Fondone Covid, all’esame della Conferenza il riparto del saldo 2021

È stata convocata per domani, 14 luglio 2021, la Conferenza Stato città per l’esame dello schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di riparto del saldo dell’incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  Si ricorda che con DM del 14 aprile 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si è provveduto al riparto dell’acconto delle risorse incrementali del Fondo, di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178, per 220 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 20 milioni a favore di province e città metropolitane. L’art. 23 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, incrementa per il 2021 il fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 1.000 milioni di euro, attribuendo 900 milioni ai comuni e 100 milioni alle città metropolitane e alle province.
All’esame della Conferenza anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l’anno 2020 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la conferma del Fondo di solidarietà comunale 2019 approvato nel 2018

È legittima la conferma, relativamente all’anno 2019, del riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lett. b), l. n. 228 del 2012, approvato per l’anno 2018 con d.P.C.M. del 7 marzo 2018. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. I, 5 luglio 2021, parere n. 1151. La Sezione, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, ha chiarito che in applicazione delle disposizioni costituzionali, di cui agli artt. 117 e 119, lo Stato è chiamato a svolgere una funzione perequativa, assegnando un apposito fondo, senza vincolo di destinazione, agli enti che presentino minore capacità fiscale per abitante, così da consentire, attraverso la leva fiscale, il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dei rispettivi funzioni e compiti fondamentali.
In tale quadro costituzionale, la l. n. 42 del 2009, di delega in materia di federalismo fiscale, ha previsto la revisione dei meccanismi di attribuzione delle risorse agli enti decentrati, nell’ottica di garantire il perseguimento di obiettivi di perequazione territoriale e di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, prevedendo a tal fine il graduale superamento, per i vari livelli di governo diversi da quello centrale, del criterio ancorato alla spesa storica e la sua progressiva sostituzione con quello dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni cosiddette fondamentali -parametrati ai livelli essenziali delle prestazioni – e della capacità fiscale per le altre funzioni, di misura minimale in questo caso non definita a priori, con l’ulteriore previsione di spese finanziate con contributi speciali e con i finanziamenti eurounitari e nazionali.
In detto quadro generale il finanziamento delle funzioni fondamentali è garantito dai tributi propri e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e locali ed alle relative addizionali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti, nonché, per l’appunto, dal fondo perequativo basato sulle capacità fiscali per abitante.
La stessa legge n. 42 del 2009 prevede, poi, che detto stanziamento debba essere in ogni caso compatibile con gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a tali criteri devono, dunque, ispirarsi le scelte delle politiche perequative attuate a livello centrale.
Così delineato il contesto generale di riferimento, deve pure essere ricordato che il richiamato progetto di riforma è stato attuato mediante interventi normativi successivi, e ciò a partire dal 2011, con la sostituzione dei previgenti trasferimenti erariali dapprima con il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), poi soppresso dall’art. 1, l. n. 228 del 2012 e sostituito con il Fondo di solidarietà comunale, il cui ammontare complessivo viene determinato in modo da tendere alla sostanziale invarianza finanziaria con alimentazione da una quota prefissata del gettito IMU e da una quota di risorse a carico del bilancio dello Stato.
L’art. 1, comma 921, l. n. 148 del 2018 è intervenuto stabilendo la diretta distribuzione del FSC – venendo così meno l’emanazione del d.P.C.M. altrimenti previsto, secondo quanto dallo stesso ente ricorrente ricordato – e formalizzando l’Accordo raggiunto il 29 novembre 2018 in sede di Conferenza Stato–città ed autonomie locali, mantenendo anche per detta annualità i medesimi criteri dell’anno precedente e, in particolare, nel 45% la percentuale di riparto applicata con riferimento al criterio delle capacità e dei fabbisogni standard; e ciò, secondo quanto riferito dal Ministero dell’economia e delle finanze, in recepimento di una specifica richiesta dell’ANCI.
I seppur succintamente richiamati interventi legislativi succedutisi nel tempo testimoniano, dunque, la costante attenzione posta dal legislatore in ordine agli effetti della citata riforma (vale a dire, il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard) sugli equilibri finanziari dei Comuni, nella consapevolezza della inopportunità di repentini e significativi mutamenti nell’ammontare complessivo delle risorse disponibili al fine di garantire adeguati livelli dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Bilancio consolidato, in arrivo la modifica al principio contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 16 giugno scorso, ha approvato la proposta di aggiornamento dello schema di bilancio consolidato e del relativo principio contabile applicato, al fine di garantire di coerenza con gli aggiornamenti già approvati dello schema di stato patrimoniale armonizzato e con gli schemi di stato patrimoniale civilistici. Le proposte di modifica riguardano
– le voci del patrimonio netto dello schema di bilancio consolidato (stato patrimoniale passivo);
– le modalità di rappresentazione delle quote di pertinenza dei terzi nello schema di bilancio consolidato (conto economico e stato patrimoniale);
– il paragrafo 4.4 del principio applicato del bilancio consolidato, concernente le modalità di determinazione delle quote di pertinenza dei terzi;
– gli esempi dell’Appendice tecnica del principio applicato del bilancio consolidato, al fine di adeguarli ai nuovi schemi del bilancio consolidato.
La Commissione, inoltre, concorda sulla opportunità di arricchire il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli esempi riguardanti le scritture di assestamento, di approfondimenti  in materia di debiti fuori bilancio, la cui disciplina non è stata oggetto di modifica dal decreto legislativo n. 118 del 2011, considerata la rilevanza di tali operazioni, nella contabilità economico patrimoniale degli enti territoriali, autonome dalle registrazioni in contabilità finanziaria. di approfondimenti

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il credito (residuo attivo) oggetto di rateizzazione si elimina e si registra negli esercizi di esigibilità

La Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante il paragrafo 3.5, circa gli effetti di natura finanziaria della rateizzazione delle entrate. La proposta non comporta la definizione di un nuovo principio contabile, ma solo precisazioni riguardanti i principi contabili vigenti, e comprende anche l’inserimento nell’Appendice tecnica di un esempio dedicato alla rateizzazione. La proposta di modifica evidenzia che, in applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, la rateizzazione di crediti risultante da atti formali avente ad oggetto residui attivi determina la cancellazione dei residui attivi dalle scritture della contabilità finanziaria, con contestuale registrazione del credito agli esercizi di esigibilità. Al riguardo, nel segnalare che l’operazione determina un peggioramento del risultato di amministrazione che potrebbe determinare una situazione di disavanzo o un suo aggravamento, la Commissione ritiene opportuno prevedere la possibilità di effettuare la cancellazione e le reimputazione contabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui. La seconda proposta di aggiornamento del principio contabile riguarda l’eliminazione del riferimento all’articolo 39 ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8 a seguito della sentenza n. 80 della Corte costituzionale e, per quanto riguarda la nuova disciplina della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, la Commissione ritiene necessario attendere un intervento legislativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primo ristoro imposta di soggiorno e contributo di sbarco 2021, gli importi per singolo comune

La Finanza Locale, con comunicato del 12 luglio 2021, informa che è stato firmato l’8 luglio 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Fondo di 350 milioni di euro è parzialmente ripartito per un importo complessivo di 250 milioni di euro nelle misure indicate nell’allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”. Il restante importo di 100 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le stesse modalità previste nella “Nota metodologica” di cui all’allegato B.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION