Utilizzo contributi economici a favore delle imprese, aggiuntivi al Fondone Covid

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 130/2021, nel fornire risposta ad un duplice quesito circa la possibilità di destinare contributi economici, in aggiunta ai ristori governativi, alle attività interessate dai provvedimenti restrittivi della loro attività a seguito dell’emergenza Covid e, in secondo luogo, di poter utilizzare a tal fine il fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. n. 104/2020, ha evidenziato come non possa ritenersi preclusa alle funzioni del Comune l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica. A tal fine, l’Ente può utilizzare le risorse del fondo per le funzioni fondamentali. La Sezione sottolinea come tali risorse siano state assegnate dallo Stato ai comuni con il preciso scopo di reintegrare i gettiti di entrata compromessi dall’emergenza sanitaria e, conseguentemente, garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali. La certificazione per l’utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali approvata con il d.m. del 3 novembre 2020 (e successivamente modificata con il d.m. del 1° aprile 2021) contempla, tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private. Tuttavia, la Corte ha rammentato che sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un «vantaggio economico» riconducibile all’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e cioè qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Il legislatore ha circondato tale materia di ulteriori, particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente. Inoltre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare il Comune è chiamato a disciplinare, in modo puntuale e trasparente, le modalità di rendicontazione dei contributi conferiti, individuando un responsabile del procedimento (al quale potrà essere richiesto di dare conto – oltre che all’amministrazione comunale anche alla Sezione regionale della Corte dei conti – del monitoraggio, con cadenza periodica, circa il conseguimento dei risultati prefissati di sostegno economico in relazione agli obiettivi predeterminati dal Comune in sede di bando, prevedendo, altresì, meccanismi di revoca dei contributi medesimi nel caso di riscontrata non operatività degli assegnatari). Sul piano finanziario, la Sezione rammenta, in primo luogo, il principio in forza del quale “la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione” (Corte cost., sentenza n. 10/2016); rammenta, in secondo luogo, il venir meno, in virtu’ dell’art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, della legislazione vincolistica di carattere finanziario che limitava fortemente l’ambito quantitativo dell’intervento comunale; in terzo luogo, sottolinea che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto “che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi asili nido e scuole dell’infanzia, l’elenco degli enti beneficiari

È stato firmato il 30 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le politiche della famiglia delle Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione della graduatoria ed individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, del 22 marzo 2021.
È demandato ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri l’individuazione degli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento, nonché la definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione, a seguito del positivo esito dei controlli disposti.
I progetti che saranno ammessi a finanziamento sono inclusi nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura “Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

 allegato_1_Elenco enti partecipanti
 allegato_2_Graduatoria
 allegato_3_Enti assegnatari del finanziamento

Whistleblowing: Garante privacy, servono maggiori tutele per il segnalante

L’identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l’integrità e la sicurezza.
E’ quanto ribadito dal Garante privacy che, a seguito di attività ispettive sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing), ha sanzionato la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 40.000 euro e il suo fornitore di software per 20.000 euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati.
Nel caso della Società aereoportuale il Garante ha accertato il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della privacy by design.
Nel corso dell’istruttoria è emerso infatti che l’accesso all’applicativo per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva senza l’uso di un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) e che l’applicativo stesso non prevedeva la cifratura dei dati identificativi del segnalante, delle informazioni relative alla segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
La società aereoportuale, titolare del trattamento, tracciava poi, mediante i log generati dai firewall, l’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti connessi alla rete aziendale. Ciò rendeva inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell’identità dei segnalanti, considerato anche l’esiguo numero di connessioni all’applicativo in questione. Inoltre, tenuto conto della delicatezza delle informazioni trattate, dei rischi e della vulnerabilità degli interessati, la società avrebbe dovuto effettuare una valutazione di impatto.
Nel comminare la sanzione il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad es. disattivando le funzioni in contrasto con le norme di settore). L’Autorità ha sanzionato con un secondo provvedimento anche il fornitore dell’applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto.

MISE, incentivi: 100 milioni per progetti innovativi di PMI ed Enti Locali

E’ stato pubblicato il bando del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce termini e modalità per la richiesta di contributi agevolativi di PMI ed enti locali per la realizzazione di progetti pilota innovativi, che puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio nazionale. Si tratta di interventi che rientrano tra le linee di azione portate avanti dal Ministro Giorgetti per supportare la competitività delle imprese e delle amministrazioni pubbliche locali in questa fase di rilancio dell’economia del Paese.
Per la misura sono stanziati complessivamente oltre 100 milioni di euro che potranno essere destinati ad ogni singolo progetto pilota selezionato per un ammontare massimo di 10 milioni di euro. Si tratta di risorse derivanti dalla chiusura dei Patti territoriali e dei Contratti d’area.
Beneficeranno dell’agevolazione i progetti d’investimento e innovazione relativi a iniziative che promuovono interventi imprenditoriali e pubblici finalizzati allo sviluppo delle aree interessate, la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, transizione ecologica, autoimprenditorialità e riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne, nonché alla realizzazione e ammodernamento di infrastrutture pubbliche.
I progetti pilota saranno valutati da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che sarà formata da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza del Mise, uno del Ministero dell’economia e delle finanze e un altro di Unioncamere.

Scheda Progetti pilota

Certificazione Covid e attività economiche, la nota dell’ANCI

L’ANCI, con una nota sintetica in merito al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, approfondisce le principali misure relative all’accesso alle attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi. Il provvedimento, infatti, nel recare la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ha anche modificato i parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome. Il decreto ha inoltre esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali ed economiche. La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del DL 52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 Decreto – Legge n. 105/2021 in commento)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, ai sensi del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR e snellimento procedure, la nota sintetica Anci sulle norme di interesse per i Comuni

L’ANCI ha pubblicati un nota sintetica sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.
Il decreto è suddiviso in due parti: governance per il PNRR e disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Fondone Covid 2021, firmato il decreto

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rende noto che è stato firmato il 30 luglio 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

allegato_a. Nota metodologica Comuni
allegato_b. Nota metodologica province e città metropolitane
allegato_c. Riparto Comuni
allegato_d.Riparto Province e Città metropolitane