Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una raccolta dei principali rilievi formulati nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) svolta dal medesimo in virtù della propria legittimazione straordinaria ad agire ex art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale raccolta, che è stata elaborata, in particolare, sulla base dell’analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell’IMU recata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Mediante l’individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, si intende, al contempo, nell’ottica di minimizzazione del rischio di contenzioso, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate.
Di seguito alcune disposizioni regolamentari approvate dai Comuni oggetto di rilievo da parte del Dipartimento:
• l’assoggettamento delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (c.d. di lusso) ad una aliquota superiore (0,75 per cento) rispetto a quella massima stabilita dalla legge statale (0,6 per cento);
• l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (fattispecie prevista nel regime previgente);
• la limitazione dell’assimilazione all’abitazione principale alla quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado (in contrasto con il disposto di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• l’assimilazione ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa), che la utilizzino come abitazione principale;
• l’assimilazione ad abitazioni principali delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
• l’assoggettamento ad aliquota dello 0,7 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.