Sono legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, con il parere del 7 luglio 2021, in risposta ad un quesito di un Comune in merito all’ipotesi di illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti. Nel precisare che l’organo di revisione dell’Ente, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco, effettuata in base alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 144 e al DM 15 febbraio 2012, n.23, è stato nominato dall’ente con delibera consiliare, il Ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa e dai Regolamenti comunali, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del TUEL il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. La normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell’organo di revisione che, in genere, sono decise autonomamente dall’organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale.