Regolazione servizio rifiuti, le osservazioni Anci/Ifel al Documento ARERA per la consultazione n.282/2021/R/RIF

ANCI e IFEL hanno pubblicato le osservazioni al documento di consultazione n. 282/2021 di ARERA del 19 luglio e il documento di integrazioni allo stesso del 30 luglio 2021. I documenti contengono l’analisi e le proposte di miglioramento dell’ANCI-IFEL agli orientamenti che l’Autorità ha diffuso e che saranno trasposti a breve in una delibera contenente il MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Commissione Arconet approva il 13° correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 14 luglio scorso, ha approvato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 già esaminato in occasione della precedente riunione. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 4/4, n. 6, n. 9, n. 10 e n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti. In materia di contabilità finanziaria, la Commissione ha condiviso la proposta di aggiornamento del paragrafo 3.5 riguardante la rateizzazione di crediti esigibili negli esercizi precedenti (residui attivi), laddove si prevede che la rateizzazione (risultante da atti formali) di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione medesima con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Risulta, altresì, riformulata la definizione del margine corrente ai fini della copertura degli investimenti, rendendo più chiaro il testo, e adeguata la modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (par. 3.20-bis), al comma 1-ter, dell’articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Importanti aggiornamenti sono previsti, inoltre, sia per il principio della contabilità economico patrimoniale – che consentiranno di migliorare significativamente la coerenza e la qualità dei dati dello Stato patrimoniale, con particolare riferimento alle voci riguardanti il debito finanziario e il patrimonio netto – sia per il principio del bilancio consolidato, con la sostituzione integrale dell’appendice tecnica.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, aggregato spese di personale ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 557-quater della legge 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 208/2021, fornisce l’esatta perimetrazione degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii. In particolare, l’Ente istante chiede di sapere se taluni impegni reimputati all’esercizio considerato (segnatamente retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, le risorse di parte stabile del FCDI, gli oneri da rinnovo contrattuale) vadano inclusi o meno nel predetto calcolo. La Sezione ricorda come la nuova disciplina delle capacità assunzionali, di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, e smi, non abbia comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e smi. I due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge. I giudici, nell’affrontare nel merito le questioni sollevate, tutte essenzialmente riconducibili ai rapporti tra il vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 (aggiunto dall’art. 3, co. 5 bis, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) che opera un rinvio “statico” alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, e il “nuovo” principio di competenza finanziario potenziato con la regola dell’esigibilità, in vigore dal 2015, hanno ribadito che ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557quater L. Fin per il 2007), si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. In coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione, occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i. Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. La Sezione evidenzia che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prorogati i termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica

È stato pubblicato in G.U. n. 180 del 29 luglio 2021 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 28 giugno 2021 che proroga i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, fissandoli al 30 settembre 2021, in caso di progettazione esecutiva e di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 30 novembre 2021, in
caso di interventi di nuova costruzione.  Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta improrogabilmente la decadenza dai contributi concessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I parcheggi a pagamento (strisce blu) pagano la tassa sui rifiuti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19739 del 12/7/2021, ritiene legittimo l’assoggettabilità alla tassa sui rifiuti del soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione. La Corte ha avuto modo di chiarire come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta, in linea di principio, la tassa anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 1623 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047). Presupposto della Tarsu è, comunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1. (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003). Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), la Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. La soggezione alla tassa rifiuti trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa, cioè alla gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea (per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio) alla produzione di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION