Servizio di gestione lampade votive, è peculato il mancato riversamento delle somme

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza del 26 luglio 2021, n. 29188, ha confermato la condanna per il delitto di peculato, nei confronti del rappresentante legale della società che si occupa del servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero, per essersi appropriato delle somme dovute al Comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi. I giudici, aderendo ad un precedente della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190) hanno evidenziato che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’articolo 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Non rileva, inoltre, l’intervenuta scadenza del contratto d’appalto; non è comunque sufficiente di per sé a far venir meno la qualifica pubblica dell’agente, tanto più laddove quest’ultimo – come nel caso in rassegna – abbia pacificamente continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nell’affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell’articolo 360 c.p., che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio od al servizio precedentemente esercitati (per tutte, Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, Rennella, Rv. 278131).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019/2021

Il Comitato di Settore Autonomie Locali ha predisposto l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto delle funzioni locali. Il documento recepisce gli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021 e sarà attuato nell’ambito delle risorse a tali fini disponibili nonché nel pieno rispetto della legislazione vigente. L’atto potrà essere integrato in esito alle eventuali modifiche che potranno intervenire, sulle materie oggetto del presente atto, in sede conversione in legge del decreto-legge n. 80/2021, anche alla luce delle interlocuzioni con il Parlamento del sistema delle Regioni e delle autonomie locali.
La previsione degli oneri per il rinnovo contrattuale del personale del comparto delle Funzioni Locali è pari a 774 milioni di euro a decorrere dal 2021, pari al 3,78% del monte salari del 2018, cui si aggiungono le risorse corrispondenti all’elemento perequativo di cui all’art. 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018.
In merito al sistema di classificazione del personale, nel confermare l’attuale area delle posizioni organizzative disciplinata dall’articolo 13 del CCNL del 21 maggio 2018, l’atto di indirizzo richiede di rafforzare il ruolo di specifiche posizioni e ruoli non dirigenziali dell’area delle posizioni organizzative per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa e/o più elevate competenze professionali o specialistiche.  Sulla durata degli incarichi di posizione organizzativa, viene chiesta la facoltà, per gli Enti, di stabilire, attraverso misure regolamentari, momenti di verifica degli obiettivi anche con cadenza annuale o infra-annuale, in coerenza con il sistema di valutazione, anche al fine di una eventuale revoca anticipata. Viene richiesto, altresì, un intervento al sistema che disciplina l’istituto della progressione economica, per superare le criticità già evidenziate nel corso di questi anni da parte degli stessi Enti del comparto, con l’obiettivo di semplificare la procedura, anche con la definizione di criteri di facile ed univoca applicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, le novità contenute nel Decreto Sostegni bis – DL n. 73/2021

L’Agenzia delle entrate illustra le novità previste nel Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. Inoltre, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021. Di seguito dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 31 agosto 2021 del termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamento della PA superiori a 5 mila euro
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il procedimento disciplinare prosegue anche dopo il pensionamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18944 del 5 luglio 2021ha ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell’ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente. Ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine. Il datore di lavoro ha l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l’incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell’impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con dPR n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l’interesse dell’ente datore all’accertamento della responsabilità disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Durata incarico del revisore. Limite del duplice mandato

Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con il parere del 9 luglio 2021, in risposta ad un quesito circa la disposizione contenuta nell’articolo 235, comma 1, del TUEL che prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Nel merito, il Ministero ha ricordato che l’articolo 235, comma 1, primo periodo, del suddetto testo unico, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1-bis, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.” Sulla base della disposizione in esame, il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non può essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In ordine all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, il Ministero è dell’avviso che l’incarico vada, comunque, considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell’ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso. Infine, laddove la disposizione in oggetto fa riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione è da intendersi riferita indistintamente ai tre revisori non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.

Autore: La redazione PERK SOLUTION