Fondo assistenza minori per i Comuni fino a 3.000 abitanti, presentazione istanze entro il 10 settembre 2021

Con comunicato del 18 agosto 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ricorda che l’art. 56-quater del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a contribuire alle spese sostenuti dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Al fine della partecipazione al riparto gli enti interessati potranno produrre istanza attraverso una certificazione da trasmettere in via telematica. La certificazione dovrà essere inviata tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari Interni e territoriali alla pagina Finanza locale.
Nella richiesta i comuni dovranno specificare il numero dei minori assistiti, gli estremi dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le spese sostenute e la durata dell’intervento.
Per quanto riguarda la popolazione residente si terrà conto dell’ultimo dato ISTAT disponibile.
Il sistema TBEL, ai fini dell’acquisizione della certificazione sarà disponibile, a partire dalle ore 12,00 del 23 agosto prossimo sino alle ore 12,00 di venerdì 10 settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo sanzioni CDS per l’acquisto di mezzi per finalità di protezione civile

L’art. 66-quinquies del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – c.d. Decreto Semplificazioni bis – nel novellare l’art. 208, comma 5-bis, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), aggiunge un’ulteriore possibile destinazione per le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato. Si tratta di una novità significativa in materia di utilizzo dei proventi in questione che trova la sua ratio nel supportare l’azione della protezione civile nell’affrontare le emergenze e fornire assistenza alla popolazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione indennità di funzione all’assessore in stato di quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 88/2021, fornisce chiarimenti circa la possibilità, o meno, di attribuire l’indennità di funzione a un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico. La Sezione ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015, è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Risulta dirimente il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, la disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION