Certificazione Covid, al Responsabile finanziario la rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020

Nella seduta del 16 luglio 2021, le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera riunite in sede referente, hanno approvato alcuni emendamenti al testo del ddl di conversione del decreto-legge 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo art. 15-bis dispone che “In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
La novella, in un’ottica di semplificazione, affida al Responsabile Finanziario il compito di procedere alla modifica degli allegati sopra richiamati, evitando il passaggio in Giunta e in Consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota ANCI/IFEL su Certificazione Covid e riparto Fondone 2021

Con la pubblicazione del decreto di attribuzione del saldo 2021 delle risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (pari complessivamente a 1.150 mln per i Comuni e a 130 mln per le Province e le Città metropolitane), il MEF ha divulgato, con apposita nota metodologica, anche i criteri e le modalità di riparto delle risorse medesime, definite dal Tavolo di confronto, ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE. La quantificazione del fabbisogno 2021 di ciascun ente (minori entrate, compresa l’addizionale IRPEF, al netto al netto delle minori spese dichiarate dagli enti per contratti di servizio e per variazioni del FCDE) è stata effettuata sulla base delle certificazioni 2020 (data osservazione 29 giugno 2021), tenuto conto di eventuali eccedenze/carenze di risorse per l’anno 2020. Nella quantificazione non si tiene conto della stima delle maggiori/minori spese. Ai fini del riparto del saldo, sono stati applicati dei correttivi alle risultanze delle certificazioni 2020; è emerso, infatti, che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluso il FCDE), in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze). Le rettifiche hanno riguardato:
• correzione di errori materiali e refusi (es. indicazioni minori spese con segno -);
• la valorizzazione relativa alla variazione del FCDE connessa alla riduzione delle entrate dovuta all’emergenza: il MEF ha stimato che tale importo debba essere comunque valorizzato nella misura minima tra il 10% delle assegnazioni da fondone 2020 (al netto della quota Tari) e il 10% del FCDE complessivamente stanziato nel bilancio di previsione 2020;
• la valorizzazione degli importi relativi alle minori spese diverse dal FCDE: circa n. 2.000 enti non hanno dichiarato minori spese all’interno della Sezione 2 del modello COVID-19 e, in altri casi, gli importi dichiarati non risultano coerenti con le variazioni degli impegni 2020 rispetto al 2019. Per quest’ultimi il MEF ha operato delle correzioni ritenendo come valore minimo congruo, quello corrispondente al 35° percentile della distribuzione pro capite per fascia demografica di appartenenza (per le forme associative, nel valore corrispondente al 20° percentile della distribuzione) del rapporto tra minori spese dichiarate e assegnazioni da fondone 2020;
• la verifica delle minori entrate considerate in certificazione come riconducibili all’effetto di “politiche autonome” in campo fiscale e tariffario, laddove diversi enti hanno valorizzato le politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe.
• la valorizzazione non coerente della sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19.
Alla luce delle valutazioni del Tavolo di confronto e delle correzioni operate, il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a segnalare con note ufficiali le anomalie riscontrate, al fine di provvedere alle necessarie rettifiche, che comportano un aumento dei saldi 2020 dichiarati con la certificazione, cioè il peggioramento della posizione dell’ente ai fini del riparto 2021.

Riportiamo di seguito la nota a cura di IFEL “Il riparto del saldo del fondo a sostegno degli effetti dell’emergenza da Covid 19 (1.150 mln. di euro)” del 15 luglio 2021 e il relativo riparto delle risorse per i Comuni della Lombardia.

Revisione metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha approvato, in esame definitivo, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Nota metodologica per l’aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Nota metodologica è relativa a:
– aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, settore sociale – asili nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale e trasporto pubblico locale;
– revisione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alla funzione di “viabilità e territorio” e al “settore sociale”, al netto dei servizi asili nido dei comuni per il 2021.

Il proprietario paga l’IMU sull’immobile occupato abusivamente

È tenuto al pagamento dell’IMU il proprietario a cui è stata abusivamente sottratta la disponibilità dell’immobile di sua proprietà. I giudici della CTR per il Lazio, con la sentenza del 8/06/2021 n. 2858 hanno evidenziato che la temporanea perdita del possesso dell’immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell’IMU. Possessore dell’immobile è colui che esercita il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, configurazione del profilo soggettivo dell’obbligazione tributaria che non si pone in contrasto con la nozione di possesso che si ricava dall’art. 1140 c.c., né è ipotizzabile una ricostruzione della figura del possesso svincolata dalla corrispondenza ad un diritto reale. Nel caso di occupazione abusiva di un immobile la temporanea perdita del possesso da parte del proprietario non interviene a favore di un altro soggetto, a sua volta titolare di un diritto reale di godimento, ma a favore di semplici occupanti, circostanze che non fanno venir meno l’obbligo di versamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Paga la tassa rifiuti il gestore di un’attività commerciale all’interno di un edificio scolastico

Il gestore di un bar all’interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento dell’imposta sui rifiuti. La CTR per il Piemonte, con sentenza del 15.06.2021, n. 428/5, ha accolto l’appello promosso dal Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in materia di avviso di pagamento per Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno d’imposta 2013, che accoglieva il ricorso del gestore ritenendolo fondato perché la tassa relativa ai rifiuti non figurava tra gli oneri posti a carico del gestore aggiudicatario del bando pubblico e per il fatto che l’art. 33-bis del D. L. n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008 prevedeva che detto onere fosse corrisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente ai Comuni.
Secondo i giudici d’appello, la circostanza che nel bando di gara per la gestione del servizio bar e ristoro all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudicatario sia tenuto al pagamento delle utenze per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento non vuole affatto dire che “altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria” non ve ne siano.
La tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è un’obbligazione estranea al bando di aggiudicazione, ma ciò nonostante è un’obbligazione periodica e cogente in capo all’aggiudicatario.
Spiegano inoltre i giudici che l’esenzione di cui gode il Ministero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo estendibile a chi all’interno delle strutture scolastiche svolga attività commerciali, anche se le stesse siano svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica. Tale obbligazione tributaria è altresì autonoma o indipendente rispetto all’esenzione dalla tassa locale accordata al Ministero per le scuole statali site nel territorio comunale e non può certo avvantaggiarsene un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION