Gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 249/2021, ha ribadito che i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, non costituiscono spesa del personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Di recente la Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 73/2021/PAR, si è pronunciata in merito ad un quesito analogo ed ha evidenziato che l’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6/2018/QMIG) che, proprio per la prescrizione specifica, ha sottolineato come il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Presupposti di esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici

Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, prevista dall’art. 7 co. l lett.i) del Dlgs. n.504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222. È quanto affermato dalla CRT per la Campania, con sentenza del 04/06/2021 n. 4757. Secondo i giudici, il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta dall’Ente Ecclesiastico non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitato l’Ente ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno degli stessi.

 

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Sistema integrato 0-6 anni, via libera al Piano quinquennale 2021/2025

La Conferenza Unificata, nella seduta dell’8 luglio, ha sancito l’intesa sul nuovo Piano pluriennale nazionale con durata quinquennale (2021/2025) e allegati (1,2,3,4note metodologiche)  per il sistema integrato per l’istruzione e l’educazione 0/6 anni (scaduto nel 2019 e prorogato al 2020), che mette a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogate direttamente ai comuni dal ministero dell’Istruzione a seguito della programmazione regionale. Entro il mese di luglio saranno approvati in conferenza Unificata le due intese per l’individuazione dei criteri di riparto delle risorse come sotto specificato.
Il Piano prevede una quota perequativa, non inferiore al 20% del fondo, assegnata alle regioni con un’offerta di posti, nei servizi educativi, al di sotto della media nazionale (25.7%). Gli interventi sono finalizzati a: costruzione; ristrutturazioni e messa in sicurezza edilizia; spese di gestione; formazione del personale.
Sono introdotte due riserve, entrambe del 5%, rispettivamente destinate alla formazione/coordinamenti pedagogici e alle sezioni primavera/poli infanzia. Quest’ultima solo per le regioni al di sotto della media nazionale di copertura dei servizi prima infanzia. La proposta iniziale del Ministero, condivisa da Anci, conteneva percentuali più alte, la riduzione è stata richiesta dalle Regioni assieme alla previsione di collegarla ai territori carenti di posti.
Sarà possibile individuare nelle intese di riparto una percentuale massima da destinare ad interventi di edilizia scolastica considerate le altre risorse già previste per tale finalità.
Accolte le proposte dell’Anci, finalizzate ad accelerare i tempi di assegnazione delle risorse ai comuni e ad una più puntuale tempistica per le programmazioni regionali. In particolare:
Prevista Programmazione regionale pluriennale, in luogo della tradizionale programmazione regionale annuale, ferma restando la possibilità, ogni anno, di operare i necessari aggiustamenti. Questo dovrebbe consentire un maggiore rispetto delle tempistiche da parte delle regioni e di conseguenza l’erogazione ai Comuni delle risorse nell’anno stesso della gestione (negli anni, infatti, si sono accumulati ritardi o mancate programmazioni, che hanno comportato gravi ritardi e anche la mancata erogazione delle risorse ai Comuni).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION