2.656 società a controllo pubblico, con un risultato d’esercizio negativo che si attesta sul valore di 555 milioni di euro. Nei servizi pubblici locali meno di 1/5 delle società controllate è in perdita (16,36%), mentre nei servizi strumentali quasi 1/3 (27,73%) presenta un risultato di esercizio negativo.
Come rilevato in passato, gli enti tendono a “conservare” le partecipazioni detenute, senza alcun intervento di razionalizzazione, con percentuali superiori all’80%. Questo si riscontra diffusamente nei Comuni mentre le Province/Città metropolitane e Regioni/Province Autonome hanno dimostrato condotte più attive. Infatti, i Comuni hanno scelto di mantenere le partecipazioni (con o senza interventi di razionalizzazione) nell’87,38% dei casi, a fronte di un valore del 59,48% e del 67,52%, rispettivamente, delle Regioni/Province autonome e delle Province/Città metropolitane.
I rapporti che intercorrono, sotto il profilo giuridico, economico e finanziario, tra gli enti partecipanti e i loro organismi partecipati presentano un “saldo” a favore degli enti partecipanti per un valore di oltre due miliardi di euro. I debiti si concentrano in un minor numero di organismi partecipati rispetto a quelli che registrano crediti verso gli enti partecipanti.
Nell’area dei servizi pubblici locali si registra la maggiore concentrazione degli affidamenti in termini sia di numerosità delle procedure sia di impegni di spesa. Tuttavia, la forma di affidamento prevalente dei servizi pubblici locali resta quella diretta.

 

Accesso ai servizi sociali del Comune e modalità di partecipazione ai costi

Il Consiglio di Stato, sez. I, 11 agosto 2021, parere n. 1397 ha ritenuto illegittimo il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo. Come già osservato dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze del Consiglio di Stato, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili. Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la Sezione che nell’azione amministrativa debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali».
Detto in altri termini, in prima battuta, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso.
Fermo il rispetto di tale ultimo principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione, rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, con regole ben più calzanti, complete e oggettive, rispetto a quella, citata nella memoria del comune, che molto discrezionalmente prevede, troppo genericamente, la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Graduatorie provvisorie relative all’Avviso Pubblico PON mense palestre e aree giochi

Con decreto direttoriale n. 246 del 13-08-2021 il MIUR ha approvato le graduatorie provvisorie relative all’Avviso Pubblico prot. n. 18786 del 28 giugno 2021, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Il predetto Avviso era diretto agli enti locali delle Regioni c.d. “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e le risorse previste a valere sull’Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Sono 1.196 le candidature trasmesse al Ministero entro il termine di scadenza del 5 agosto 2021, per un importo complessivo pari ad € 354.835.290,88. Le graduatorie devono essere sottoposte a controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli enti locali e, quindi, la correttezza dei punteggi attribuiti sulla base delle suddette dichiarazioni. Le risorse complessivamente assegnabili sulla base delle graduatorie provvisorie ammontano a € 125.860.806,73, di cui € 9.452.700,00 destinate agli enti locali delle Regioni c.d. “in transizione”. L’approvazione delle graduatorie provvisorie disposta con il suddetto decreto non costituisce di per sé autorizzazione al finanziamento per gli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION