Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con il messaggio n. 2 del 2021, fornisce a titolo meramente esemplificativo alcune modalità di utilizzo delle risorse 2021 destinate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73.
Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l’Anci e l’Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse assegnate al Fondo dall’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione.
A fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate, il Dipartimento ha fornito alcune indicazioni operative, in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno.
Tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate sono da includere anche gli eventuali contributi economici che i comuni intendano offrire a favore delle famiglie per l’accesso al servizio, non ravvisandosi, a contesto mutato, ostacoli terminologici o formali nella immutata formulazione della norma, tale essendo peraltro la finalità evolutiva sottesa alla scelta del Ministero al momento della reiterata proposta legislativa. In particolare, i comuni beneficiari del finanziamento possono:
– acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
– sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
– realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività;
– elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.
Rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1).
Autore: La redazione PERK SOLUTION