Conto annuale personale 2020 posticipato al 10 settembre 2021

In considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi enti, relative alle difficoltà organizzative connesse al graduale superamento dell’emergenza sanitaria che rende difficoltoso il reperimento delle informazioni dalle diverse strutture interne, il termine per la presentazione dei dati del conto annuale 2020 è posticipato al 10 settembre 2021. E’ quanto deciso dal Mef che ha accolto una precisa richiesta dell’Anci

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Via libera dalla Conferenza al riparto del saldo del Fondone 2021, gli importi dei Comuni

Sancita l’intesa, nella seduta della Conferenza Stato città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto del saldo dell’incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Di seguito il riparto  delle risorse assegnate ai Comuni

 

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Decreto “Sostegni bis”, la Camera vota la fiducia

La Camera con 444 voti favorevoli e 51 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.C. 3132-AR), nel testo predisposto dalla Commissione, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. I lavori proseguono con l’esame degli ordini del giorno. Il provvedimento passa all’esame del Senato.

 

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Conto annuale 2020, i chiarimenti del MEF

Come noto, con la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni per la compilazione e l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui si dà evidenza, tra l’altro, della rilevazione del personale che ha fruito nel corso del 2020 dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica.
In particolare, viene chiarito che nella Tabella 2 – colonna “Telelavoro/Smart working” – vanno registrati i dipendenti che, presenti nella Tabella 1 al 31.12.2020, abbiano fruito dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica per un periodo lungo, sistematico o periodico. Non andranno quindi rilevate le unità che sporadicamente, nel corso dell’anno, hanno svolto attività lavorativa secondo tale modalità. In merito alla rilevazione dei “Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente”, di cui alla tabella 4, viene chiarito che nella suddetta tabella non adranno più rilevati i passaggi verticali tra le aree / categorie contrattuali effettuati dalle amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001). I dipendenti interni, vincitori di concorso pubblico presso la stessa amministrazione che ha emanato il bando, vanno registrati come cessati nella tabella 5 nella causale «Vincitori altro concorso pubblico» e come assunti nella tabella 6 nella causale “Nomina da concorso”.
Tale modalità di rilevazione va effettuata anche per le cessazioni dei dipendenti interni che siano risultati vincitori di concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione. L’amministrazione ricevente registra il nuovo assunto nella causale “Nomina da concorso”.
Le PEO vanno rilevate nella tabella 4 nell’anno in cui è stato adottato il provvedimento di inquadramento nella nuova posizione economica, indipendentemente dalla decorrenza giuridica ed economica e dall’effettiva corresponsione del trattamento economico. Andranno, quindi, rilevate nel conto annuale le progressioni relative all’anno 2019 approvate definitivamente nell’anno 2020. I passaggi verticali attuati ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del d.l. n. 162/2019, vanno rilevati nella tabella 4 del modello del Conto annuale, mentre il numero di giorni di permesso legge 104/1992, compresi quelli ulteriormente fruiti a tale titolo dai dipendenti, vanno ordinariamente rilevati nella specifica causale presente nella tabella 11 “Legge 104/92”.

 

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Diritto di accesso agli atti e interruzione di pubblico servizio

L’esercizio legittimo del diritto d’accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 22 e ss., non integra, anche quando esercitato con plurime richieste, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p., se non è dimostrato il nesso di causalità fra le plurime richieste e il turbamento dell’attività del pubblico ufficio o servizio, né l’elemento soggettivo, se non sia accertata la coscienza e volontà, anche nella forma del dolo eventuale, del privato di strumentalizzare il diritto d’accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall’art. 340 c.p.. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. Sentenza 1° luglio 2021, n. 25296. Nel caso di specie, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 6690/2019 del 28/11/2019, riformando la decisione del Tribunale di Firenze, ha assolto il privato cittadino dal reato residuo ascrittogli ex artt. 81 e 340 c.p. – per avere turbato con condotte intimidatorie la regolarità dei servizi del Comune con continue e immotivate richieste di accesso agli atti così da impegnare totalmente (dal luglio del 2011 al gennaio del 2014) i servizi tecnici e legali a copiare gli atti per rispondere ai quesiti da lui posti circa svariate pratiche edilizie. La Corte ha evidenziato che costituisce interruzione di ufficio o di pubblico servizio ogni condotta che determini una qualunque temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio, anche se coinvolgente un settore e non la totalità delle attività (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272321; Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014, Musolino, Rv. 259768), il che particolarmente vale quando il settore si inserisce in un ufficio di non grandi dimensioni (Sez. 6 n. 6412 del 2 febbraio 2016, Caminiti, non mass.). Tuttavia, il reato ex art. 340 c.p., non è configurabile se il servizio pubblico nel suo complesso continua a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo per il quale è stato predisposto (Sez. 6, n. 9422 del 17/02/2016, non mass.). La Corte di appello ha rilevato, in specie, che dai contenuti delle testimonianze acquisite si ricava che: a) l’imputato (che agì rappresentando soggetti che avevano interessi specifici in relazione alle situazioni oggetto delle istanze e che esercitavano il diritto riconosciuto dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) si è sempre comportato educatamente, ha rispettato i protocolli – senza pretendere trattamenti di favore o risposte prima dello scadere dei termini fissati dalla legge – e non ha formulato istanze pretestuose o richiesto atti inesistenti; b) l’ufficio comunale non è mai stato costretto a chiudere a causa della condotta di G., nè, in conseguenza dei colloqui fra gli impiegati e l’imputato si sono mai formate code tali da congestionare l’uffici impedendone il normale funzionamento.

 

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Riforestazione urbana: dal MITE 15 milioni per le città metropolitane

E’ stato firmato il decreto ministeriale che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti per la riforestazione urbana. Trentaquattro i progetti finanziati, dei quali quattordici per le città metropolitane e ulteriori venti secondo il punteggio acquisito.
Le quattordici città metropolitane sono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Le stesse città metropolitane sono nella graduatoria per più progetti.
Messina e Cagliari sono tenute a ottemperare le prescrizioni contenute nella deliberazione del comitato ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico del 6 luglio 2021, che ha approvato tutta la graduatoria.
Il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero della Transizione ecologica.

 

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Centri estivi, modalità di utilizzo delle risorse 2021

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con il messaggio n. 2 del 2021, fornisce a titolo meramente esemplificativo alcune modalità di utilizzo delle risorse 2021 destinate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73.
Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l’Anci e l’Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse assegnate al Fondo dall’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione.
A fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate, il Dipartimento ha fornito alcune indicazioni operative, in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno.
Tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate sono da includere anche gli eventuali contributi economici che i comuni intendano offrire a favore delle famiglie per l’accesso al servizio, non ravvisandosi, a contesto mutato, ostacoli terminologici o formali nella immutata formulazione della norma, tale essendo peraltro la finalità evolutiva sottesa alla scelta del Ministero al momento della reiterata proposta legislativa. In particolare, i comuni beneficiari del finanziamento possono:
– acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
– sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
– realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività;
– elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.
Rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1).

 

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Enti in dissesto, riparto contributo di 5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria

La Finanza Locale, con comunicato del 13 luglio 2021, informa che è stato firmato il 5 luglio 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del contributo di 5 milioni di euro, per l’anno 2021, in favore dei comuni in dissesto finanziario, a valere sul fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto legge n.34 del 2020, rifinanziato, per l’anno 2021, dall’art. 1, comma 844, della legge n.178 del 2020, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri».

 

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