La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 14/2021, la relazione “Prime analisi sulla qualità della spesa dei Comuni” nella quale riferisce i risultati di una specifica analisi sulla gestione di alcuni rilevanti servizi comunali, quali le funzioni di amministrazione, gestione e controllo, polizia locale e rifiuti, che assorbono il 45% della spesa corrente degli enti locali, per un ammontare di circa 24 miliardi di euro.
Dall’indagine emerge un quadro disomogeneo a livello territoriale in termini di impiego di risorse e qualità dei servizi: le linee di tendenza a livello generale mostrano, infatti, evidenti differenze Nord-Sud, peggiori prestazioni di qualità della spesa nei piccoli Comuni rispetto ai Comuni di medie dimensioni, laddove nei grandi emergono costi maggiori; una differenziazione su base regionale delle tendenze di spesa (incrementi/decrementi) da ricollegare a politiche regionali che influenzano attività e decisioni dei Comuni, per quanto concerne lo specifico servizio rifiuti, una maggiore raccolta differenziata sembrerebbe essere accompagnata da benefici di carattere economico, ossia minori costi a tonnellata, ma non al Sud, che stentano a convergere verso tale circolo virtuoso.
L’analisi della Corte, alla luce della normativa più recente sulle misure di spending review che ha spostato l’attenzione dai tagli specifici su voci di spesa discrezionale alle misure di razionalizzazione volte a rendere l’attività delle Amministrazioni locali più performante, rileva, in particolare, i livelli di efficienza della spesa degli enti attraverso l’osservazione delle voci che incidono maggiormente sul versante qualitativo e degli output, per cogliere il rapporto tra i parametri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa dispiegata.
Il lavoro della magistratura contabile mette, quindi, a disposizione delle Amministrazioni locali benchmark di riferimento, ossia capisaldi per il confronto delle performance di qualità della spesa, utili per orientare le scelte di policy delle stesse Amministrazioni e di chi è deputato al loro coordinamento, tipicamente le Regioni, in ottica di recupero o miglioramento dell’efficienza. In questo contesto un tema sfidante è rappresentato dal controllo della razionalizzazione della spesa dei vari soggetti che saranno esecutori del Recovery plan, spesso collegati fra loro in logica di network. Come indicato dalla Commissione Europea, dalla catena dei soggetti finanziatori a quelli esecutori ed ai livelli nazionale-regionale-locale, dovrebbe essere impostato un sistema unitario di controlli, un cruscotto di indicatori di performance chiave (KPI).
Una parte fondamentale è costituita dai sistemi di rilevazione contabile, poiché al di là della armonizzazione contabile, esistono
ancora esempi di “asincronie” nella contabilizzazione dei flussi di risorse finanziarie fra i vari enti: ciò potrebbe generare potenziali difficoltà nella rappresentazione, in ottica consolidata, dell’azione amministrativa delle varie entità che saranno chiamate alla realizzazione del Recovery plan.
Niente rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva (AS 1780) – in risposta ad una richiesta di parere in merito alle procedure di rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua o mini-idro – ha ribadito l’applicabilità dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi) anche in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, sottolineando l’insanabile contrarietà con tale previsione delle norme di diritto interno che, al contrario, prevedano il rinnovo automatico. Sul punto, l’Autorità ricorda che a livello nazionale le procedure di assegnazione delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche in scadenza prevedono sostanzialmente un automatico rinnovo al concessionario incumbent, in conformità con quanto previsto dal Regio decreto n. 1775 del 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (detto anche Testo Unico delle Acque o TU Acque). In particolare, riguardo al rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni, l’articolo 30 del citato Testo Unico rinvia all’ articolo 28 che prevede che “qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie”. Inoltre, a livello regionale le normative che intervengono espressamente sulla materia o rinviano alla procedura prevista dai richiamati articoli 28 e 30 del T.U. delle Acque e ss. mm. ii., prevedono una procedura ad hoc che comunque attribuisce al concessionario incumbent il diritto al rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, su sua richiesta e in assenza di confronto competitivo.
L’Autorità osserva che detto corpus normativo non è conforme ai principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale motivo richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi. In tal senso, ricorda che la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituisce una attività economica di prestazione di un servizio, ai sensi dell’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), cui sono applicabili in via generale anche il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 dello stesso TFUE e, più specificamente, i principi di cui alla Direttiva servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein).
