La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del DL 31 maggio 2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni bis, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di “indirizzo, impulso e coordinamento generale” sull’attuazione degli interventi del Piano e riguardano:
• l’elaborazione di indirizzi e linee guida per l’attuazione (anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali);
• la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all’attività di monitoraggio e controllo);
• il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale);
• il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;
• la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell’articolo 12, qualora ne ricorrano le condizioni).
Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. In tema di contratti pubblici, sono previste modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018, cd. decreto sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite). Sono inoltre introdotte una serie di novelle all’art. 105 del Codice destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l’eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell’importo per le cd. opere super specialistiche. Si interviene su diverse disposizioni del precedente “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all’affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l’altro, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
Sono previste, altresì, modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che reca le norme generali sul procedimento amministrativo. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un’unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato. È previsto l’obbligo per l’amministrazione, nei casi di formazione del silenzio assenso, di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato. Si riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Autore: La redazione PERK SOLUTION