I chiarimenti della Funzione Pubblica in materia di congedi straordinari covid e parentali

Congedi straordinari Covid, permessi legge 104/1992, permessi per somministrazione vaccino anti Covid, congedi parentale ad ore al centro degli interventi interpretativi richiesti dalle amministrazioni, sui quali sono intervenuti i competenti Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di seguito le risposte del Dipartimento:

I periodi di congedo parentale straordinario Covid-19 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità
Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dall’esame del quadro regolatorio vigente, si desume che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità. ⇒ (Vedi Parere congedo straordinario-tredicesima).

Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni
Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni. ⇒ (Vedi Parere per assenza somministrazione vaccino).

Per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 rilevano la residenza o la dimora temporanea
Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, ‘amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. ⇒ (Vedi Parere sui benefici ai sensi della legge n. 104/1992).

Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore
Rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere permessi al dipendente che ne faccia richiesta anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
Il conteggio delle ore spettanti per il congedo deve essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. ⇒ (Vedi Parere Congedi parentali ad ore).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Divieto di remunerazione incarichi al personale in quiescenza

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.
Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.
È quanto ribadito dal competente ufficio del Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di attribuire un compenso al soggetto che attualmente ricopre l’incarico si amministratore unico della società di servizi territoriali del Comune percettore di una prestazione pensionistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondone Covid 2021, pubblicato il decreto di riparto e la nota metodologica

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il decreto con il quale è attribuito il saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178, pari a complessivi 1.280 milioni di euro, di cui 1.150 milioni di euro ai comuni e 130 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane.  Su tale provvedimento è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2021. Sono stati, inoltre, pubblicati gli allegati al decreto, contenenti le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti anche alle province e città metropolitane.

 Nota metodologica Comuni – Allegato A
 Nota metodologica province e città metropolitane – Allegato B
 Riparto comuni – Allegato C
 Riparto province e città metropolitane – Allegato D

Elezione dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

Con la circolare n. 41 del 14 luglio 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, in considerazione dell’imminente scadenza del termine del 27 luglio prossimo fissato dal decreto legge 5 marzo 2021 n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, entro il quale perfezionare i provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, richiama l’attenzione delle Prefetture affinché sia data tempestiva comunicazione delle fattispecie che si perfezionano nei rispettivi ambiti territoriali, avendo cura di trasmettere la relativa documentazione con la massima urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION