In G.U. il decreto sullo stralcio debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro

È stato pubblicato in G.U. n. 183 del 02-08-2021 il decreto del MEF del 14 luglio 2021, recante “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. Il Provvedimento, in attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69/2021, definisce tempi e procedure per l’annullamento dei debiti tributari, compresi nel decennio 2000-2010. Il condono opera per i debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, a condizione che il soggetto debitore non abbia percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.
Entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, restituisce a quest’ultimo l’elenco segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori al limite dei 30.000 euro. L’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.
Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Il discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive del requisito relativo all’importo e al requisito temporale, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall’annullamento. L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.
Ai fini del discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali, gli enti territoriali, con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico- finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione;
b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.
L’operazione di riaccertamento di cui sopra è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio.
In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui alla lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall’esercizio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Equo compenso all’organo di controllo delle società a controllo pubblico

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 125/2021, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune (dichiarata inammissibile) in merito alla determinazione dei compensi degli organi di controllo delle società a controllo pubblico – tesa a chiarire, in particolare, “se il compenso dell’organo di controllo, la cui figura non esisteva nell’anno 2013, debba essere sottoposto agli stessi limiti previsti per l’amministratore unico o se possa essere aumentato, entro i limiti di un equo compenso (T.A.R. Marche, sentenza n. 524/2018), in ragione delle responsabilità che tale organo di controllo riveste in seno alla società” – ha evidenziato che la Corte dei conti ha tracciato – in plurimi pronunciamenti – consolidate coordinate interpretative in ordine alla perimetrazione soggettiva delle società sottoposte al regime vincolistico dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012.
Di una certa significatività appaiono anche le aperture giurisprudenziali dirette a superare problemi di coordinamento della norma medesima con la disciplina civilistica nel caso in cui, nel 2013, la società non abbia erogato alcunché ai propri amministratori. (cfr. Sezione controllo Liguria, delibera n. 90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR).
Una lettura sostanzialistica della norma è stata operata poi dalla stessa magistratura contabile mediante il correttivo secondo cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si va a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie (vd. Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 31/2018/PAR). Secondo la Sezione, il criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato rientra, in primo luogo, nella disponibilità dell’Amministrazione tenuta al compenso e, in caso di contenzioso, rientra nella cognizione del giudice ordinario, implicando, pertanto, valutazioni alle quali non può accedere la Corte dei conti in sede consultiva. La formulazione della richiesta di parere de qua rientra in un’area già tratteggiata dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eventuale violazione del principio della concorrenza e rientrante nella cognizione del giudice ordinario in caso di vessatorietà delle clausole contrattuali, laddove il compenso stabilito per i componenti degli organi de quibus comporti in loro sfavore un “significativo squilibrio contrattuale” nell’ambito dei rapporti professionali con la controparte committente.

Amministrative 2021: si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre nelle regioni a statuto ordinario

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION