Conversione DL Sostegni bis, proroga dismissione quote societarie al 31 dicembre 2022

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 16 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), approvato dalla V Commissione della Camera, aggiunge all’art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l’anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis). La norma autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
Si ricorda che l’articolo 24 del TUSP ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione doveva effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti. Entro un anno gli enti avrebbero dovuto completare le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione, anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24 co. 5, d. lgs. 175/2016, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018), con l’introduzione del comma 5-bis all’art. 24 del TUSP ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 e 5 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Sostegni bis, Esenzione IMU per i proprietari con sfratto bloccato

Esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per i proprietari di immobili, concessi in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. È una delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti approvati in sede di conversione del Sostegni bis (DL. n. 73/2021) dalla V Commissione bilancio della Camera. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità relative al riparto del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le società di gestione del risparmio non sono soggetti passivi IMU

Le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi IMU, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio. È con riferimento, quindi, a questi ultimi soggetti e non alla SGR spa che dovrebbe essere valutata la sussistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento dell’esenzione normativamente prevista in tema di ICI ed IMU. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17124 del 16.06.2021, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Società di Gestione del Risparmio spa, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2386/02/17, depositata il 13 novembre 2017. La Società di Gestione del Risparmio spa ha impugnato, davanti alla CTP, un avviso di accertamento concernente l’IMU 2013 relativa ad alcuni immobili di sua proprietà siti nel Comune. La CTP, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/01/15, ha respinto il ricorso. La SGR spa ha proposto appello che la CTR della Toscana, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2386/02/17, ha rigettato. La SGR spa ha presentato quindi ricorso per Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sperimentazione del voto elettronico per le politiche, europee ed i referendum

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato, di concerto con il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l’utilizzo del Fondo per la sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche ed europee e per i referendum.
Il provvedimento approva le “linee guida” per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale.
Per verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede una gradualità della sperimentazione, con una prima fase di “simulazione” del voto e dello scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un campione significativo di elettori.
All’esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale.