Danno erariale per il rimborso delle spese di viaggio superiore al quinto del costo della benzina

La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la Sentenza n. 234/2021, ha confermato la sentenza n. 20/2018 della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, che ha condannato i consiglieri provinciali, per avere espresso all’unanimità il voto a favore della deliberazione con la quale è stato escluso che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per espletare il mandato, nel caso di utilizzo di un mezzo proprio per lo spostamento dal comune di residenza alla sede degli Uffici della Provincia, fossero disciplinati – come, peraltro, rappresentato loro dal Segretario generale dell’ente – in conformità all’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, ovverosia prendendo quale parametro di riferimento la misura di un quinto del prezzo del carburante moltiplicato per i chilometri di percorrenza, e per avere viceversa stabilito che tali rimborsi avvenissero nella più favorevole misura di un terzo del predetto prezzo. Nonostante il parere negativo del Segretario generale e quello reso dal Dipartimento del Ministero dell’Interno ad esso allegato – reso in risposta a un quesito sul rimborso delle spese di viaggio di un consigliere residente anagraficamente fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente – i convenuti procedevano ad adottare all’unanimità la disposizione regolamentare che sapevano porsi in violazione di legge e, peraltro, di una disposizione introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto dei superiori vincoli di finanza pubblica. Secondo i giudici, a fronte delle circostanziate osservazioni contenute nel parere negativo di regolarità tecnica del Segretario generale, una condotta improntata a buona amministrazione avrebbe dovuto condurre il Consiglio provinciale a non approvare la disposizione in discussione, non certo ad approvarla in vista di “ulteriori necessarie verifiche” del Presidente della Giunta successive all’approvazione, che difatti non sarebbero mai arrivate, tant’è che si procedeva subito ai rimborsi (nella misura di un terzo del prezzo del carburante) dopo l’esecutività della delibera (a nulla rilevando che questa sia stata pubblicata dopo due mesi dall’approvazione). Inoltre, il fatto che alcuni consiglieri non abbiano beneficiato dei rimborsi delle spese di trasferta o ne abbiano beneficiato solo in minima parte, non esclude né l’elemento soggettivo, né la responsabilità amministrativo-contabile poiché con le loro condotte hanno chiaramente concorso alla causazione del danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, gli aggiornamenti dell’ANAC

Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervento sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Vai al documento dell’ANAC.

Si segnala, altresì, che è disponibile online sul sito Anac la piattaforma di acquisizione dei dati per i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione 2021-23. I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono accedere al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire tutti i dati.
L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità. Per questo non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei Piani sul sito istituzionale dell’Ente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Vaccini ai dipendenti, il Garante privacy “avverte” la Regione Sicilia

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 22 luglio 2021, ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy. L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità. Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.
Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.
L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.
Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy. Il provvedimento adottato dal Garante è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza, anche al fine di segnalare alle Regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali.

Controllo dei requisiti di partecipazione alla gara in casi di affitto i rami di azienda successivamente alla presentazione dell´offerta

La regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il contratto di affitto, con la conseguente legittimità della verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione anche soggettivi in capo alla affittuaria delle aziende di un RTI che ha presentato offerta in gara. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5517 del 22 luglio 2021, ha chiarito che l’affitto d’azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l’affittuario/cessionario in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale; l’atto di cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente, atteso che sono certamente riconducibili al patrimonio della società o dell’imprenditore cessionari.
I requisiti posseduti dal soggetto cedente devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all’attività propria del ramo o dell’azienda ceduta (Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1212).
In caso di subentro di una società ad altra a seguito di affitto di azienda opera la presunzione di continuità in quanto sia pure mediante percezione del canone per la durata dell’affitto, il locatore si giova dei risultati economici dell’azienda conseguiti dalla successiva gestione e l’affittuario a sua volta si giova delle referenze del complesso aziendale acquisito (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045).
Come afferma Adunanza Plenaria n. 10 del 4 maggio 2012, la continuità dell’attività imprenditoriale ben può verificarsi in ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda a titolo particolare, consistente nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia.
Il cessionario, così come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze sullo stesso piano delle eventuali responsabilità del cedente.
Pertanto, senza alcun dubbio, la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il contratto di affitto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Cdm: modalità di utilizzo del Green Pass, proroga dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio, ha approvato, tra i diversi provvedimenti, un decreto legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass, nonché stabiliti nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:
– Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
– Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
– Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– Sagre e fiere, convegni e congressi;
– Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.

Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Decreto Sostegni bis, Via libera definitivo dal Senato

Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. Diverse le misure di interesse per gli enti locali, quali:
• modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione dovute per l’anno 2020 e da corrispondere per il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 (art. 1- sexies);
• nuova disciplina in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, al fine per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (art. 1-septies);
• incremento del Fondo (fino a 10 milioni di euro) per il ristoro delle città portuali che abbiano subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19 (art. 3-bis);
• esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021 (art. 4-ter);
• istituzione fondo agevolazioni tari per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso (art. 6);
• proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni di impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l’anno 2021, per le Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19 (art. 10-ter);
• proroga al 31 dicembre 2022 per la dismissione delle quote societarie individuate nel piano di ricognizione straordinario, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (art. 16);
• incremento del fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 21);
• istituzione di un fondo di 600 mln di euro a sostegno dell’equilibrio di bilancio per gli enti che abbiano peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (art. 52);
• istituzione di un Fondo favore dei comuni in stato di dissesto finanziario destinandoli a determinati comuni, cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa alla data del 15 giugno 2020;
• nuove misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53);
• nuove misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario (art. 54-bis);
• incremento Fondo per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di imposte di soggiorno e di contributi di sbarco (art. 55);
• utilizzo anche nell’anno 2021 dei ristori specifici di spesa 2020, rientranti nelle certificazioni di cui al comma 827 della legge di bilancio 2021 e all’articolo 39, comma 2, del DL 104/2020 (art. 56);
• facoltà concessa ai comuni di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche (art. 56-bis);
• misure di riequilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (art. 56-ter);
• semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva (art. 57-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION