Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, riparto annualità 2019, 2020 e 2021

Pubblicato in G.U. il DPCM del 22 giugno 2021 concernente la ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse, pari a complessivi 150 milioni di euro, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono ripartite tra le regioni, secondo le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 780/2021. Le risorse sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni:
a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell’allegato 7 è riportato l’elenco di tali comuni comprensivo del valore di “ag”, della data di prima classificazione e dell’eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati.
Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate con le risorse del citato fondo, si rimanda alle procedure di cui all’art. 18 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto risorse 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 197 del 18-08-2021 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 con il quale si provvede al riparto tra le Regioni del Fondo nazionale di 210 milioni per il 2021 per consentire l’accesso all’abitazione in locazione, di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il riparto è stato effettuato utilizzando i medesimi coefficienti già adottati con riferimento al riparto dell’annualità 2020. Considerato il perdurare dell’emergenza da Covid-19, le Regioni possono attribuire ai Comuni le risorse assegnate dal ministero con una procedura d’urgenza e semplificata. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, dovranno comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Ai fini del monitoraggio dell’utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2021, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l’assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell’intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION