Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale la questione di legittimità del mancato pagamento degli interessi degli enti in dissesto

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5502 del 21/07/2021, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune contro una Società, avverso la sentenza del TAR Lazio con la quale è stato ordinato all’Ente di procedere al pagamento degli interessi maturati sul credito originato dal lodo arbitrale in linea capitale dopo la dichiarazione del precedente dissesto, ha dichiarato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. nella parte in cui prevede che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 dello stesso testo unico i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Nel caso di specie, è emerso che il Comune, a causa dell’insostenibilità per il bilancio comunale della somma liquidata in sede arbitrale, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e ss. del TUEL. In seguito all’adesione del Comune alla procedura semplificata ex art. 258 e della conseguente erogazione dell’anticipazione di liquidità del Ministero dell’interno prevista dall’art. 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il credito della Società è stato inserito nella massa passiva della procedura e successivamente pagato per l’intero importo ammesso in linea capitale, oltre che per gli interessi maturati fino al momento della dichiarazione di dissesto. Chiusa la gestione liquidatoria con l’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 256 del TUEL, la Società ha richiesto il pagamento degli interessi moratori maturati successivamente alla dichiarazione del dissesto.
Secondo il Comune, il pagamento nella procedura di dissesto degli enti locali dell’intera sorte capitale del credito ne avrebbe determinato l’estinzione, ciò sull’assunto secondo cui l’art. 248, comma 4, TUEL nel disporre che dalla data in cui è deliberato il dissesto dell’ente locale i debiti insoluti «non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria», prevede un regime di inesigibilità temporanea degli accessori del credito non soddisfatto integralmente per sorte capitale. Inoltre, per l’Ente, l’onere riveniente dal pagamento degli interessi maturati sul credito in linea capitale dopo la dichiarazione del precedente dissesto sarebbe insostenibile per il proprio bilancio, con la conseguenza di dover dichiarare un nuovo dissesto.
Per giurisprudenza costante, la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi, in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, è stata interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto. In altri termini, la disposizione di cui all’art. 248, comma 4 del TUEL, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria avrebbe carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato, tanto che “in tema di blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell’ente locale continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto”. Pertanto, in coerenza con l’obiettivo primario dell’istituto del dissesto finanziario dell’ente locale, consistente nel suo stabile risanamento, secondo la Sezione, un nuovo dissesto costituisce per l’ordinamento giuridico un’evenienza in grado di frustrare le finalità dell’istituto. Infatti, con il riespandersi degli accessori del credito, divenuti temporaneamente inesigibili ai sensi dell’art. 248, comma 4, per tutta la durata della procedura di dissesto, di esso tuttavia finisce per avvantaggiarsi in primo luogo il singolo creditore commerciale, benché già remunerato a tassi di mercato. A ciò si contrappone l’ingiustificato sacrificio della collettività di cui il Comune è ente esponenziale, esposto al rischio di un nuovo dissesto e alle negative ripercussioni da esso derivante tanto sul piano della continuità delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici quanto sul piano economico, per le azioni di riequilibrio del bilancio rese necessarie dall’apertura della nuova procedura. La soluzione imposta per superare l’aporia così venutasi a creare sarebbe quella di considerare estintivo il pagamento integrale del credito nell’ambito della procedura di dissesto, per sorte capitale ed interessi maturati al momento della sua apertura. Per tali ragioni, il Consiglio ha sospeso il giudizio d’appello sollevando la questione di legittimità dell’art. 248, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bilancio consolidato 2020, lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili rende disponibile la bozza di Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020. A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.
Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

 

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Corte dei conti, le linee guida e relativo questionario sui controlli interni 2020

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2020. La Corte ricorda come il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Viceversa, il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare
affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente. Il termine di invio della relazione-questionario alla Corte è previsto entro il 31 dicembre 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza. La Sezione comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line del Questionario, con apposito avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzioni IMU 2020-2021, la tabella riassuntiva dei provvedimenti normativi

A seguito delle richieste di supporto e chiarimento in ordine alle esenzioni IMU disposte dall’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’IFEL ha pubblicato una tabella riassuntiva dei provvedimenti di esenzione che si sono stratificati nel tempo, a partire dal dl 34/2020 (cd. dl “Rilancio”). Lo schema permette di individuare con maggiore chiarezza anche le categorie di soggetti beneficiari delle esenzioni e i requisiti necessari per accedervi.

 

Fondo anticipazioni di liquidità, definito il riparto per gli enti in disavanzo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2021, ha esaminato, discusso e sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 52, comma 1 del DL 73/2021, come noto, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/20219) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Il ripiano del maggior disavanzo da FAL, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall’esercizio 2021. Inoltre, a seguito dell’utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal piano di rientro decennale, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, al fine dell’elaborazione dei documenti contabili da parte degli enti interessati ha anticipato il riparto del fondo di 660 milioni di euro. In totale sono 326 gli enti beneficiari delle risorse, di cui 320 Comuni, 4 Amministrazioni provinciali, una Comunità montana e una Unione di comuni. Più della metà del fondo è attribuito ai Comuni di Napoli e Torino, per complessivi 358.469.315.
Si ricorda che comma 1-ter dell’art. 52 detta disposizioni per la rappresentazione contabile del FAL nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:
a) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
b) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato;
c) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
d) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
Rispetto alla nuova disciplina di recupero del maggior disavanzo e di contabilizzazione del FAL, si osserva che il Servizio studi del Senato ha formulato delle osservazioni, evidenziando come la previsione di un recupero decennale del disavanzo si ponga in deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo – che prevedono invece un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale – in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2021. Inoltre, andrebbe chiarito se la procedura di contabilizzazione dei rimborsi annuali dell’anticipazione di liquidità prevista al comma 1-ter sia effettivamente in grado di superare l’altra censura mossa dalla Corte, laddove la norma pur consentendo agli enti locali di ridurre annualmente con risorse di parte corrente il fondo anticipazione di liquidità accantonato e di prevedere espressamente il divieto di finanziare le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità mediante l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità consente poi che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sia iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, costituendo a sua volta una fonte di finanziamento delle spese.

Vedi nota di chiarimento di ANCI-UPI sull’applicazione del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION