Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale di una società in house che sottoscrivono un accordo sindacale per l’aumento delle ore lavorative settimanali pro capite, prima del rinnovo della convenzione con il comune, senza la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione ed il preventivo controllo del Collegio sindacale e del socio unico, rispondono per il danno all’erario costituito dalle ore lavorative pagate ma non effettuate. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con la sentenza n. 136/A/2021, che ha confermato la responsabilità per danno erariale in capo agli amministratori della Società per aver sottoscritto l’accordo sindacale, con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative settimanali per singolo lavoratore, in mancanza di una preventiva manifestazione di volontà dell’Assemblea (nella fattispecie, del socio unico Comune di Catania).
Nel caso di specie, è emerso che nel 2013, il Direttore generale e il Presidente del C.d.a. di una società in house, costituita da un ente locale (socio unico) per la gestione dei parcheggi a pagamento, delle zone a traffico limitato e di altri servizi connessi, nelle more del rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale, scaduta nel 2012, avevano siglato e comunicato ai dipendenti un accordo sindacale con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative settimanali per singolo lavoratore, sottoponendolo all’approvazione del C.d.a. ed alla verifica dell’organo di controllo interno solo dopo il suo perfezionamento, generando così un ingente aumento dei costi – circa 500.000,00 euro annui – non giustificato da un corrispondente aumento dei ricavi o delle effettive esigenze della società, prima del rinnovo della convenzione, avvenuto nel 2016). Per la Sezione, la sottoscrizione dell’accordo sindacale da parte del Presidente e del Direttore generale, in mancanza di una preventiva manifestazione di volontà del Consiglio di amministrazione e/o dell’Assemblea (nella fattispecie, del socio unico Comune) deve considerarsi una grave ed ingiustificabile negligenza ed una altrettanto grave imprudenza, sia per il mancato coinvolgimento degli organi societari in una scelta del massimo rilievo che per aver operato una scelta vincolante ed estremamente onerosa per la società, prima del formale rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION