Legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori composto solo da due componenti

Sono legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, con il parere del 7 luglio 2021, in risposta ad un quesito di un Comune in merito all’ipotesi di illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti. Nel precisare che l’organo di revisione dell’Ente, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco, effettuata in base alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 144 e al DM 15 febbraio 2012, n.23, è stato nominato dall’ente con delibera consiliare, il Ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa e dai Regolamenti comunali, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del TUEL il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. La normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell’organo di revisione che, in genere, sono decise autonomamente dall’organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione di LSU e LPU Regione Calabria, proroga al 31 luglio 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, rende noto che per consentire il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, commi 207, terzo periodo della legge 147/2013,  la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile.2021, all’articolo 8, comma 2, ha previsto una ulteriore proroga al 31 luglio 2021 per continuare il processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria, interessati dalla procedura di cui al Decreto interministeriale dell’8 ottobre 2014, con un ulteriore finanziamento statale pari a 5 milioni di euro.
Pertanto, gli Enti inclusi nella graduatoria, approvata con decreto direttoriale 17 dicembre 2014, che vogliano accedere al contributo statale per l’annualità 2021 dovranno presentare istanza inderogabilmente entro e non oltre l’11 settembre 2021 esclusivamente con apposito modello scaricabile su questa pagina, da compilare in ogni sua parte e da inviare unicamente tramite PEC all’indirizzo lsulpucalabria.2021@pec.lavoro.gov.it. Non verranno prese in considerazione istanze presentate oltre il termine dell’11 settembre 2021 e che non sono ammesse altre forme di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo. Il contributo è previsto per gli stessi lavoratori assunti a tempo determinato che hanno partecipato, a partire dal 2014, senza deroga alcuna, alla procedura sopra indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, compensi all’avvocatura comunale interna

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n 108/2021 – in risposta ad una richiesta di parere di un Comune (articolato in una molteplicità di quesiti, di cui due ritenuti parzialmente ammissibili), in merito alla determinazione e corresponsione dei compensi all’avvocatura comunale interna dell’ente, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DL n. 90/2014 – ha ribadito che l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame. La problematica risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, da ultimo dalla Sez. regionale Veneto, con deliberazione n. 131/2021, che ha avuto modo di osservare che «Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili». Con riferimento al corretto il procedimento contabile per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, la Sezione non può che richiamarsi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nonché alle norme del TUEL che regolamentano i procedimenti di spesa. Nel merito, il paragrafo 5.2 del principio contabile prevede espressamente che «Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esproprio per pubblica utilità, il provvedimento di acquisizione sanante compente al Consiglio comunale

L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, al patrimonio indisponibile dell’ente che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, rientra nella competenza del Consiglio comunale, laddove l’art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio medesimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698). Il provvedimento di acquisizione sanante è connotato da un’amplissima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; C.d.S., ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2), in coerenza con l’esigenza di valutare l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, anche all’esito di un’effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché, non è possibile prescindere dall’osservanza dell’obbligo previsto, in generale, dall’art. 7 della l. n. 241/1990, di comunicazione dell’avvio del procedimento, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l’Amministrazione procedente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 16 febbraio 2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6 novembre 2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 148). È quanto evidenziato dal TAR per la Basilicata, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 492, pronunciandosi sul ricorso di un privato che ha impugnato la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 dei terreni, dei quali il ricorrente è proprietaria, irreversibilmente modificati per la realizzazione di un’opera pubblica, ancorché mai ritualmente espropriati.

 

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Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC

Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, ANAC interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli obblighi di fornitore e amministrazione. Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.
In particolare, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
• supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione.
• pianificano, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le gare da approntare nel periodo di riferimento;
• definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante.
• definiscono, altresì, le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione;
• disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo;
• controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione;
• possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.

 

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Elezioni 2021, Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici

Con la Circolare n. 43/2021 del 19/07/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 23- bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:
• Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
• Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari a euro 30.200. (30*15/7850 -70*550/26.500 = 0,057+1 ,453= 1, 51 O- 2.000.000*1, 51 0%).
Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l’importo del contributo concedibile. Il contributo sarà erogato previa attestazione dell’avvenuto trasferimento dei seggi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In caso di mobilità volontaria spetta il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione

Nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell’amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorchè a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza. È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Parere DFP n. 0027149 – P –21/4/2021), in riscontro ad una richiesta di parere in materia di determinazione del trattamento economico spettante ad un dipendente transitato presso altra Amministrazione. Poiché il caso proposto si riferisce ad una mobilità volontaria, per la disciplina in materia di trattamento economico occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Tale regime, la cui ratio va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’articolo 45, comma 2, dello stesso richiamato decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal d.P.C.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1, prevede che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

 

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