L’Autorità, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle superiori Corti nazionali, ha sempre aderito all’orientamento secondo cui non solo il giudice nazionale ma anche l’Amministrazione pubblica ha il dovere di dare immediata applicazione alle norme dell’Unione europea provviste di effetto diretto, quale corollario proprio del principio della primazia del diritto europeo (il c.d. administrative direct effect) e, per tale ragione, di disapplicare le norme di diritto interno con esse incompatibili.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
PNRR al via il Pacchetto Sisma da 1,78 miliardi. Insediata la cabina di coordinamento
Un miliardo e 780 milioni di euro per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016/2017 nel Centro Italia, che grazie al Fondo complementare al PNRR si aggiungono alle risorse già stanziate per la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche, ed agli altri investimenti previsti dal Recovery Plan.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 informa che è pronto a partire il Pacchetto Sisma finanziato con il Fondo complementare al PNRR, con i fondi finalizzati alla ripresa e allo sviluppo economico dell’Appennino centrale che negli anni scorsi è stato stravolto dai terremoti.
A gestirlo sarà la Cabina di Coordinamento integrata, composta dalla cabina del sisma 2016 con i Presidenti delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei Sindaci, delegati dalle ANCI regionali, integrata dal Capo Dipartimento Casa Italia, consigliere Elisa Grande, e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, dal Sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta dal Commissario Straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini, che si è insediata oggi.
Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere definiti i Programmi unitari di intervento per l’utilizzo dei fondi stanziati, pari ad un miliardo per quello relativo a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” e a 780 milioni di euro per gli interventi di “Rilancio economico e sociale”. La Cabina ha designato un gruppo di lavoro cui affidare la definizione del percorso per la predisposizione dei programmi unitari, che perseguono obiettivi di transizione energetica e sostenibilità ambientale, puntando sulla formazione del capitale umano e la valorizzazione delle risorse del territorio.
Gli interventi finanziati con il primo programma (1.080 milioni di euro) riguarderanno la progettazione urbana (illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi), l’efficienza energetica degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le “smart cities”, la telemedicina, la teleassistenza, il sostegno alla prevenzione dei rischi, la promozione delle infrastrutture digitali.
La seconda linea di interventi finanzia con 700 milioni di euro l’economia ed i settori produttivi locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare, e il rafforzamento della formazione tecnica, il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative. E’ prevista anche la realizzazione di quattro centri di alta formazione universitaria, un centro per la formazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo delle attività di volontariato, la creazione di nuove associazioni fondiarie per lo sviluppo della filiera del legno.
Si tratta di misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal Piano di ripresa e resilienza da 191 miliardi di euro finanziato con il Recovery Fund europeo, che riguarda l’intero territorio nazionale, con gestione da parte dei Ministeri; al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, si avvierà un coordinamento con i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, per il migliore utilizzo delle risorse specifiche nelle aree dei due sismi.
Analogamente, la struttura del Commissario straordinario per il sisma 2016 curerà il coordinamento con il Ministero per la coesione territoriale, che ha attivato il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con una dotazione di 160 milioni di euro finalizzata a finanziare progetti presentati dalle quattro Regioni, e che sono già in fase di selezione. Tra le altre misure a sostegno dell’economia, attualmente, ci sono le agevolazioni fiscali della Zona Franca Urbana ed il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali delle imprese entrambi prorogati a tutto il 2021.
Chiarimenti relativi all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse per affitti, noleggi e lavori per avvio anno scolastico 2021-2022
Con riferimento all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 26993 del 9 agosto 2021, chiarisce che, come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1 e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022. È evidente come la finalità sia legata esclusivamente all’adeguamento di aule per favorire e garantire le attività didattiche in presenza, recuperando ambienti e spazi da destinare appunto alla didattica. È, pertanto, evidente che non sono ammesse forniture di alcun genere, non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di tinteggiatura delle pareti, di sostituzione di porte, di cablaggio degli edifici, di sistemazione delle aree esterne. Le risorse per i lavori di messa in sicurezza sono risorse in conto capitale e, quindi, destinate a investimenti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributi in favore dei Comuni di confine e costieri, errata corrige e rettifica allegati
Con decreto direttoriale del 12 agosto 2021 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rettifica e ripubblica gli allegati A (Riparto del Fondo) e B (nota metodologica) al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2021, concernente il riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 maggio 2021, n. 118. La rettifica si è resa necessaria per la presenza di alcuni errori materiali negli importi dei contributi dovuti rispetto a quelli approvati in sede di acquisizione dell’intesa nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo 2021.
Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2020:
a) Comuni costieri
1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
b) Comuni di frontiera terrestre
1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);
2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.
La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità nell’arco dell’intero anno solare.